Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34344 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 1 Num. 34344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15/05/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte militare di appello di Roma. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di appello militare di Roma ha parzialmente riformato – riducendo la pena a mesi otto di reclusione militare – la sentenza con la quale il 17 ottobre 2023 il Tribunale militare di Napoli aveva condannato NOME COGNOME, maresciallo di seconda classe, alla pena di mesi dieci di reclusione militare per i delitti di diffamazione del RAGIONE_SOCIALE, dei RAGIONE_SOCIALE e del Ministro pro tempore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La contestazione afferisce al seguente comunicato, pubblicato dal COGNOME su due profili Facebook a lui riconducibili e sul sito RAGIONE_SOCIALE in data 23 giugno 2020, a seguito del decesso di un militare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE:
« Un fuciliere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE. di anni 36) in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Taranto) si toglie la vita in circostanze ancora da chiarire. Le indagini condotte dai carabinieri RAGIONE_SOCIALEa locale stazione conducono ad un vicolo cieco, nessuna dichiarazione ancora rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE, nessun commento da parte dei colleghi del militare. Una STRAGE SILENZIOSA che miete vittime ogni giorno, una strage che ad oggi conta un centinaio di suicidi tra le schiere RAGIONE_SOCIALEe forze armate e di polizia in Italia, dato unico in Europa. In quanto sindacalista e giornalista militare, in difesa dei diritti del personale in divisa, non ho mai smesso di sperare che gli organi di vertice trovassero il coraggio di aprire un tavolo tecnico, finalizzato allo studio e alla risoluzione di tale fenomeno. Da legale militare non posso non evidenziare come il RAGIONE_SOCIALE, oggi presieduto dall’AVV_NOTAIO, si opponga fermamente nel trovare un punto di incontro con le esigenze e/o problematiche familiari e personali dei RAGIONE_SOCIALE, altresì come lo stesso RAGIONE_SOCIALE rifiuti il confronto con le RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Tante le istanze di conferimento gerarchico, rigettate dopo «centottanta giorni» senza motivo alcuno, centinaia le domande di
Ord. n. sez. 636/2025
UP – 17/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
trasferimento per gravi motivi familiari non trasmesse o non accolte: ‘UN NESSO CON I SUICIDI MILITARI!?’. AVV_NOTAIO. Sindacalista militare RAGIONE_SOCIALE » .
¨ incontestata la paternità RAGIONE_SOCIALEo scritto, in quanto ammessa dallo stesso imputato, il quale, nel corso del dibattimento di primo grado, ha reso spontanee dichiarazioni, riferendo, tra l’altro, che all’epoca dei fatti si registravano numerosissimi suicidi tra appartenenti alle forze armate e alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine; che, saputo RAGIONE_SOCIALEa morte del COGNOME, si era ‘confrontato con vari colleghi’ e insieme ad essi aveva ipotizzato ‘che anche purtroppo questo collega si fosse suicidato’, apprendendo ‘solo successivamente’ che si trattava in realtà di una morte accidentale.
I giudici di merito ritenevano integrati i reati di diffamazione, rilevando che: a) il militare al quale il COGNOME aveva fatto riferimento non si era suicidato, ma, come accertato a seguito di esame autoptico, era deceduto nel sonno a seguito RAGIONE_SOCIALEe esalazioni di ossido di carbonio provenienti da due bracieri lasciati accesi all’interno RAGIONE_SOCIALE‘abitazione; b) il decesso era avvenuto il 21 giugno 2020, e il comunicato RAGIONE_SOCIALE‘imputato era stato pubblicato due giorni dopo; c) era stata lesa la reputazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, poichØ la rappresentazione del fatto come suicidio, unita alle accuse di indifferenza rivolte all’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, «provoca nel lettore una sensazione di disprezzo e turbamento nei confronti del comando del reparto in cui il militare prestava servizio»; d) era stata lesa la reputazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, «le cui indagini sono rappresentate come ferme in un vicolo cieco, mentre Ł risultato che sin dai primi momenti la morte di COGNOME non era un suicidio»; e) era stata lesa la reputazione del RAGIONE_SOCIALE, falsamente «accusato di trascuratezza e di rigetto immotivato di istanze di conferimento gerarchico o di istanze di trasferimento per gravi motivi familiari, il tutto messo in relazione con i suicidi».
Il difensore di fiducia di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso l’indicata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte militare di appello, articolando quattro motivi.
Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa scriminante del diritto di critica, quanto meno nella forma putativa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una diffamazione in danno del RAGIONE_SOCIALE, citato dal COGNOME solo per indicare il corpo di appartenenza del COGNOME.
Con il terzo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e processuale con riferimento alla pena irrogata, poichØ, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 150 del 2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, la diffamazione per la quale si procede non Ł connotata da caratteri di eccezionale gravità, sicchØ del tutto ingiustificata appare l’irrogazione di una pena detentiva.
Con il quarto motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 620, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., e illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, invocando l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna poichØ il COGNOME, tratto a giudizio in altro procedimento per analoghi fatti di diffamazione, Ł stato assolto dal medesimo collegio RAGIONE_SOCIALEa Corte militare di appello, che ha riconosciuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa scriminante del diritto di critica.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale militare ha chiesto, con due memorie, rigettarsi il ricorso.
Il 7 novembre 2024 il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato ha depositato memoria, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento del ricorso circa l’insussistenza del delitto o quanto meno circa l’operatività RAGIONE_SOCIALEa scriminante del diritto di critica, e chiedendo sollevarsi
questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 227 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per la diffamazione ordinaria, punisce il reato con la sola pena detentiva e non anche, alternativamente, con quella pecuniaria, in contrasto con gli articoli 3 e 52 Cost.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato ha depositato ulteriori memorie il 16 giugno 2025, il 16 settembre 2025 e il 9 ottobre 2025, insistendo nelle richieste di sollevare questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 227 cod. pen. mil. pace, ovvero di assolvere il COGNOME perchØ il fatto non sussiste o perchØ lo stesso Ł scriminato dal diritto di critica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 227 cod. pen. mil. pace sia rilevante e non manifestamente infondata.
Il quadro normativo di riferimento .
La diffamazione militare Ł disciplinata, quanto all’individuazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e RAGIONE_SOCIALEe conseguenze sanzionatorie, dall’art. 227 del codice penale militare di pace di cui al r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, e si articola in tre commi così formulati:
Il militare, che, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piø persone, offende la reputazione di altro militare, Ł punito, se il fatto non costituisce un piø grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o Ł recata per mezzo RAGIONE_SOCIALEa stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena Ł RAGIONE_SOCIALEa reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se l’offesa Ł recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate .
La rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale
Va premesso che, per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni Ł sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 129 del 2025, n. 247 del 2021 e n. 215 del 2021), quantomeno per il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale.
Deve, inoltre, aggiungersi, su un piano generale, come osservato da Corte cost., sent, n. 113 del 2025, che si occupava di un dubbio di legittimità afferente il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 630, comma primo, cod. pen., « che il processo penale non consente oggi in via generale (al di fuori RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi prevista, ora, dall’art. 545-bis cod. proc. pen.) una scissione del giudizio in due distinti momenti: l’uno potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva) sul solo an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato per i reati ascrittigli, l’altro dedicato alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato già riconosciuto colpevole.
Ciò costringe il giudice a formulare eventuali questioni di legittimità costituzionale relative al trattamento sanzionatorio in una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato. In questa fase, sarebbe evidentemente improprio richiedere – ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni – una puntuale motivazione in proposito. Una tale motivazione finirebbe, anzi, per anticipare valutazioni che il giudice ha l’obbligo di svolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo.
