Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11035 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11035 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME , che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 dicembre 2024, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 595 cod. pen., per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di NOME COGNOME, affermando che questi aveva confuso i ruoli di datore di lavoro e di responsabile della sicurezza e di non essere a conoscenza della legislazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli era stata irrogata la pena pecuniaria di euro 1.600 di multa.
1.1. Il Tribunale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue.
Lo scritto dell’imputato era tale da travalicare i limiti del diritto di critica posto che insinuava delle carenze cognitive e delle lacune di approfondimento, da parte dell’imputato, incaricato, appunto, di occuparsi di tale settore nella società amminist rata dall’imputato, della normativa delle leggi sulla sicurezza.
I toni della stessa non si potevano pertanto definire corretti e sereni.
Quanto al requisito della comunicazione con più persone, la cui sussistenza era stata contestata dalla difesa, tutti i testimoni avevano confermato di avere ricevuto la mail nel proprio account di posta elettronica, anche se non tutti l’avevano letta.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, suddividendo le proprie censure in quattro punti.
2.1. Deduce, innanzitutto, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 51 e 595 cod. pen.
Ricorda che le espressioni riportate in imputazione erano contenute in una mail inviata dall’imputato, amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, ad alcuni referenti aziendali interessati al tema della sicurezza sul lavoro per spiegare i motivi della d ecisione di risolvere il contratto con l’ing. COGNOME a causa, appunto, delle sue ‘carenze cognitive’.
Si riportava l’intero testo della comunicazione.
2.2. Data tale premessa, dalla lettura della mail appariva evidente che l’imputato intendeva lamentare solo la mancata conoscenza, da parte della persona offesa, della struttura aziendale e del corretto funzionamento del servizio a cui doveva sopraintendere, la sicurezza dei luoghi in cui si svolgeva il lavoro in ditta ed il rispetto della relativa normativa.
Non era pertanto una critica alla persona ma solo alle sue competenze tecniche. Nello scritto poi, le espressioni usate non erano di per sé offensive o ingiuriose ed era pertanto rispettato anche il criterio della ‘continenza’.
In sostanza si era trattato di una legittima critica alla professionalità di un soggetto contrattualmente legato alla società. Del resto, in concreto, COGNOME aveva erroneamente ritenuto di non essere obbligato alla consegna del DVR (il Documento di Valutazione dei Rischi), più volte sollecitatogli, come non fosse un adempimento a lui spettante, come responsabile della sicurezza.
I destinatari della mail poi erano una serie di figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza, così spiegando le ragioni della mancata conferma della persona offesa come responsabile della sicurezza.
2.3. Con altra censura si denuncia la violazione di legge posto che si era ricostruita la condotta dell’imputato come configurasse un reato di pericolo piuttosto che, invece, di evento.
La mail inviata era ordinaria e quindi solo potenzialmente conoscibile dai suoi destinatari, i quali, infatti, nelle loro deposizioni testimoniali, non avevano confermato (tranne il teste COGNOME) di averla ricevuta.
Era pertanto carente il necessario requisito della comunicazione delle espressioni offensive a più persone.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
Si era inflitta una pena di euro 1.600 di multa, superiore al massimo edittale per la diffamazione non aggravata contestata. Si trattava di pena illegale ed era pertanto irrilevante che non fosse stato argomentato sul punto un motivo di appello.
La Procura generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, in particolare in ordine alla insufficiente motivazione relativa alla esclusione della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica.
Ciò comporta la declaratoria di estinzione del reato, essendo ad oggi decorso il relativo termine anche in presenza di cause di sospensione per complessivi giorni 225 (con scadenza, pertanto, al 30 luglio 2025) e, quanto agli effetti civili discendenti dal la permanente costituzione della parte civile, l’annullamento previsto dall’art. 622 cod. proc. pen.
Si è, infatti, affermato che, in tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279133 -01 in una fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti della critica legittima l’accusa di “assoluta incapacità ad organizzare il reparto” rivolta
al direttore di un Pronto Soccorso da un consigliere del comitato consultivo di un’RAGIONE_SOCIALE che, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo dell’attività e dell’organizzazione aziendale, evidenziava reali disservizi organizzativi e sollecitava i dovuti controlli).
A fronte di tale inquadramento in diritto va valutato lo scritto dell’imputato in cui certo erano discusse, ed anzi negate, le competenze professionali della persona offesa, quale responsabile della sicurezza dei lughi di lavoro della società, la spa RAGIONE_SOCIALE ma non con l’utilizzo di espressioni di per sé sole offensive.
La mail contenente lo scritto era stata poi inviata, dall’imputato quale amministratore unico della società, ad una pluralità di persone, tutti impiegate presso la medesima e tutte, presumibilmente, interessate alla sfera di competenza del lavoro della persona offesa.
E ciò non arbitrariamente, a quanto è dato comprendere, ma al fine di manifestare le ragioni -fondate o infondate in fatto che le stesse fossero -per le quali l’amministratore aveva deciso di non avvalersi più dell’opera professionale della persona offesa.
Certo risulta comprensibile come la persona offesa potesse sentirsi offeso da una tale missiva, che poneva in seria discussione le sue competenze professionali, ma resta il fatto che, per escludere l’invocata causa di giustificazione del diritto di critica, avrebbero dovuto esser più adeguatamente motivati i noti criteri della continenza espressiva, della rilevanza del fatto, della sua verità (anche solo supposta) e dell’interesse alla sua propalazione a quella cerchia di destinatari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME