Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7714 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7714 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a San Severo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a NOME COGNOME per il delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., commesso pubblicando sul proprio profilo ‘ Facebook ‘ e sul proprio profilo ‘ Instagram ‘ un filmato, costituente una documentazione parziale dell’intervento effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE Municipale presso il ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE Bellezza’ di Mombaroccio, e corredando il filmato suddetto di espressioni, evocative di un abusivo esercizio delle loro funzioni da parte dei pubblici ufficiali interessati, idonee a lederne la reputazione.
La Corte di merito ha chiarito che il filmato non riproduceva tutte le fasi del controllo, che non vi era stata alcuna sproporzione tra le finalità del controllo,
protese a garantire l’osservanza delle disposizioni antiCovid, e il numero di agenti impiegati per il servizio di ordine pubblico – come dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento -e che, in ogni caso, l’oggetto dell’accertamento processuale consisteva nel verificare non se l’imputato fosse o meno in torto, ma se il contenuto delle espressioni da lui utilizzate, a corredo e a commento del video pubblicato, fosse tale da integrare il delitto di diffamazione contestato.
La stessa Corte ha, dunque, concluso nel senso che l’incompletezza della videoripresa rendeva la diffusione del filmato idonea a veicolare una rappresentazione fuorviante dell’accaduto, tanto più perché accompagnata da commenti allusivi a presunti abusi di potere, rivelatisi del tutto infondati.
Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di NOME COGNOME dal suo difensore, consta di un solo motivo (enunciato nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 cod. proc. pen.), con il quale si è dedotto il vizio di motivazione da travisamento della prova in riferimento all’esclusione della scriminate del diritto di critica dell’operato delle Forze di RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene il deducente che la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione sul fraintendimento di una prova decisiva: ossia, che il filmato pubblicato sulle piattaforme social fosse il frutto di manipolazioni artatamente poste in essere dall’imputato, quando tale affermazione risultava smentita dalla ricostruzione del fatto per come rassegnata nella sentenza di primo grado sulla base degli esiti della perizia disposta dal Tribunale. Il video pubblicato era, invece, identico a quello estratto dal device della persona che l’aveva effettuato, senza tagli né montaggi, e la mancata ripresa del momento in cui AVV_NOTAIO NOME COGNOME si era qualificato come responsabile del servizio di ordine pubblico era dipesa unicamente dalla condotta dell’autrice della registrazione e non da una scelta selettiva o artificiosa operata dal COGNOME.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria in data 3 gennaio 2026, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con memoria depositata in data 10 gennaio 2026, ha chiesto di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il giudizio nel grado, da liquidare nella misura ritenuta di
giustizia, e con memoria in data 22 gennaio 2026 ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha dato espressamente conto di come nella sentenza di primo grado – a cui ha inteso fare integrale richiamo, concordando sulla valutazione del compendio probatorio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) – il fatto sotteso alle condotte diffamatorie ascritte a NOME COGNOME fosse stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME – funzionario della Questura di RAGIONE_SOCIALE, cui era stato demandato il compito di dirigere il servizio di ordine pubblico disposto dal Questore sull’osservanza delle prescrizioni antiCovid nel ristorante di Mombaroccio gestito dall’imputato – e di alcuni degli altri appartenenti alle Forze dell’Ordine che avevano preso parte al servizio, «nonché della visione del filmato, nella sua interezza», che riproduceva in maniera «solo parziale e fuorviante» il reale andamento dei fatti, svoltisi in un clima sereno e niente affatto teso (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata).
È evidente, dunque, che, sebbene il giudice censurato abbia affermato che il filmato diffuso da NOME COGNOME sui suoi ‘ profili social ‘ fosse stato pubblicato «non nella sua interezza, ma artatamente in maniera parziale e perciò travisata, con esclusione di talune parti» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), tale enunciato non è idoneo a sovvertire l’asse concettuale portante della propria decisione, del tutto sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado: ossia, che il filmato, originale o manipolato che fosse, non riproduceva, comunque, tutte le fasi dell’intervento effettuato dagli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza presso il ristorante dell’appellante – tra queste, quella fondamentale in cui il AVV_NOTAIO COGNOME aveva mostrato la propria placca distintiva qualificandosi come responsabile del servizio -, così offrendo agli utenti dei ‘ social ‘ una rappresentazione falsata della verità dei fatti (cfr. pag. 7, primo capoverso della sentenza impugnata).
Dunque, secondo la sentenza impugnata la parzialità del video e i commenti dell’imputato a corredo avevano veicolato una
rappresentazione distorta, malevola e faziosa dell’operato dei pubblici ufficiali autori del controllo, insinuando arbitrio e abuso di potere, quand’invece – come emerso chiaramente dalle testimonianze – si era trattato di un intervento correttamente svolto e conforme alle prescrizioni impartite per tutti i servizi di verifica del rispetto delle prescrizioni antiCovid (cfr . pag. 7, della sentenza impugnata). Donde, difettava il primo dei requisiti necessari per il riconoscimento della scriminante del diritto di critica, vale a dire il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, COGNOME; Rv. 276026 – 01Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274625 – 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268568 – 01).
4. La ratio decidendi della pronuncia censurata porta, dunque, ad escludere che l’eccepito vizio di travisamento della prova documentale, quand’anche riscontrabile, sia dotato di capacità di sovvertire l’esito decisorio, come richiesto dalla giurisprudenza di questa per rendere ammissibile il motivo di ricorso che lo denunci. Infatti, «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugNOME ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugNOME»(Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).
Poiché la sentenza impugnata esibisce un percorso argomentativo complessivamente coerente, logico e ancorato ad elementi probatori autonomi e convergenti, non scalfiti dalle deduzioni difensive dell’imputato, il ricorso deve essere rigettato. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall’AVV_NOTAIO che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall ‘AVV_NOTAIO, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME