Difetto di Querela: Quando un Vizio Procedurale Ferma il Processo Penale
L’importanza delle condizioni di procedibilità nel diritto penale è fondamentale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27961/2025, lo dimostra chiaramente, annullando una decisione della Corte d’Appello per un difetto di querela. Questo caso evidenzia come un vizio formale possa determinare l’esito di un intero procedimento giudiziario, portando alla sua estinzione. Comprendere questo meccanismo è essenziale per capire il funzionamento della giustizia penale.
I Fatti del Processo
Un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorso mirava a contestare la decisione del giudice di secondo grado. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte non si è concentrata sul merito delle accuse, ma si è fermata a un aspetto preliminare e dirimente: la validità dell’azione penale stessa.
La Decisione della Cassazione e il Difetto di Querela
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ma per una ragione puramente procedurale. I giudici hanno rilevato la “mancanza della necessaria condizione di procedibilità”. In parole semplici, per il reato in questione, la legge richiedeva che la persona offesa presentasse una querela per poter avviare e proseguire il processo. Nel caso di specie, questa querela mancava.
Il difetto di querela rappresenta un ostacolo insormontabile per la giustizia. Senza questo atto formale, il Pubblico Ministero non ha il potere di esercitare l’azione penale e, di conseguenza, il giudice non può pronunciarsi sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Per questo motivo, la Corte ha deciso di annullare la sentenza impugnata “senza rinvio”, ponendo fine in modo definitivo al procedimento.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza è tanto breve quanto perentoria. La Corte afferma che la mancanza della querela è un elemento “dirimente”, ovvero decisivo. Non è necessario esaminare gli altri motivi del ricorso, perché questo vizio assorbe ogni altra questione.
La logica è la seguente: se l’azione penale non poteva nemmeno iniziare, tutte le fasi successive del processo, inclusa la sentenza d’appello, sono prive di fondamento giuridico. La decisione di “annullare senza rinvio” deriva direttamente da questa constatazione. Non c’è nulla da rigiudicare presso un’altra corte, perché il processo non avrebbe mai dovuto proseguire. L’azione penale è bloccata alla radice a causa del difetto di querela.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale penale: il rispetto delle condizioni di procedibilità non è una mera formalità, ma un presidio di garanzia. La querela, in particolare, attribuisce alla persona offesa il diritto di decidere se lo Stato debba o meno attivarsi per punire determinati reati, solitamente quelli che ledono interessi di natura prettamente personale. La sua assenza, come dimostra questo caso, ha l’effetto di paralizzare l’intero meccanismo giudiziario, portando a una declaratoria di non procedibilità che chiude definitivamente la vicenda processuale.
Che cos’è un difetto di querela?
È la mancanza della querela, ovvero l’atto formale con cui la vittima di un reato chiede che si proceda penalmente contro il colpevole. Per alcuni tipi di reato, questa richiesta è una condizione indispensabile per avviare il processo.
Quali sono le conseguenze di un difetto di querela?
La conseguenza principale è che l’azione penale non può essere proseguita. Come stabilito dalla sentenza, ciò comporta l’annullamento della sentenza impugnata e la fine del procedimento, perché manca un presupposto fondamentale richiesto dalla legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione annulla una sentenza ‘senza rinvio’?
Significa che la Corte non si limita a cancellare la decisione del giudice precedente, ma chiude definitivamente il caso. Non ci sarà un nuovo processo sulla questione perché il vizio riscontrato (in questo caso, il difetto di querela) impedisce in modo assoluto la prosecuzione dell’azione penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27961 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 27961 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 02/10/1976
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 1
febbraio 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di cui all’art. 590-bis pen.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deducono violazione di legge riferimento all’art. 85 d.lgs. 150/2022 in relazione all’art. 590-bis cod. pen. (
motivo); violazione di legge in riferimento all’art. 590-bis cod. pen. in relaz agli artt. 145 commi 1, 4, 5 e 140, 141 d.lgs. 285/1992, nonché vizio
motivazione (secondo motivo), violazione degli artt.
62-bis e 133 cod. pen. (terzo
motivo).
3. In data 30 aprile 2025 è stata depositata memoria a firma dell’avv. NOME
COGNOME che insiste sulla improcedibilità dell’azione penale per mancanza d querela.
Dirimente risulta essere la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, conseguendone che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto d querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore