Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7281 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7281 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 3 luglio 2025, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 19 settembre 2024, che ha ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di diffamazione aggravata e continuata, commesso a Piazza Armerina dal 21 maggio 2022 al 26 luglio 2022, per avere – in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso tramite il proprio profilo Facebook offeso la reputazione di COGNOME NOME, mediante la pubblicazione di post e videomessaggi contenenti espressioni gravemente denigratorie (tra cui: ‘politico farlocchio, non laureata, ignorante, senza dignità, con la faccia stagnata’ ed ancora ‘in menopausa politica’, nonché l’addebito di ‘derubare gli stipendi’ e di ‘non aver mai fatto un cazzo a Piazza Armerina’), oltre ad accuse di strumentalizzare per fini politici il proprio impiego presso l’Ispettorato del lavoro e di avere ‘raccomandato’ il figlio per fargli ott enere una promozione lavorativa. L’imputato, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, è stato condannato a mille euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile (da liquidarsi in separato giudizio).
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per Cassazione l’imputato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge in relazione all’articolo 51 cod. pen., con riferimento alla scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica.
Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato la fattispecie di cui all’articolo 595, comma 3, cod. pen., omettendo di considerare che lo COGNOME ha agito quale libero cittadino su temi di preminente interesse pubblico connessi al territorio di origine e a una imminente campagna elettorale. Il ricorso evidenzia come il diritto di critica, garantito dall’articolo 21 della Costituzione e dalle convenzioni internazionali, non possa essere limitato a una mera esposizione obiettiva dei fatti, possedendo per sua natura una connotazione soggettiva, polemica e congetturale. A supporto della doglianza, viene citata la sentenza della Cassazione penale, Sezione V, n. 7340 del 18/02/2019, che ha riconosciuto l’esimente in una fattispecie analoga.
La difesa richiama, quindi, una serie di arresti di legittimità in materia di diritto di critica, sostenendo, in particolare: (i) che, ove il contesto espositivo sia prevalentemente valutativo, i limiti dell’esimente risiederebbero nella rilevanza sociale dell’argomento e nella correttezza di espressione; (ii) che talune espressioni perderebbero carica offensiva nel contesto politico, poiché la critica può assumere toni aspri e vibrati tanto più incisivi quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario; (iii) che la verità del fatto, nel diritto di critica, avrebbe incidenza ‘affievolita’ rispetto al diritto di cronaca, trattandosi di opinioni che non possono essere del tutto asettiche.
La difesa argomenta analiticamente l’assolvimento dei tre presupposti per l’operatività della causa di giustificazione: la verità della notizia, la continenza espressiva e l’interesse pubblico.
Quanto alla verità, si sostiene che l’appellativo ‘ non laureata ‘ poggi su un dato fattuale certo. Viene precisato che il principio di verità nel diritto di critica si declina in modo affievolito rispetto al diritto di cronaca, poiché l’opinione soggettiva non può per definizione essere asettica.
In ordine alla continenza, si deduce che il linguaggio, seppur «colorito» e sferzante, è rimasto entro i confini dello scontro politico, caratterizzandosi per l’uso di un tono pacato, di affermazioni ipotetiche e del condizionale. Viene inoltre
invocata la giurisprudenza della Corte EDU, la quale legittima espressioni anche esagerate o provocatorie quando riguardano operatori politici, distinguendo tra fatti e giudizi di valore.
Quanto all’interesse pubblico, lo stesso si assume fosse connaturato alla notizia stessa, dato il contesto elettorale (le affermazioni si inserivano nel vivo di una campagna elettorale per le elezioni regionali, in cui la persona offesa si presentava come candidata di riferimento per la provincia e per la comunità di Piazza Armerina), trattandosi di critica circa la scarsa attività svolta dalla parlamentare regionale in favore del proprio territorio d’origine. La difesa assume che il linguaggio provocatorio e severo rientri nei margini consentiti nello scontro politico, purché non si risolva in una mera aggressione alla dignità della persona: laddove, nel caso concreto, le espressioni – valutate nel contesto complessivo e nella ‘piazza’ social – non sarebbero state gratuite, né avulse dal tema politico.
Infine, il ricorrente richiama un intervento della Corte costituzionale (ordinanza n. 132 del 9 giugno 2020) e recenti pronunce di legittimità che valorizzerebbero la tutela della critica politica, se fondata su un fatto vero e mantenuta nei limiti della continenza verbale, non ché l’ammissibilità anche di frasi o immagini ad effetto, tali da catturare l’interesse dell’uditore e garantire la libera discussione delle questioni politiche.
2.2. Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, si censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 131 bis cod. pen. , al fine del riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Si osserva come il vulnus arrecato risulti tenue considerati la verità della notizia e l’aspro contesto di critica politica che caratterizzava la comunità locale in quel periodo.
La difesa valorizza, altresì, la non abitualità del comportamento, evidenziando l’assenza nel casellario giudiziale di reati di simile rango e specie, concludendo per l’esistenza di gravi lacune motivazionali in ordine alla negata applicazione dell’esimente.
Con apposite memorie, la parte civile e il AVV_NOTAIO Generale hanno concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, radicalmente inammissibile.
Va premesso che, pur essendo pacifico che l’art. 51 cod. pen. sia
applicabile anche al di fuori dell’ attività giornalistica, il diritto di critica in tale ambito è stato impropriamente richiamato dalla difesa di parte ricorrente, in quanto l’imputato non riveste, pacificamente, la qualifica di giornalista iscritto al relativo albo.
La Corte territoriale ha, con motivazione corretta, ritenuto superato il limite della continenza espressiva.
3.1. La giurisprudenza italiana, in linea con i principi costituzionali ed europei, riconosce un ampio diritto di critica politica come espressione della libertà di manifestazione del pensiero, sancito, tra gli altri, dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU. Questo diritto può scriminare , ai sensi dell’art. 51 cod. pen., il reato di diffamazione, purché siano rispettati i rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza: interesse pubblico della vicenda (pertinenza delle critiche), verità (anche solo putativa) dei fatti narrati e continenza delle espressioni usate. Tanto a tutela anche della reputazione, onorabilità e dignità delle persone, interessi da bilanciare con quello alla libera manifestazione del pensiero.
Come rammentato dalla Consulta, occorre trovare un «punto di equilibrio tra la libertà di ‘informare’ e di ‘formare’ la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, da un lato, e la tutela della reputazione individuale, dall’altro», punto che «non può però essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione». In tale ottica, se, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, al di fuori di ipotesi eccezionali è considerata sproporzionata l’applicazione di pene detentive, «nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui» (al fine di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri»), vanno anche considerate «le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet , il cui carattere lesivo per la vittima -in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica -e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato» (Corte cost. Ordinanza 132/2020).
In linea con tali direttive, la critica, tanto più politica o nei riguardi
dell’esercizio di pubbliche funzioni, è lecita, anche se aspra o di parte, solo se si fonda, anzitutto, su un nucleo di fatti sostanzialmente veri (o ritenuti tali con diligente convinzione) e non trasmodi in attacchi personali gratuiti privi di qualsivoglia base fattuale di supporto (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 28396402). La ‘verità’ richiesta per la critica non è quella processuale assoluta, ma anche solo putativa, purché, all’esito di diligente ricerca, poggi su una base fattuale attendibile.
Parallelamente, il requisito della continenza impone che i toni, per quanto duri o sarcastici, restino funzionali alla critica sul fatto di pubblico interesse, senza scadere nell’insulto personale. Invero, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269093-01; Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273573-01). La critica, in definitiva, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, specie se ha di mira chi riveste ruoli pubblici, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato, anziché a confutarne le idee o i comportamenti (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964-01; Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, dep. 2023, Piccione, Rv. 284177-01).
Deve, infine, esservi un interesse pubblico a conoscere quanto scritto (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283964-02), in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n. 41013 del 03/09/2021, COGNOME, Rv. 282031-01).
3.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha offerto una motivazione logica e congrua, come tale incensurabile in questa sede, laddove ha ravvisato sia la mancanza di verità dei fatti su cui erano basate le frasi in esame (‘l’appellante nulla ha allegato in merito alla verità dei fatti da lui attribuiti alla parte civile’, in particolare circa la ‘strumentalizzazione per fini politici’ del ruolo di is pettore del lavoro ricoperto dalla RAGIONE_SOCIALE e per le ‘raccomandazion i ‘ a favore di suo figlio), sia il superamento del limite della continenza espositiva (essendosi trattato di ‘espressioni assai sferzanti’, vere e proprie ‘invettive’, idonee ad offrire della persona offesa, ‘gratuitamente’, ‘l’immagine di un funzionario corrotto, infedele, ignorante e privo di dignità’) .
Analogamente, in modo corretto è stata esclusa la particolare tenuità del
fatto.
4.1. Al riguardo si rammenta che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla detta tenuità, da effettuare sulla base dei criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277-01 sull’analogo istituto di cui all’art. 34 d.lgs. 274/2000) ed è da ritenersi adeguato, e dunque incensurabile in sede di legittimità, laddove dia conto dell’assenza anche solo di uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044-01; Sez 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.274647-01; Sez.3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv.273678-01).
4.2. Nella specie, l a gravità dei fatti attribuiti alla parte civile e la circostanza della loro diffusione su un social network (come detto, modalità particolarmente dannosa), sono state correttamente valutate come ostative al riconoscimento della menzionata causa di proscioglimento, non consentendo, secondo la Corte territoriale, ‘di ritenere la diffamazione in parola come di particolare tenuità’.
Trattasi di motivazione congrua e, come tale, incensurabile in questa sede.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. La liquidazione è effettuata tenuto conto del l’ impegno profuso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.586, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME