Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8117 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8117 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, in data 17.9.2024, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore RAGIONE_SOCIALEa costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 595, co. 1, in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 595, co. 1, 599, co. 2, e 598, cod. pen.
Con memoria di replica e conclusioni scritte del 5.11.2025, l’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa parte civile, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese.
Con requisitoria scritta del 6.11.2025, il sostituto procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va rigettato.
La condotta contestata all’imputato è consistita nell’avere offeso, comunicando con più persone, la reputazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, inviando un esposto al RAGIONE_SOCIALE e indirizzato anche al RAGIONE_SOCIALE, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva accusato il suddetto COGNOME di avere violato con la propria condotta, nell’ambito del procedimento civile che lo vedeva contrapposto alla parte processuale difesa dall’AVV_NOTAIO, l’art. 88, cod. proc. civ., venendo meno al dovere di lealtà e ponendo in essere in danno RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“, difesa dall’imputato, comportamenti sleali e disonesti atti ad ottenere effetti vantaggiosi in conseguenza di manovre scorrette, con fini defatigatori e pretestuosi; l’art. 640, cod. pen., poiché, allo scopo di procurare a sé ed alla società da lui difesa, la “RAGIONE_SOCIALE“, un ingiusto profitto ha iniziato
un’azione COGNOME giudiziaria COGNOME concorsuale, COGNOME ingenerando COGNOME nella COGNOME società “RAGIONE_SOCIALE” il timore di poter subire gravi ripercussioni economiche ed all’immagine; l’art. 65 del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE, per avere posto in essere in danno RAGIONE_SOCIALEa menzionata società azioni ed iniziative sproporzionate e vessatorie.
Tanto premesso il ricorso non può essere accolto, perché sorretto da motivi infondati.
Sull’elemento oggettivo del reato in contestazione, il ricorrente non svolge alcuna specifica censura, concentrando le proprie doglianze esclusivamente sull’elemento psicologico del reato, nonché sul mancato riconoscimento “RAGIONE_SOCIALE‘esimente RAGIONE_SOCIALEa provocazione” ex art. 599 co. 2, cod. pen., e RAGIONE_SOCIALE‘esimente di cui all’art. 598, cod. pen., posto che l’AVV_NOTAIO era convinto RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa giudiziale posta in essere in sede civile in danno RAGIONE_SOCIALEa società da lui difesa.
Il giudice di appello, dopo essersi diffusamente soffermato sulla natura diffamatoria RAGIONE_SOCIALE‘esposto, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica rappresentata dall’AVV_NOTAIO (riguardante la messa in esecuzione di una sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE favorevole alla “RAGIONE_SOCIALE“, società che aveva incorporato la precedente società “RAGIONE_SOCIALE“, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2504-bis cod. civ.), conforme all’orientamento dominante nella giurisprudenza civile RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, si è soffermato sull’elemento soggettivo del reato, desumendone correttamente la sussistenza dalle modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta e, in particolare, dal tenore offensivo, immediatamente percepibile RAGIONE_SOCIALEe espressioni utilizzate, che sono consistite in accuse specifiche, formulate non in termini dubitativi, ma di assoluta certezza e dalla circostanza che nell’esposto l’imputato aveva taciuto circostanze rilevanti a proposito RAGIONE_SOCIALEa controversia civile, come il rigetto da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza civile favorevole alla “RAGIONE_SOCIALE”
Appare, pertanto, evidente come il tribunale abbia fatto buon governo dei principi affermati dal consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di diffamazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa
sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l’uso consapevole, da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (cfr., Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, Rv. 258943 – 01).
Principi ribaditi in una recente decisione, nella quale si è evidenziato come, in tema di diffamazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo sia sufficiente il dolo generico, il quale richiede la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘offensività RAGIONE_SOCIALEe parole e RAGIONE_SOCIALEe espressioni impiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione altrui (Sez. 5, n. 37236 del 17/10/2025, Rv. 288819 – 01).
Nessuno spazio può riconoscersi al preteso convincimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato di trovarsi di fronte a un’ingiustizia, che non può integrare la causa di non punibilità invocata dal ricorrente.
Come affermato dal consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità RAGIONE_SOCIALEa provocazione di cui all’art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza (circostanze non riscontrabili nel caso che ci occupa), purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l’agente (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018, Rv. 273131 – 01; Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014, Rv. 259882 – 01).
Infondato, infine, appare l’ultimo rilievo difensivo, in quanto, come affermato da un recente e condivisibile arresto, in tema di diffamazione, l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità RAGIONE_SOCIALEe offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, prevista dall’art. 588, co. 1, cod. pen., è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del
giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, con esclusione di esposti e denunce (cfr. Sez. 5, n. 41624 del 24/09/2025, Rv. 289074 – 01)
Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, c.p.p., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 21.11.2025.