Conseguentemente – e a meno che dall’ordinanza di rimessione emerga evidente l’assenza di responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione esprimendo così, in sostanza, i propri dubbi in
proposito (come nel caso di cui all’ordinanza n. 56 del 2023) – le questioni sull’entità RAGIONE_SOCIALEa pena per il reato contestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature ».
Ad ogni modo – e per pura completezza – si osserva, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, che investono i presupposti RAGIONE_SOCIALEa decisione di condanna – come non emerga evidente l’assenza di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, dal momento che l’esame complessivo del testo riportato nel Ritenuto in fatto , rivela che la critica di carattere sindacale prende le mosse da un fatto non solo non corrispondente al vero – ciò che Ł incontroverso, perchØ il militare del quale si parla non si Ł suicidato – ma neppure oggetto, per quanto risultante dal processo, di alcun accertamento ragionevole da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
In questo contesto l’affermazione secondo la quale «le indagini conducono a un vicolo cieco», anche senza volere insistere sul tema RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una base oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘affermazione, si colloca in una affermata strategia del silenzio RAGIONE_SOCIALEe Forze armate che, prima, con una eccessiva rigidità organizzativa, provocherebbero i suicidi e, poi, si sottrarrebbero a un dialogo con associazioni e sindacati RAGIONE_SOCIALE: insomma, il significato RAGIONE_SOCIALEe affermazioni appare quello per il quale anche i carabinieri si inserirebbero nel quadro RAGIONE_SOCIALEa strategia del silenzio attribuita ai vertici RAGIONE_SOCIALEe Forze armate, che, pur di non accedere al confronto organizzativo, in una sottintesa idea di gerarchizzazione cieca alle esigenze RAGIONE_SOCIALEe persone, finiscono per disinteressarsi RAGIONE_SOCIALEe conseguenze sulla vita dei RAGIONE_SOCIALE.
Secondo una costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (v., ad es., Sez. 5, n. 17784 del 07/03/2022, COGNOME, Rv. 283252 – 01, in motivazione, proprio in tema di critica sindacale), il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 RAGIONE_SOCIALEa Carta costituzionale e dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali (d’ora innanzi, Cedu). Proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purchØ venga esercitato nel rispetto dei limiti RAGIONE_SOCIALEa veridicità dei fatti, RAGIONE_SOCIALEa pertinenza degli argomenti e RAGIONE_SOCIALEa continenza espressiva. La nozione di “critica”, quale espressione RAGIONE_SOCIALEa libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall’elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella RAGIONE_SOCIALEa disputa e RAGIONE_SOCIALEa contrapposizione, oltre che RAGIONE_SOCIALEa disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale Ł quello previsto dall’art. 2 Cost., onde non Ł consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica RAGIONE_SOCIALE‘espressione, nØ trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
Pur in tale cornice normativa e valoriale, la critica sindacale – naturalmente a forte tasso valutativo e conflittuale e quindi destinata a sottrarsi a un giudizio in termini di verità/falsità – prende le mosse, secondo le decisioni di merito, da due fatti non rispondenti al vero e neppure oggetto di verifica alcuna: il suicidio del militare e l’esistenza di accertamenti investigativi giunti su un binario morto.
Va escluso, peraltro, che l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato per distinti fatti possa assumere rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 620, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., giacchØ quest’ultima
previsione ha riguardo a una contraddizione tra provvedimenti concernenti lo stesso oggetto : ciò che, a tacer RAGIONE_SOCIALEa genericità RAGIONE_SOCIALEa deduzione svolta nel quarto motivo, non appare ricorrere nel caso di specie, proprio per la diversità RAGIONE_SOCIALEe vicende.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe superiori considerazioni ritiene questa Corte rilevante affrontare il tema RAGIONE_SOCIALEa tipologia di sanzione prevista per la diffamazione militare.
La non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale .
4.1. Con riguardo al delitto di diffamazione previsto dal codice penale, Corte cost., sent. n. 150 del 2021, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge 8 febbraio 1948, n. 47 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 6 agosto 1990, n. 223, ha rilevato che la prima previsione – richiamata poi dall’art. 30, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223 del 1990, nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato – risultava incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall’art. 21 Cost. quanto dall’art. 10 Cedu, proprio per l’indefettibilità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistano – o non possano essere considerate almeno equivalenti – circostanze attenuanti.
Corte cost., sent. n. 150 del 2021, richiamando la propria ordinanza n. 132 del 2020, ha sottolineato come la necessaria irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) Ł divenuta ormai incompatibile con l’esigenza di « non dissuadere, per effetto del timore RAGIONE_SOCIALEa sanzione privativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri» ; ha, poi, aggiunto che anche « l’art. 595, terzo comma, cod. pen. deve essere interpretato in maniera conforme a tali premesse.
Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione RAGIONE_SOCIALEa pena indicati nell’art. 133 cod. pen., ma anche – e ancor prima – RAGIONE_SOCIALEe indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano per violazioni RAGIONE_SOCIALEa Convenzione (per la sottolineatura del dovere «di evitare violazioni RAGIONE_SOCIALEa CEDU» in capo agli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017, Considerato in diritto, punto 7).
Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc’anzi declinati; mentre dovrà limitarsi all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi.
Questa lettura, del resto, Ł stata già fatta propria dalla piø recente giurisprudenza di legittimità, nel quadro di un’interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza pertinente RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU e all’ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio 2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni aggravate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 595, terzo comma, cod. pen. i quali non esercitino attività giornalistica in senso stretto (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n. 13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060) ».
In sostanza, come puntualmente illustrato da Corte cost., ord. n. 132 del 2020, il
bilanciamento realizzato dalla risposta sanzionatoria del codice penale tra tutela RAGIONE_SOCIALEa reputazione e garanzie RAGIONE_SOCIALEa libera manifestazione del pensiero « Ł divenuto ormai inadeguato, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa copiosa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU poc’anzi rammentata, che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l’applicazione di pene detentive, ancorchØ sospese o in concreto non eseguite, nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui. E ciò in funzione RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di non dissuadere, per effetto del timore RAGIONE_SOCIALEa sanzione privativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri ».
E questo fermo restando che deve ritenersi « che l’inflizione di una pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo RAGIONE_SOCIALEa stampa o di altro mezzo di pubblicità non sia di per sØ incompatibile con le ragioni di tutela RAGIONE_SOCIALEa libertà di manifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità (così la stessa Corte EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, COGNOME e COGNOME contro Romania, paragrafo 115; nonchØ sentenze 5 novembre 2020, COGNOME contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, COGNOME contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, COGNOME contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, COGNOME contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, COGNOME contro Grecia, paragrafo 39). La Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi d’odio e all’istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l’inflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi RAGIONE_SOCIALEa reputazione RAGIONE_SOCIALEa vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori RAGIONE_SOCIALEa – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi ».
4.2. Le ragioni che sono poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale appena indicata, nell’esaltare la centralità RAGIONE_SOCIALEa manifestazione del pensiero come momento determinante del processo democratico di controllo RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere su questo punto si tornerà infra anche in relazione alla portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma terzo, Cost. -, sollevano il dubbio – che questa Corte ritiene non manifestamente infondato – RAGIONE_SOCIALEa compatibilità con l’art. 21 Cost. e l’art. 10 Cedu, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost., RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui all’art. 227, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace nella parte in cui prevede la sola pena detentiva.
Questa Corte Ł ben consapevole che Corte cost., sent. n. 215 del 2017, occupandosi RAGIONE_SOCIALEa permanente criminalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiuria militare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 226 cod. pen. mil. pace, ha osservato che « Continuare a punire penalmente l’ingiuria tra RAGIONE_SOCIALE, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina RAGIONE_SOCIALE, come definiti nell’art. 199 cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che all’esigenza di tutela RAGIONE_SOCIALEe persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza Ł strumentale alla coesione RAGIONE_SOCIALEe Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità RAGIONE_SOCIALEe stesse. Peraltro, come mostrano anche le fattispecie per cui Ł giudizio nei processi a quibus , la civile convivenza tra RAGIONE_SOCIALE, soprattutto (ma non solo) nei luoghi RAGIONE_SOCIALE, costituisce un presupposto essenziale per la ricordata coesione RAGIONE_SOCIALEe Forze armate».
E, tuttavia, due considerazioni appaiono rilevanti.
Per un verso, nel caso del presente procedimento, il tema non Ł quello RAGIONE_SOCIALEa penale
rilevanza del fatto diffamatorio – ciò che consente di fare salva l’esigenza di approntare una sanzione pubblicistica del massimo livello per fatti lesivi RAGIONE_SOCIALEa reputazione nel contesto ordinamentale militare – ma RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità, rispetto ai valori in gioco, quali sopra indicati, RAGIONE_SOCIALE‘esclusiva pena detentiva.
Per altro verso, deve essere sottolineato – come ricorda la recente Corte cost., sent. n. 127 del 2025 – che il legislatore, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 120 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte costituzionale, ha dato compiuta regolamentazione all’attività sindacale prima nella legge n. 28 aprile 2022, n. 46 e poi nel d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
L’art. 1, comma 4 di quest’ultimo d.lgs., nell’incidere innovativamente sul codice RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ha dettato una articolata disciplina RAGIONE_SOCIALEe modalità di interlocuzione dei RAGIONE_SOCIALE che ricoprono cariche elettive (art. 1479bis cod. ord. mil.), esplicitamente riconoscendo alla lett. d) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1479bis che essi «possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all’articolo 1476ter ; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo».
Non Ł evidentemente qui in questione la diretta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione, ma il suo significato sistematico, laddove esprime, nelle stesse valutazioni del legislatore, il peso che il diritto garantito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 Cedu può assumere nel bilanciamento sotteso alle scelte sanzionatorie RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento.
E, anzi, va chiarito che la questione, pur originata in concreto da una manifestazione del pensiero in ambito sindacale, appare rivestire carattere generale.
Invero, come rilevato supra sub 4.1, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, traendo spunto dalle indicazioni fornite da Corte cost., sent. n. 150 del 2021, ha concluso nel senso che Ł legittima l’irrogazione di una pena detentiva, ancorchØ sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie, internet ), soltanto ove ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, COGNOME, Rv. 281024 – 01: v., in particolare, punto 3.6.3 del Considerato in diritto ; di recente nello stesso senso, Sez. 5, n. 29840 del 21/05/2025, COGNOME, non massimata).
Il dubbio che si sottopone alla Corte costituzionale non riposa su una generalizzata parificazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie comune RAGIONE_SOCIALEa diffamazione e di quella militare, laddove Ł ben chiaro, come ricordato da Corte cost., sent. n. 273 del 2009, che la lesione di interessi squisitamente pubblicistici nelle condotte RAGIONE_SOCIALE giustifica, ad esempio, « l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa procedibilità a querela RAGIONE_SOCIALEa persona offesa per il delitto di diffamazione militare e la sua esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di corpo prevista dall’art. 260 cod. pen. mil. pace» , posto che «nei reati RAGIONE_SOCIALE sempre insita ‘un’offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all’interesse privato caratteristico RAGIONE_SOCIALEa querela’: presupposto sulla base del quale ‘si Ł preferito attribuire al comandante del corpo, con l’istituto RAGIONE_SOCIALEa richiesta’ una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all’ordinaria azione penale » (Corte cost., sent. n. 273 del 2009 richiama l’ordinanza n. 410 del 2000, nella quale si citano le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42 del 1975, nonchØ l’ordinanza n. 229 del 1988).
