Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50115 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procurate:e militare che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME del foro di SALERNO, in difesa di COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte militare di appello ha riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli, i data 22 aprile 2022, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto NOME COGNOME (maresciallo 2CI^A.M. in servizio presso il Comando dell’RAGIONE_SOCIALE militare di Roma) dal reato di diffamazione continuata pluriaggravata, ai sensi degli artt. 81, cpv., cod. pen., 47, n. 2 e 227, commi 1, 2 e 3 cod. pen. mil . pace, perpetrato ai danni dei militari appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, generale Capo di Stato maggiore e NOME COGNOME, generale e Direttore presso la Direzione Impiego personale militare, attraverso la pubblicazione, in data 7 settembre 2020, in stretta sequenza temporale, di due post di identico contenuto su due profili Facebook allo stesso riconducibili.
In essi si affermava che «l’entrata in vigore della nuova edizione UD 001/2020, in materia d’impiego del personale dell’RAGIONE_SOCIALE» era stata «ovviamente redatta da qualche ufficiale con licenza elementare, ma con il titolo ad honorem di Comandante» e, rimarcando che con tale direttiva era compromesso il diritto del militare alla mobilità, faceva riferimento a un «possibile nesso con i suicidi di militari, considerati come matricole, numeri», soggiungendo che iniziava «il countdown per il Dir. P.t. NOMEAVV_NOTAIO COGNOME (a capo della stessa Direzione Impiego) e il NOME COGNOME, Comandante p.t. dell’RAGIONE_SOCIALE» che invitava, dunque, a «lasciare il posto a Comandanti più competenti».
1.1. A ragione della decisione la Corte militare – nell’accogliere l’appello del Procuratore militare della Repubblica – osservava che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado – nella fattispecie in esame non era ravvisabile la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., neppure sotto il prof putativo.
Richiamati i criteri ermeneutici elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e ritenuta incontestata la possibilità dell’integrazione del reato de quo attraverso la diffusione del messaggio diffamatorio mediante la bacheca Facebook, ha ritenuto che le critiche – pur astrattamente consentite da parte dell’imputato, nella sua veste di soggetto che svolgeva attività sindacale avevano superato la soglia dell’espressione di meri giudizi di valore attingenti l’agire dei destinatari, “scadendo” in accuse personali non necessarie nell’economia dell’espressione del giudizio critico, assumendo – a causa delle specifiche accuse di radicale incompetenza dei destinatari (siccome dotati della sola «licenza elementare, ma con il titolo ad honorem di comandanti») e dell’accostamento allusivo della nuova direttiva in materia di impiego del
personale militare dell’RAGIONE_SOCIALE con i suicidi dei militari essa appartenenti – modalità e contenuti offensivi nei riguardi dei soggetti espressamente e nominativamente indicati negli stessi post.
Ad avviso della Corte di appello militare nessun elemento, risultante dagli atti ovvero allegato dalla difesa, consentiva inoltre di ritenere che l’imputat avesse maturato la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati e lesivi dell’altrui reputazione, avendo attribuito ai sogge indicati nel post perfino una qualche responsabilità, sia pure formulata in via d’ipotesi, per i gravissimi episodi di suicidio verificatisi nell’RAGIONE_SOCIALE; ciò impediva la configurabilità della scriminante putativa.
1.2. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte – dopo avere escluso che si trattasse di due distinti fatti-reato, unificati dal vincolo della continuazion ritenuta invece sussistente un’unica violazione della legge penale, atteso il brevissimo intervallo temporale intercorso tra le due pubblicazioni – ha reputato COGNOME meritevole delle circostanze attenuanti generiche (in considerazione dell’intento, sebbene malgovernato, di porre in discussione un provvedimento d’interesse generale per i militari) e le ha valutate equivalenti rispetto a aggravanti contestate.
Quindi, ha condannato l’imputato alla pena, ritenuta congrua sulla scorta dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., di un mese e quindici giorni di reclusion militare, ridotta a quella di un mese di reclusione militare per il rito prescel con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e lo affida a due motivi.
2.1. Con il primo, lamenta la contraddittorietà della sentenza che, pur non contestando la legittimità della critica espressa con gli scritti ogget d’imputazione, è pervenuta alla condanna dell’imputato, la cui condotta – come ritenuto dal giudice di primo grado – è, invece, certamente scriminata dall’esercizio del diritto di critica.
Tale diritto – certamente riconosciuto non soltanto dalle Carte costituzionali e convenzionali, ma anche dall’art. 1472 del Codice dell’Ordinamento RAGIONE_SOCIALE – è stato esercitato dal ricorrente nei limiti della continenza, avendo questi svolto unicamente osservazioni neutrali sugli effetti della nuova direttiva in materia d’impiego del personale militare dell’RAGIONE_SOCIALE che, a suo giudizio, aveva abolito ogni forma di mobilità, a nocumento dei militari stessi.
Le pur presenti espressioni critiche (quali il riferimento al titolo di stu della licenza elementare) – come peraltro posto in risalto dal Giudice di primo
grado che aveva assolto COGNOME – non avevano trasmodato in espressioni volgari o gratuitamente offensive.
2.2. Con il secondo motivo censura la mancanza di motivazione in punto dosimetria della pena, immotivatamente parametrata in misura superiore al minimo edittale, anche a causa della «scelta di escludere l’attenuante del danno di speciale tenuità», osservando che, ove il relativo potere discrezionale fosse stato esercitato correttamente da parte della Corte militare, nel bilanciamento tra circostanze eterogenee, le attenuanti avrebbero dovuto essere valutate come prevalenti rispetto alle aggravanti. La Corte ha, infatti, trascurato elementi qual la «correttissima condotta processuale, la resipiscenza manifesta e incontestabile», infine «il risalente arco temporale tra i fatti e la condanna».
Il Sostituto Procuratore generale militare ha chiesto il rigetto dei ricorso.
CONDIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce motivi complessivamente infondati e, pertanto, è passibile di rigetto.
E’ priva di pregio la censura inerente alla mancata applicazione della scriminante del diritto di critica che – secondo il ricorrente – sussisterebbe ragione del particolare contesto, avendo il ricorrente ricoperto incarichi sindacali, che l’avevano mosso a svolgere una critica nei riguardi della direttiva di nuova introduzione severa, ma non diffamatoria.
La tesi non può essere condivisa.
Ricordato, invero, che il delitto di diffamazione militare previsto dall’art. 2 cod. pen. mil . pace, presenta un’identità strutturale con la corrispondente fattispecie dell’art. 595 cod. pen. quanto al modello oggettivo di condotta (e che se ne distingue per il requisito della necessaria concorrenza della qualità militare di entrambi i soggetti, attivo e passivo, del reato), osserva Collegio che la Corte militare di appello ha escluso, nella fattispecie, l configurabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di critica fornendo, punto, una motivazione adeguata e immune da vizi logici.
In particolare, ha evidenziato che nei due post vi era un uso abbondante di affermazioni offensive nei riguardi di persone nominativamente indicate, descritte come ignoranti e incompetenti, siccome fermi «alla licenza elementare» e, dunque, immeritevoli del titolo di Comandante; si è valorizzata anche l’insinuazione contenuta nei post che i due ufficiali gli stessi fossero in procinto di lasciare le loro funzioni («inizia il countdown»), per ragioni indipendenti dalla
loro volontà, oltre ad ipotizzarsi un possibile nesso tra la direttiva oggetto critica e i numerosi suicidi verificatisi tra i militari.
La cifra offensiva delle espressioni è stata correttamente ritenuta di piena evidenza, posto che l’imputato non aveva semplicemente colorito, la propria valutazione critica sull’atto e sui suoi autori, ma aveva fatto specificoral possesso di un titolo di studio inadeguato, la licenza elementare, ponendo la direttiva in relazione con le morti dei militari e, per tale via, attribuendo ai soggetti indic nei post responsabilità gravissime.
Si tratta di motivazione che si pone nell’alveo del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui il diritto di critica si concretizza in un giudiz valutativo che postula l’evidenza del fatto assunto a oggetto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto ai concetto da esprimere, sicché può estrinsecarsi a anche in espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, che trovano tuttavia giustificazione nell’esimente, a condizione che l’offesa non si traduca in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma sia contenuta (requisito della “continenza”) nell’ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto (tra molte, specificamente in tema d diffamazione militare, Sez. 1, n. 360 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).
La Corte militare ha altresì indicato – con motivazione non manifestamente illogica e, anzi, ancora una volta rispettosa dell’elaborazione giurisprudenziale le ragioni per le quali non è configurabile la scriminante sotto il profilo putati evidenziando l’assenza di ragioni sulla scorta delle quali ritenere che l’imputato si fosse ragionevolmente convinto della veridicità dei fatti descritti, lesivi dell’al reputazione.
La linea argomentativa così sviluppata è, dunque, immune da qualsiasi caduta di conseguenzialità logica e il ricorso si risolve nel tentativo dì sollecit una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi.
Manifestamente infondata è doglianza che attiene al trattamento sanzionatorio.
Per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è necessario e sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significat apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità il supporto motivazionale sul punto quando
sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
Nel caso che ci occupa la Corte di appello militare ha indicato, con motivazione sintetica ma adeguata, gli indici giustificativi favorevoli de riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (valorizzando l’intento, benché mal governato, di porre in discussione un provvedimento, a giudizio dell’imputato, lesivo per i militari) e tali argomentazioni costituiscono la ragion ma segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia il giudizio di comparazione tra circostanze – che involge l’esercizio di valutazion discrezionali tipicamente di merito e, che, per pacifico indirizzo ermeneutico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora come anticipato – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento iliogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.
Quanto, infine, al laconico riferimento all’attenuante di cui all’art. 62 n. cod. pen., osserva il Collegio come la stessa – peraltro mai fatta oggetto di richiesta dinanzi ai Giudici di merito – si riveli eccentrica rispetto alla fattis di reato di diffamazione militare per cui COGNOME è stato condannato, essendo l’attenuante applicabile nel caso di un danno arrecato attraverso la commissione di reati contro il patrimonio ovvero di qualsiasi altro delitto che trovi la sua causa sceleris nel motivo di lucro, purché la speciale tenuità riguardi sia il lucr conseguito che l’evento dannoso cagionato.
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso dev’essere rigettato.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente