Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7276 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7276 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 183/2026
NOME OCCHIPINTI
UP – 29/01/2026
COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CONTRADA il DATA_NASCITA NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA Nel procedimento penale in cui è parte civile: COGNOME NOME avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 29.4.2025, la Corte di Appello di Napoli, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di diffamazione, a loro ascritto in imputazione per avere, in concorso tra loro, la prima quale consigliere di minoranza e sindaco uscente del Comune di Contrada, il secondo quale ex consigliere di maggioranza, offeso la reputazione di COGNOME
COGNOME NOME, attuale sindaco del detto Comune, divulgando per tutto il paese volantini nei quali veniva chiaramente affermato che il COGNOME non pagava i tributi relativi alla Tari, circostanza non risultata veritiera in quanto si accertava che il COGNOME, convivente con la madre, non è titolare di scheda Tari e che quest’ultima era in regola con i pagamenti relativi all’ultimo quinquennio.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce la illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. sul limite della verità. La Corte di appello di Napoli ha riconosciuto che i ruoli Tari per il biennio 2017-2018 effettivamente evidenziavano in relazione alla posizione della NOME, titolare del ruolo Tari, il pagamento per un solo componente, tuttavia ha ritenuto che l’affermazione contenuta nel volantino che il COGNOME non risultava nell’elenco di chi è tenuto a pagare la spazzatura fosse un’affermazione in concreto non veritiera perché l’intestatario del ruolo Tari era sua madre, NOME, e ha al contempo ipotizzato che la discrasia dei ruoli relativi agli anni 2017-2018, (ossia la tassazione della NOME per un nucleo familiare costituito da un solo componente), fosse il frutto di possibili errori burocratici e/o disguidi burocratici.
In primo luogo, va subito evidenziato che anche nella denegata ipotesi in cui i ruoli Tari in questione fossero stati i risultati di un processo formativo erroneo, ovvero di un mero disguido burocratico, è indubbio che solo a questi potesse attribuirsi una rilevanza esterna in quanto atti amministrativi dell’ente comunale idonei a cristallizzare e a generare il credito tributario.
Fatta tale premessa appare lampante come la Corte, senza alcuna argomentazione logica, abbia ritenuto che la circostanza dell’omesso pagamento del tributo da parte del COGNOME fosse circostanza non vera in concreto, atteso che risultano ordinari pagamenti dell’imposta da parte dell’intestataria, NOME NOME. Tale conclusione è palesemente errata e illogica in assenza di qualsiasi ragionamento teso a disattendere il dato inconfutabile emergente dai ruoli Tari 2017-2018: il nome di COGNOME NOME, come è pacificamente emerso, non figura nel ruolo Tari e sua madre risultava iscritta al ruolo per un solo componente del nucleo familiare; pertanto, l’unico debito tributario risultante per il nucleo familiare della NOME era riferito alla stessa quale unica contribuente.
Dunque, NOME poteva certamente dirsi in regola sul piano tributario ma limitatamente ed esclusivamente con riferimento alla propria posizione contributiva, di contro NOME COGNOME non era iscritto nei ruoli Tari 2017-2018,
né quale intestatario diretto della tassa né quale componente del nucleo familiare della propria madre, come era invece accaduto per i precedenti anni 2015-2016.
Da ciò consegue che l’affermazione contenuta nel volantino è sicuramente un’affermazione veritiera tanto in astratto quanto in concreto.
L’idea dell’errore burocratico invero non può che rimanere confinata ad una mera ipotesi, tra l’altro, del tutto inimmaginabile per la ricorrente: il software gestionale in uso al Comune da cui furono estratte le schede Tari fu istituito solo dopo la formazione dei ruoli Tari e soprattutto era nell’esclusiva disponibilità degli impiegati comunali, dunque inaccessibile ai cittadini, a differenza dei ruoli che venivano pubblicati mediante affissione all’albo pretorio.
2.2.Col secondo motivo deduce l’illogicità della motivazione in ordine all’insussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. sul limite della continenza espressiva.
Col secondo motivo di appello la difesa aveva evidenziato come alcuna gratuita aggressione ovvero alcun attacco personale poteva dirsi perpetrato in danno del COGNOME con il volantino incriminato, risultando piuttosto rispettati anche i limiti della continenza di espressione e dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto.
2.3.Col terzo motivo deduce l’illogicità della motivazione con riferimento alla invocata esclusione del dolo.
Con il terzo motivo di appello si era sostenuta l’insussistenza dell’elemento soggettivo per essere le affermazioni contenute nel volantino fondate su atti amministrativi comunali (i ruoli), il cui contenuto non poteva dare adito a dubbio. Il collegio di secondo grado, tuttavia, ha ritenuto in modo illogico e contraddittorio che la non veridicità in concreto dell’affermazione contenuta nel volantino (ossia che il sindaco non risultasse nell’elenco di chi era tenuto al pagamento della spazzatura) si riflettesse anche sull’elemento soggettivo impedendo che gli imputati, in particolare la COGNOME, potessero invocare la carenza del dolo. In tal modo i giudici di secondo grado errano quando stigmatizzano l’assenza di qualsiasi riferimento nel volantino alla discrasia dei ruoli Tari 2017-2018 e la mancanza di perimetrazione al solo biennio 2017-2018 di tali anomalie: è evidente, infatti, che nel volantino si fa riferimento alla campagna elettorale del 2019 e dunque la circostanza che il candidato sindaco non figurasse nell’elenco di chi è tenuto a pagare la spazzatura non poteva che riguardare i ruoli immediatamente precedenti alla svolgimento della stessa, vale a dire quelli del 2017 e del 2018.
I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Il sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata;
il difensore della parte civile ha concluso per il rigetto del ricorso, allegando nota spese;
il difensore degli imputati ha fatto pervenire una memoria con cui ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono infondati.
1.1.Il primo motivo, che si duole del mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. sul limite della verità, non coglie nel segno.
La Corte di appello di Napoli ha effettivamente riconosciuto che i ruoli Tari per il biennio 2017-2018 evidenziavano, in relazione alla posizione della NOME NOME, madre convivente di COGNOME nella medesima unità abitativa, titolare del ruolo Tari, il pagamento per un solo componente, tuttavia ha ritenuto che l’affermazione contenuta nel volantino che lasciava intendere che il COGNOME non pagava la Tari perché non risultava nemmeno iscritto nell’elenco dei soggetti tenuti ad adempiere a tale tributo, fosse comunque un’affermazione in concreto non veritiera perché non riportante con esattezza ciò che effettivamente risultava. Il Neosindaco COGNOME, convivente, nella medesima unità abitativa, con sua madre NOME, unica intestataria del ruolo e della scheda Tari, non figurava per tale ragione nel ruolo e scheda Tari (come confermato dagli accertamenti successivamente compiuti). Né, d’altra parte, nel volantino, vi era stato un riferimento ai ruoli Tari degli anni 2017-2018, rispetto ai quali effettivamente si era registrata – non è da escludere per un errore afferma la Corte di merito – la tassazione della NOME per un nucleo familiare costituito da un solo componente.
Non vi è, tuttavia, alcun riferimento – evidenzia la Corte di merito – ad eventuali irregolarità nei pagamenti, anche frutto di possibili errori burocratici – né tanto meno si rappresenta che comunque il COGNOME conviveva con la madre – ma si fa espresso riferimento, nel volantino, al fatto (vero) che il COGNOME non figuri ‘nel ruolo Tari’ e non risulti ‘nell’elenco di chi è tenuto a pagare la spazzatura’, senza che peraltro vi fosse un cenno agli anni 2017 e 2018 (rispetto ai quali la stessa difesa circoscrive ora l’inesatto pagamento del tributo).
‘Non vi è alcun riferimento alla circostanza, assolutamente necessaria affinché fosse veicolata un’informazione corretta presso la pubblica opinione, ovvero che il COGNOME non risultava nell’elenco Tari in quanto intestataria dei relativi ruolo e scheda Tari era la madre, NOME, con lui convivente nella medesima unità abitativa’, così testualmente nella sentenza impugnata a pag. 6 (come peraltro confermato dai successivi accertamenti effettuati).
Ha, in buona sostanza, ritenuto la Corte di merito che l’affermazione contenuta nei volantini diffusi tra la popolazione, secondo cui il COGNOME non risultava nell’elenco di chi è tenuto a pagare la spazzatura ( ‘ il candidato a sindaco avvocato COGNOME non risultava nell’elenco di chi è tenuto a pagare la spazzatura. Eppure lo stesso risultava residente a Contrada e se la situazione resta ancora oggi invariata, il sindaco di COGNOME, che risiede e vive a Contrada, continua a non essere presente nel ruolo Tari e continua a non pagare’ (così testualmente nel volantino, come riportato in sentenza a pag. 6, con relativo grassetto), fosse un’affermazione in concreto non veritiera perché non avrebbe dovuto il COGNOME figurare nell’elenco di coloro che erano tenuti a pagare la Tari, essendo intestataria del ruolo sua madre che aveva sempre provveduto al versamento della tassa. Una cosa è infatti insinuare che una persona non paga la tassa laddove non è esattamente così perché ciò che è certo è solo che la stessa non figura nella scheda Tari, altra cosa è invece fornire tutti i dati del caso per offrire ai cittadini la esatta dimensione della vicenda.
Il nesso istituito nelle dichiarazioni riportate nel volantino tra assenza del nominativo del Sindaco nell’elenco Tari e omesso pagamento del tributo è circostanza non vera in concreto – si sottolinea nella sentenza impugnata – atteso che risultano ordinari pagamenti dell’imposta da parte dell’intestataria NOME, ma idonea ad ingenerare nell’opinione pubblica, attraverso un meccanismo manipolativo delle circostanze concrete e oggettive, la non vera percezione che COGNOME non pagasse l’imposta, in spregio delle normative, e fosse nella sostanza un evasore.
Si deve concordare con la Corte di appello che ‘i tratta, all’evidenza, di una manipolazione dei dati di realtà, tali da indurre nella pubblica opinione della cittadinanza di Contrada, secondo l’ordinaria percezione media, la falsa rappresentazione che il neo eletto Sindaco agisse apertamente contro le normative regolanti il pagamento della Tari. Da ciò deriva – prosegue la sentenza impugnata il tenore di sostanziale illazione, come affermato dal primo giudice, presente nelle dichiarazioni diffuse con i citati volantini e si tratta, anche ad avviso della Corte, di affermazioni e addebiti che senza alcun dubbio sono idonei a ledere la reputazione del destinatario, specie se questi rivesta, come nel caso di specie, una funzione pubblica elettiva, come quella di Sindaco del Comune in questione’.
La Corte di merito non ha mancato di precisare, quanto alle ulteriori circostanze messe in evidenza dalla difesa (secondo cui le affermazioni della consigliera COGNOME erano da considerarsi vere per effetto delle predette discrasie relative ai ruoli Tari per il biennio 2017-2018, da cui risultava in relazione alla posizione della NOME titolare del ruolo Tari il pagamento per un solo componente, con importo di un centinaio di euro inferiore a quanto ritenuto dovuto mentre invece solo nella scheda Tari, atto interno dell’ufficio, risultava la corretta indicazione di due componenti, ovvero COGNOME e COGNOME, con l’indicazione di un pagamento corretto in linea con quello degli anni precedenti), che di questa specificità burocratico-amministrativa, potenziale frutto anche di meriti disguidi burocratici, non vi è alcuna traccia nel volantino diffuso per le vie di Contrada. Non è invero richiamata la posizione di COGNOME NOME quale titolare dell’effettiva posizione contributiva in cui era inserito il COGNOME, ragione per la quale questi non compariva e non poteva comparire nominalmente nell’elenco Tari, sicché non può che trarsene, per i fini che qui interessano – conclude giustamente la Corte di appello – ‘circa l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. nella forma del diritto di critica, che in ordine al parametro della verità – anche se richiesto nell’ambito della critica politica solo nella sua forma essenziale – che esso non risulta integrato, atteso che l’informazione sulla quale avrebbe potuto innestarsi legittimamente anche un’accesa ed aspra critica politica con carattere latamente valutativo, era intrinsecamente viziata e perciò in concreto non veritiera.
