Differenza tra Estorsione e Esercizio Arbitrario: Quando il Recupero Crediti diventa Reato
Nel complesso mondo del diritto penale, la linea di confine tra azioni lecite e illecite può essere sottile, specialmente quando si tratta di recupero crediti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla cruciale differenza estorsione esercizio arbitrario, stabilendo principi chiari per distinguere quando la pretesa di un diritto si trasforma in un grave reato. La pronuncia sottolinea come l’intervento di un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, e la ricerca di un profitto ingiusto siano elementi determinanti per qualificare una condotta come estorsiva.
Il Caso in Esame: un Recupero Crediti Finito Male
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso di un soggetto condannato in secondo grado per tentata estorsione. L’imputato, agendo su incarico di un creditore, aveva tentato di recuperare una somma di denaro da un debitore. La difesa sosteneva che tale condotta dovesse essere inquadrata nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall’art. 393 del codice penale, e non in quello di estorsione (art. 629 c.p.).
Il ricorrente, in sostanza, riteneva di aver agito per far valere un diritto preesistente del suo mandante. Tuttavia, le corti di merito avevano respinto questa tesi, evidenziando come l’imputato avesse agito senza un accordo diretto con il titolare del diritto e con modalità che travalicavano la semplice rivendicazione di un credito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione dei giudici di merito. La decisione si fonda su una netta distinzione tra le due fattispecie di reato, ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto in grado di scalfire la correttezza della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: la Differenza Estorsione Esercizio Arbitrario
Le motivazioni della Corte sono centrali per comprendere i confini tra i due reati. Il ragionamento si articola su due pilastri fondamentali.
L’intervento del Terzo Estraneo
Il primo punto chiave riguarda il soggetto che agisce. La Corte chiarisce che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone che ad agire sia il titolare stesso del diritto che si pretende di far valere. Quando, invece, l’azione violenta o minacciosa è posta in essere da un terzo, incaricato dal creditore ma estraneo al rapporto contrattuale che ha generato il credito, la condotta non può essere qualificata come esercizio arbitrario. In questo scenario, il terzo non agisce per un suo diritto, ma per un interesse altrui, e la sua condotta, se minacciosa, integra gli estremi dell’estorsione.
Il Concetto di “Ingiusto Profitto”
Il secondo elemento dirimente è la natura del vantaggio perseguito. Nel caso di specie, la Corte ha identificato l'”ingiusto profitto”, elemento costitutivo dell’estorsione, nel tentativo di ottenere il pagamento di una somma superiore a quella che il creditore avrebbe potuto legittimamente conseguire attraverso le vie legali. In particolare, essendo stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del debitore, il creditore avrebbe avuto diritto solo a una quota del suo credito, determinata in base alla ripartizione dell’attivo con gli altri creditori. La pretesa di ottenere l’intero importo, al di fuori e in violazione delle regole concorsuali, costituisce un profitto ingiusto che qualifica il reato come estorsione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza della Cassazione offre importanti implicazioni pratiche per chi si occupa di recupero crediti. La decisione ribadisce che:
1. Non è possibile delegare a terzi l’uso della forza o della minaccia per recuperare un credito, pensando di poter invocare la scriminante dell’esercizio di un diritto. L’intervento di un soggetto esterno al rapporto originario trasforma l’azione in estorsione.
2. La pretesa creditoria deve rimanere nei limiti di quanto legalmente esigibile. Tentare di ottenere, tramite minaccia, più di quanto spetterebbe secondo le procedure legali (come nel caso di una procedura fallimentare o concorsuale) configura l’ingiusto profitto tipico dell’estorsione.
Questa pronuncia serve da monito: la tutela dei propri diritti deve sempre avvenire nel rispetto della legalità, affidandosi agli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione, senza mai sconfinare nell’autotutela violenta, soprattutto se mediata da soggetti terzi.
Quando il recupero di un credito si trasforma da esercizio di un diritto a reato di estorsione?
Secondo la Corte, ciò avviene quando un terzo, incaricato dal creditore ma estraneo al rapporto contrattuale, usa violenza o minaccia per ottenere il pagamento, e quando il profitto richiesto è “ingiusto”, ovvero superiore a quanto il creditore potrebbe legalmente ottenere.
Qual è la principale differenza tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
La differenza fondamentale risiede nel soggetto che agisce e nella natura della pretesa. L’esercizio arbitrario è commesso dal titolare del diritto che si fa giustizia da sé. L’estorsione, nel contesto analizzato, è commessa da un terzo che agisce per conto del creditore e persegue un profitto che va oltre il diritto tutelato dall’ordinamento.
Perché il profitto è stato considerato “ingiusto” in questo caso specifico?
Il profitto è stato ritenuto ingiusto perché la richiesta di pagamento mirava a ottenere una somma maggiore rispetto a quella che il creditore avrebbe avuto diritto a ricevere all’esito della procedura concorsuale avviata nei confronti del debitore. La pretesa violava le regole della par condicio creditorum, cercando di ottenere un vantaggio indebito a danno degli altri creditori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9034 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il 12/07/1989
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui non ha ritenuto qualificabile il fatto i esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. avendo l’imputato agito senza il coinvolgimento o comunque in accordo con il titolare del diritto (si vedano in particolare pag. 4-5 della sentenza impugnata);
considerato, inoltre, che si configura il reato di estorsione (art. 629 cod. pen.) e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), allorché un terzo, incaricato dal creditore ma estraneo al rapporto contrattuale, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore al fine di ottenere l’ingiusto profitto, consistito nel recupero di un credito in misura maggiore rispetto a quanto spettante al suo mandante all’esito del riparto dell’attivo nella procedura concorsuale avviata nei confronti del debitore medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 25176 del 02/04/2012, Rv. 253020 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025