Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PONZANO MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, adito ai sens dell’art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare e dal GIP del Tribunale di Asti nei confronti NOME COGNOME, limitatamente a capo 19), confermandola con riferimento alle altre imputazioni.
Ricorre COGNOME sviluppando un unico motivo con cui deduce inosservanza delle norme processuali stabile a pena di nullità nonché vizio di motivazione
Lamenta che il Tribunale, abbia respinto l’istanza di differimento dell’udien formulata personalmente dall’indagato e ribadita dal difensore di fiducia violazione degli artt. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. e 24 della Costituzione una motivazione solo apparente.
-14
Lo COGNOME aveva rappresentato giustificati motivi di rinvio attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, tutt’altro che pretestuosi, ciononostante il Tribunale non aveva concesso il differimento sulla base di un sindacato del tutto perché, contrariamente a quanto indicato dalla Corte di cassazione nelle pronunce richiamate, esteso alla qualità dei motivi ( ma anche elusivo dei rilievi sollevati dal ricorrente. In particolare era stato evidenziato che la notifica dell’avviso d fissazione dell’udienza era stato eseguito al difensore di fiducia mentre si trovava in una trasferta di lavoro e che il lasso temporale di appena due giorni lavorativi tra la data di notifica (il 27 ottobre) e quella di celebrazione dell’udienza novembre) non era idoneo a consentire al difensore di recarsi presso la Casa circondariale dove era stato ristretto COGNOME, perché ubicata in un luogo ~, Vercelli, distante centinaia di chilometri dallo studio professionale e comunque inaccessibile la domenica 29 ottobre ed il giorno festivo 1 novembre, e contestualmente studiare il corposo materiale a sostengono dell’ordinanza raccolto in 11 faldoni, anche perché impegnato il 31 ottobre nella difesa di imputati detenuti. Ingiustificatamente è stata attribuita rilevanza alla puntuale osservanza dei termini previsti dal codice di rito per il deposito degli atti e alla circostanza c i difensori dei coimputati non avevano effettuato analoga richiesta di differimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo dedotto è infondato sicché il ricorso deve essere rigettato.
1. Si è ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la decisione con la quale il Tribunale del riesame rigetta l’istanza di differimento della data di udienza, presentata ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente (Sez. 1, n. 6360 del 12/10/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284355 – 01; Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, COGNOME, Rv. 266189-01; Sez. 6 n. 12556 del 03/03/2016, COGNOME, Rv. 267207, in senso contrario Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 273601 – 01, secondo cui La decisione con la quale il Tribunale del riesame rigetta l’istanza di rinvio della data dell’udienza, presentata ai sensi dell’art. 30 comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile perché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e il difetto di specifica motivazione non può essere fatto valere come causa di nullità non rientrando il decreto di diniego tra i provvedimenti richiamati dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.).
Nel senso dell’orientamento maggioritario depone la chiara disposizione contenuta nell’art. 309 , comma 9- bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 47/2015, il cui testo recita: «su richiesta formulata personalmente dall’imputato
entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la da dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposi della ordinanza sono prorogati nella stessa misura ».
A fronte di una richiesta di rinvio, il Tribunale è chiamato a verificare: – a) s siano stati indicati i motivi: – b) se questi motivi siano attinenti a esigenze di dife sostanziale; – c) se non siano meramente pretestuosi.
Non deve essere sindacata la “qualità delle ragioni” addotte a fondamento della richiesta, ma solo se le stesse rientrino nei «giustificati motivi» perché in qualche modo attinenti all’esercizio in concreto del diritto di difesa, quindi all studio del materiale indiziario e alle esigenze di raccolta di prove della difesa. In quest’ottica, la Corte di cassazione ha ritenuto apparente la motivazione di rigetto dell’istanza di differimento o incentrata sul “non pertinente profilo del diritto del parte a ottenere copia degli atti di indagine” o che si era limitata ad affermare che il “differimento non era dovuto in quanto il materiale probatorio era stato regolarmente depositato”.
L’unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nella valutazione del tempo di dilazione dell’udienza da cinque a dieci giorni: oltre ad essere ragionevole che a tale fine il Tribunale tenga conto della “qualità” dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base a esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario.
Va, in ogni caso, tenuto presente che la disposizione in esame costituisce un’eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve e assistito da forte sanzione processuale solo e soltanto nell’interesse del soggetto destinatario della misura cautelare ad avere una tempestiva decisione; è, quindi, ben ragionevole che al destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive.
Nel caso in esame, il Tribunale ha osservato, seguendo un percorso giustificativo non apparente ma reale e pienamente rispettoso dei principi sin qui ricordiati, che la richiesta di differimento non era fondata su “giustificati motiv correlati all’esercizio del diritto di difesa, tenuto conto della consistenza limita del materiale probatorio relativo alla posizione dell’odierno ricorrente, del tempo avuto a disposizione del difensore a seguito dalla fissazione dell’udienza dopo tre giorni liberi daiia ricezione egli atti. Si tratta di un lasso temporale maggiore d quello di cui avevano usufruito i difensori dei coimputati, i quali, nonostante la fissazione dell’udienza in data più ravvicinata, non aveva avanzato richiesta di differimento valutando congruo il tempo a loro disposizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso, in Roma 12 Marzo 2024.