Né potrebbe assumere rilievo il fatto che alla fine del discorso contenuto nel volantino vi sia l’invito al AVV_NOTAIO ad effettuare apposite verifiche al riguardo, dal momento che, come ben mette in evidenza la sentenza impugnata, la forma linguistica delle dichiarazioni accompagnata da un ‘se’ e l’invito stesso rappresentano piuttosto, nel complessivo contesto delle affermazioni riportate, un mero espediente retorico non idoneo a mitigare in alcun modo la portata insinuante e diffamatoria delle affermazioni rese, avendo oramai, all’evidenza instillato, con il tenore delle complessive dichiarazioni, nella cittadinanza l’idea che il Sindaco non pagasse la tassa sui rifiuti, secondo l’ordinaria media percezione che se ne può trarre.
Laddove le verifiche del caso avrebbero dovuto precedere la diffusione del volantino e non seguire ad esso. E’ di palmare evidenza che prima di divulgare notizie false e tendenziose, gli imputati, che non erano all’epoca cittadini qualunque ma soggetti inseriti nella medesima amministrazione comunale titolare del tributo in argomento – quali consiglieri di minoranza (la COGNOME era anche l’ex sindaco del Comune) -avrebbero a maggior ragione dovuto, e potuto, documentarsi adeguatamente al fine di evitare di gettare inutilmente discredito sugli avversari politici, in particolare sul COGNOME, Sindaco in carica.
Evidentemente l’intento del volantino, e di chi per esso, è stato proprio quello di creare un’apparenza di comportamento, che, sebbene degna di ulteriore verifica, come si appresta infine ad evidenziare lo stesso volantino ma, in realtà, al solo scopo di avvalorare la parvenza di una comunicazione di mere ipotesi, era evidentemente già allo stato ammantata da un’indubbia aura di allarmante illiceità, tale da imporre l’urgenza di una segnalazione, addirittura, attraverso la diffusione di volantini tra la popolazione.
D’altronde, pur volendosi accedere alla tesi che si verta nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica politica essendo il volantino espressione della contrapposizione/dialettica politica propria dei rapporti tra maggioranze e minoranza amministrativa comunale, acuita nel caso di specie dalla campagna elettorale da poco terminata, appare evidente che la critica afferisce a fatti attribuiti neppure troppo velatamente alla persona offesa e che quindi essa, in quanto basantesi, appunto, su fatti, andava esercitata nel pieno rispetto della verità del fatto medesimo. Rispetto al caso di specie la verità del fatto assume un rilievo ben più specifico, trattandosi di riportare dati reali che non possono in alcun modo trovare giustificazione in opinioni meramente soggettive, in suggestioni o comunque in mere supposizioni insinuanti. Né l’interesse pubblico alla notizia potrebbe travalicare il senso della stessa al punto da stravolgerne la portata.
1.2. Il secondo motivo reitera inutilmente un aspetto già ampiamente affrontato nella sentenza impugnata che ha in premessa evidenziato come il punto non fosse costituito dalla mancanza di continenza quanto piuttosto dalla carenza di verità di quanto era stato riportato nel volantino.
1.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto emerge la infondatezza anche del terzo motivo di ricorso sull’elemento soggettivo, ritenuto pienamente integrato dalla Corte di appello in considerazione delle circostanze di fatto sopra riportate, pienamente indicative della capziosità volutamente creata attraverso i sillogismi artatamente adoperati.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue la condanna, ex art. 616 c.p.p., dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento; consegue altresì la condanna degli stessi alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 4000, 00, oltre accessori di legge.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/01/2026.
Il Consigliere estensore COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME