Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1490 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1490 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIPOLI( LIBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2021 del GIUDICE DI PACE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la parte civile NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania, che ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale in ordine al reato di minaccia ascritto a COGNOME NOME per difetto di valida querela;
Considerato che il motivo di ricorso proposto dalla persona offesa, che deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. c) ed e) in relazione agli artt. e 337 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto “La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica” (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 253242);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il consigliere estensore
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