Piuttosto, si osserva che, pur nella maggiore complessità offensiva RAGIONE_SOCIALEe condotte diffamatorie rilevanti per l’ordinamento militare – ciò che ne giustifica il trattamento speciale – e senza dover insistere sui profili di equivalenza ricordati da Corte cost., sent. n. 273 del 2009, viene sempre in gioco un’esigenza di bilanciamento con il valore RAGIONE_SOCIALEa libera manifestazione del pensiero che esiste anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento militare.
Significativamente la Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo ha avuto modo di chiarire che l’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Cedu «non si ferma davanti al cancello RAGIONE_SOCIALEe caserme» (« Article 10 does not stop at the gates of army barracks »), precisando ulteriormente che restrizioni e limiti a tale libertà in funzione RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia degli interessi RAGIONE_SOCIALEa disciplina militare e RAGIONE_SOCIALEa sicurezza nazionale debbano comunque essere proporzionati e necessari in una società democratica (v. già Corte EDU, Grande Camera, 25 novembre 1997, COGNOME c. Grecia ). Nello stesso senso si segnala Corte EDU, 8 novembre 2022, NOME COGNOME c. Spagna, che, al par. 47, ribadisce che « Article 10 applies to military personnel just as it does to other persons within the jurisdiction of the Contracting States », ferma restando, s’intende, la possibilità di imporre limiti a tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurezza nazionale e per la difesa RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico (« the State can impose restrictions on the right to freedom of expression accorded to military personnel pursuing legitimate aims such as national security and the defence of public order »).
Si tratta di una consapevolezza che si inserisce nella scia di un risalente, ma attualissimo approfondimento dottrinale che, esaminando le specificità RAGIONE_SOCIALEa disciplina militare nella prospettiva ordinamentale e, in particolare, nel rapporto con l’ordinamento giuridico statale, all’indomani RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, sottolineava il lento ma necessario processo di assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento militare in quello statale, del quale finisce per diventare articolazione interna. Tanto impone una costante verifica dei modi attraverso i quali garantire che l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe forze armate si informi allo spirito democratico RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, terzo comma, Cost.
Ciò che ha poi evidenti ricadute ordinamentali con la stessa istituzione di una giurisdizione militare come organizzazione statale, le cui decisioni sono sottoposte, per garanzia costituzionale (art. 111, penultimo comma, Cost.), al ricorso per cassazione, derogabile solo per le sentenze dei tribunali RAGIONE_SOCIALE in tempo di guerra.
E se la citata dottrina sottolineava la centralità RAGIONE_SOCIALEo spirito democratico, che pone a fondamento RAGIONE_SOCIALEa convivenza sociale la dignità RAGIONE_SOCIALEa persona, deve anche riconoscersi che, già nella prospettiva individuale, la libera manifestazione del pensiero rappresenta un polo del bilanciamento imposto dalla Carta fondamentale.
Ma, accanto a questo profilo squisitamente personale, v’Ł una dimensione collettiva che attiene al contributo che la discussione pubblica può fornire proprio al processo democratico di costante inquadramento RAGIONE_SOCIALEe forze armate al servizio RAGIONE_SOCIALEa Repubblica.
In altri termini, il confronto RAGIONE_SOCIALEe idee, impregiudicate le previsioni che assicurano il rispetto degli ordini gerarchici, assicura un valore aggiunto che arricchisce le prospettive di unità di una comunità, dal momento che, invece di silenziare le tensioni che la percorrono, consente di trovare un diverso punto di equilibrio nella adesione razionale e partecipata alla portata vincolante RAGIONE_SOCIALEe regole. Ed Ł proprio questo arricchimento alla vita collettiva che appare idoneo a giustificare l’esigenza di calibrare diversamente le sanzioni rispetto a condotte che, pur astrattamente funzionali a tale obiettivo, lo manchino, quando nella tensione dialettica si superino i limiti imposti in ragione del necessario rispetto RAGIONE_SOCIALEa reputazione dei soggetti, individuali o collettivi, RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento.
