Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7356 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 20/05/1984
avverso l’ordinanza emessa il 10/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), per i reati giudicati, con le forme del rito abbreviato, con la sentenza emessa dalla stessa autorità giudiziaria il 17 gennaio 2023, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2023.
Viceversa, la diminuente esecutiva di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. veniva esclusa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i reati unificati, a titolo di continuazione esterna, ai delitti giudicati con la medesima pronuncia, attesa la natura esclusivamente deflattiva del beneficio invocato.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento, per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli concesso la diminuente esecutiva prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i soli reati giudicati con la sentenza del 17 gennaio 2023 e non anche per i reati unificati a titolo di continuazione esterna nello stesso ambito processuale.
Si era, in questo modo, trascurata la natura sostanziale della diminuente esecutiva introdotta dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che imponeva di applicare la riduzione di pena invocata da NOME COGNOME per tutti i reati giudicati, con le forme del rito abbreviato, dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 17 gennaio 2023, ancorché una parte di essi era stata unificata, a titolo di continuazione esterna, ai delitti giudicati con la medesima pronuncia.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza imougnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva preliminarmente il Collegio che la disposizione dell’art. 442 cod. proc. pen. è stata modificata mediante l’introduzione del comma 2-bis, per effetto dell’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, in conseguenza del quale quando l’imputato o il suo difensore non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena irrogata è ulteriormente ridotta nella misura di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
Tale disposizione veniva introdotta in ossequio all’art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, legge 27 settembre 2021, n. 137, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che imponeva al legislatore delegato di «prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione».
Nella stessa direzione, inequivocabilmente deflattiva, occorre richiamare la previsione dell’art. 1 comma 10, lett. a), n. 1, legge n. 137 del 2021, che impone al legislatore delegato di «modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l’ammissione del giudizio abbreviato se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale».
Chiarita la natura esclusivamente deflattiva della diminuente esecutiva introdotta dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le ipotesi di reati giudicati con le forme del rito abbreviato, occorre stabilire attraverso quale sequenza procedimentale è possibile concedere tale beneficio dosimetrico al soggetto che rinuncia a proporre impugnazione.
Osserva, in proposito, il Collegio che la Relazione illustrativa del “Decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché un materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” indica quale modello processuale da seguire quello del rito de plano derivante dal combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tali conclusioni discendono dal passaggio della Relazione illustrativa della “Riforma Cartabia”, esplicitato a pagina 135, nel cui nel secondo capoverso si afferma in termini inequivocabili: «All’art. 676 c.p.p. è conseguentemente
inserita la nuova competenza del giudice dell’esecuzione, secondo il rito de plano».
Deve, tuttavia, evidenziarsi che l’assetto procedimentale prefigurato dalla Relazione illustrativa della “Riforma Cartabia” è mutato a seguito della modifica dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., al quale è stati aggiunto il comma 3-bis, operata dall’art. 2, comma 1, lett. dd), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
La nuova formulazione dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., infatti, prevede: «Il giudice dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2bis. In questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».
La disposizione in questione, dunque, esclude dalla disciplina dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che prevede il procedimento di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. la materia della diminuente esecutiva, che colloca in un diverso e autonomo ambito processuale, nel quale non vi è alcun riferimento esplicito al procedimento de plano.
Ne discende che il trasferimento in una sede processuale diversa da quella originaria – ovvero quella disciplinata dal novellato art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. – della regola attributiva della competenza, relativa alle ipotesi di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in assenza di richiami espressi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non consente di ritenere applicabile la procedura de plano per concedere la diminuente esecutiva in esame.
4. Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale prefigurata dal novellato art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., è evidente che, nel caso di specie, andava applicata la regola generale prevista dalla disposizione dell’art. 666 cod. proc. pen., che, inserita tra le disposizioni generali sull’esecuzione penale, ha la funzione di regolare la forma dei procedimenti celebrati in quella sede, fatta eccezione per le ipotesi in cui la procedura de plano al contrario di quanto riscontrabile nel caso di specie – sia specificamente prevista quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale (tra le altre, Sez. 1, n. 5495 del 17 novembre 1999, COGNOME, Rv. 216349 – 01; Sez. 1, n. 1461 del 5 marzo 1996, Verde, Rv. 204311 – 01).
Ne discende che deve ritenersi affetta da nullità assoluta, rilevante ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del procedimento, l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo de plano, respinga un’incidente di esecuzione presentato al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 666 cod. proc. pen.
In questa cornice, non può non rilevarsi che, dall’esame degli atti processuali, risulta che, nel caso in esame, pur non vedendosi in un’ipotesi compresa nell’alveo applicativo di cui all’art. 666 cod. proc. pen., non vi era stata la fissazione dell’udienza camerale e, quindi, nessun avviso era stato notificato alle parti del procedimento.
Questa omissione concretizza una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria del difensore, rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non veniva messo nelle condizioni di partecipare all’udienza nella quale veniva respinta l’istanza di concessione della diminuente esecutiva di cui all’art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari – Ufficio G.I.P.
Così deciso il 6 febbraio 2025.