Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41749 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41749 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Temi il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 4 febbraio 2022 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; uditi l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di parte civile, che ha chiesto conferma delle statuizioni civili con condanna alle spese, e l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricors chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 febbraio 2022, la Corte di Appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, riteneva NOME COGNOME responsabile del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa perché, nel corso di un pubblico comizio (il cui contenuto è stato registrato in un filmato e
successivamente pubblicato), avrebbe offeso la reputazione di NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione l’imputato articolando due motivi di censura.
Il primo, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, deduce l’errata notifica all’imputato del decreto di citazione in appello, eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., malgrado vi fosse dichiarazione di domicilio.
Il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 595 cod. pen.), deduce che il COGNOME non avrebbe in alcun modo rappresentato esplicitamente un diretto collegamento tra gli incarichi conferiti dal COGNOME (nella sua qualità di assessore comunale) e la sentenza pronunciata dalla COGNOME. Si sarebbe limitato ad affermare solo due fatti storici, oggettivamente veri, rispettando i limiti propri dell’esercizio di un diritto di cri politica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente invoca, a sostegno della sua deduzione, un’originaria dichiarazione di domicilio contenuta in un verbale di identificazione, redatto ai sensi degli artt. 349 e 161 cod. proc. pen.; omette di indicare, però, se e quando tale documento sia stato acquisito agli atti, in violazione dei princip dell’autosufficienza del ricorso e della necessaria specificità della censura.
Ebbene, nonostante i poteri officiosi riconosciuti a questa Corte nella valutazione di una questione processuale, il generale principio di buona fede (che assiste anche i rapporti processuali), avrebbe imposto, proprio in ragione della natura dell’atto invocato (una dichiarazione di domicilio asseritamente contenuta nel verbale di identificazione), di sostanziare la censura con tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e, quindi, con la specifica indicazione dell’atto stesso, dei tempi e dei modi di acquisizione.
Il Collegio è ben consapevole che la trasmissione del verbale di elezione di domicilio dell’imputato costituisce obbligo della cancelleria del giudice a quo, per cui, laddove il difensore eccepisca l’invalida costituzione del rapporto processuale, competono al giudice dell’impugnazione gli opportuni approfondimenti.
Ma ciò solo ove dagli atti emerga un principio di prova al riguardo (Sez. 2, n. 7597 del 12/02/2019, Rv. 276282). E, in concreto, la parte nulla ha dedotto, se non l’irrilevante circostanza che altre notifiche sarebbero state effettuate presso il luogo di residenza.
Ugualmente infondato è anche il secondo motivo di censura.
La contestazione trae origine dalle affermazioni espresse dal ricorrente nel corso di un pubblico comizio (il cui contenuto è stato registrato in un filmato e successivamente pubblicato), nelle quali si affermava che “l’Umbria era marcia”, che “il Presidente del Consiglio Regionale (da identificarsi nel COGNOME) è stato assolto da un collegio giudicante di cui faceva parate un giudice (identificabile con la COGNOME) che aveva ottenuto, la sua famiglia, incarichi dallo stesso soggetto quando era assessore. il giudice è stato tenuto lì … il Presidente del Consiglio Regionale sta ancora lì … è una cosa vergognosa la cappa che c’è in questa regione”.
Il ricorrente deduce di aver legittimamente esercitato il suo diritto di critic politica, limitandosi ad affermare solo due fatti storici, oggettivamente veri, senza neanche prospettare alcun legame tra essi. Dimentica, però, come l’alterazione del dato storico può emergere non solo dalla rappresentazione diretta ed immediata di un fatto non corrispondente al vero o nell’omessa rappresentazione di un fatto rilevante realmente accaduto. L’alterazione può sostanziarsi anche nel suggestivo accostamento tra due fatti veri, nella loro individualità, laddove l’accostamento sia tale da evocare immediatamente un ulteriore significato che trascenda la notizia relativa ai due fatti individualmente considerati ed abbia autonoma valenza lesiva (Sez. 5, n. 22193 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 270121). E, in concreto, l’accostamento tra gli incarichi conferiti ai familiari del giudice e l’assoluzione del COGNOME evoca, immediatamente e inequivocabilmente, un legame funzionale tra questi due dati. Legame che è in sé la vera notizia: ulteriore rispetto a quella relativa ai singoli d individualmente considerati (gli incarichi e l’assoluzione) e autonomamente lesiva. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, ma solo agli effetti civili. Ag effetti penali si deve dar conto dell’intervenuta prescrizione, maturata, in assenza di sospensioni rilevate, il 25 ottobre 2022. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13 settembre 2023
ii o sigliere est GLYPH
re GLYPHIl Presidente