In tal modo inteso, il dissenso, al pari del consenso, assume un ruolo fondante RAGIONE_SOCIALEa legittimazione di ogni sistema democratico.
Al punto 7.1. del Considerato in diritto di Corte cost., ord. n. 132 del 2020 si legge, appunto, che « La libertà di manifestazione del pensiero costituisce – prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU – un diritto fondamentale riconosciuto come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare RAGIONE_SOCIALE‘ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell’ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019). NØ Ł senza significato che, nella prima sentenza RAGIONE_SOCIALEa sua storia, la Corte costituzionale – in risposta a ben trenta ordinanze sollevate da giudici comuni – abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione di legge proprio in ragione del suo contrasto con l’art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del 1956) ».
4.3. L’inequivoco tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma esclude la praticabilità di qualunque soluzione interpretativa che moduli la risposta sanzionatoria in relazione alla concreta gravità RAGIONE_SOCIALE‘illecito diffamatorio.
Come anche di recente ribadito da Corte cost., sent. n. 7 del 2025, il principio di legalità « esige che le norme penali – anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti – siano formulate in modo chiaro e preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza n. 24 del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il piø possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest’ultima esigenza rischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa Corte in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali ».
4.4. Ciò posto, occorre considerare che, sebbene, in linea generale, l’ordinamento penale militare di pace non conosca pene pecuniarie (art. 22 cod. pen. mil. pace), esso non Ł piø ritenuto incompatibile con queste ultime (come già rilevato da Corte cost., sent. n. 284 del 1995, che richiama alcune puntualizzazioni di Corte cost., sent. n. 280 del 1987).
E ciò sia perchØ, in relazione a talune fattispecie, la pena pecuniaria Ł espressamente prevista come applicabile, sia pure attraverso il richiamo alle leggi speciali (art. 3, comma primo, legge 9 dicembre 1941, n. 1383: norma che, sul piano sistematico, conferma come per il legislatore ordinario non sussista alcuna incompatibilità nell’applicazione, da parte del giudice militare, di qualunque sanzione pecuniaria prevista dall’ordinamento), sia e soprattutto perchØ, a partire da Corte cost., sent. n. 284 del 1995, non si dubita RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive, ivi inclusa quella pecuniaria, alle condanne per reati RAGIONE_SOCIALE (v., già Sez. 1, n. 2992 del 30/04/1996, P.g. in proc. De Caro, Rv. 204932 – 01), cui ha fatto seguito, infine, l’art. 75bis RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lettera aa), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a mente del quale le disposizioni del Capo III RAGIONE_SOCIALEa stessa legge n. 689 del 1981 si applicano ai reati RAGIONE_SOCIALE quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.
Va, anzi, aggiunto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva: ne discende che, una volta operata la sostituzione, il militare Ł appunto assoggettato a una pena che non smarrisce la sua natura pecuniaria per effetto RAGIONE_SOCIALEa sostituzione che si colloca a monte RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione.
Tale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale potrebbe rendere ragionevolmente piø ampio lo spettro applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 410 cod. pen. mil. pace, in forza del quale le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali RAGIONE_SOCIALE in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti.
Siffatto profilo, che secondo quanto detto supra richiamando il punto 4.2. del Considerato in diritto di Corte cost., sent. n. 150 del 2021, non assume rilievo al fine di escludere la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione, appare, tuttavia, significativo nel momento in cui si tratta di intendere se l’intervento richiesto alla Corte costituzionale si ponga in termini di radicale incompatibilità con le scelte legislative in tema di reati RAGIONE_SOCIALE.
Ciò posto, qualora dovesse ritenersi che il bilanciamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e le esigenze tipicamente pubblicistiche legate alla disciplina e al servizio militare, dovessero condurre a ricalibrare i presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALEa risposta sanzionatoria in termini analoghi a quelli previsti per la diffamazione ordinaria, potrebbe tenersi conto, come paradigma normativo interno (Corte cost., sent. n. 216 del 2016) idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem , RAGIONE_SOCIALEa sussistenza proprio RAGIONE_SOCIALE‘art. 595, commi primo e secondo, cod. pen., nei casi rispettivamente previsti.
Questa Corte Ł consapevole che « il petitum RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso RAGIONE_SOCIALEe censure mosse dal giudice rimettente », ma non vincola la Corte costituzionale, che, « ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia piø idonea alla reductio ad legitimitatem RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata » (di recente, Corte cost., sent. n. 146 del 2025).
E, tuttavia, osserva che la disciplina generale RAGIONE_SOCIALEa diffamazione contiene previsioni che possono offrire ‘per linee interne’ la grandezza predefinita che consenta alla Corte costituzionale di assicurare la coerenza e la proporzionalità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e rimediare all’irragionevole commisurazione RAGIONE_SOCIALEa pena, laddove non prevede sanzioni pecuniarie, senza sovrapporsi al ruolo del legislatore.
La misura RAGIONE_SOCIALEa pena individuata in questo modo, benchØ non costituzionalmente obbligata, non appare arbitraria: essa potrebbe essere ricavata dalle previsioni appena indicate e potrebbe essere ritenuta coerente rispetto alla logica perseguita dal legislatore, secondo una traiettoria già seguita dalla Corte costituzionale (ad es., Corte cost., sent. n. 40 del 2019, che Ł intervenuta in relazione alla misura minima prevista dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
In questo caso, l’intervento immediato – ferma la discrezionalità di successive determinazioni del legislatore – non altererebbe le specifiche pene detentive previste dal codice penale militare, ma consentirebbe al giudice di disporre di uno strumento costituito dalla pena pecuniaria RAGIONE_SOCIALEa multa (da € 50 – art. 24, comma primo, cod. pen. – a, rispettivamente, € 1.032 e € 2.065) in grado di sanzionare i casi nei quali la condotta illecita non raggiunga la soglia di gravità che giustifica, alla luce RAGIONE_SOCIALEe superiori considerazioni, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva.
In ogni caso, riprendendo lo spunto iniziale, come di recente sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024 (par. 3 del Considerato in diritto), una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, « non può essere di ostacolo all’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, ancorchØ si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore » (sent. n. 6 del 2024, che cita la sent. n. 62 del 2022; nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 200
del 2023). La medesima Corte cost., sent. n. 128 del 2024 ha concluso che Ł pertanto «sufficiente ‘la presenza nell’ordinamento di una o piø soluzioni , che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore ( ex plurimis , sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 12 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018)’ (sentenza n. 95 del 2022), mentre ‘l’assenza di una soluzione a rime obbligate non Ł preclusiva di per sØ sola RAGIONE_SOCIALE‘esame nel merito RAGIONE_SOCIALEe censure’ (sentenza n. 48 del 2021)», spettando alla stessa Corte, «ove ritenga fondate le questioni, ” di individuare la pronuncia piø idonea alla reductio ad legitimitatem RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del petitum RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati, stante anche che non compromette l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni stesse ( ex plurimis , sentenza n. 59 del 2021) quando sia rinvenibile nell’ordinamento una soluzione adeguata al parametro di riferimento” (sentenza n. 221 del 2023) ».
Per questa ragione, il dispositivo denuncia il dubbio di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 227, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace, nei termini generali RAGIONE_SOCIALEa carenza di previsione di pena pecuniaria, alternativa alla pena detentiva RAGIONE_SOCIALEa reclusione militare.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 227, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria; dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione e al Presidente del Consiglio dei Ministri; ordina, altresì, che l’ordinanza venga comunicata ai Presidenti RAGIONE_SOCIALEe due Camere del Parlamento; dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEe prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Così Ł deciso, 17/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME