Difetto di Motivazione: La Cassazione Chiarisce i Poteri del Giudice d’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale della procedura penale: le conseguenze del difetto di motivazione in una sentenza di primo grado. Spesso si crede erroneamente che una sentenza non motivata sia automaticamente nulla e debba essere riscritta dal primo giudice. La Suprema Corte, tuttavia, ha ribadito un principio consolidato, spiegando perché tale vizio non porta alla ‘regressione’ del processo e come deve comportarsi il giudice d’appello.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) emessa da un tribunale. La sentenza di condanna è stata successivamente confermata in appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione dell’articolo 546 del codice di procedura penale. A suo dire, la sentenza del giudice di primo grado era priva di una reale motivazione, un vizio che, secondo la sua tesi, avrebbe dovuto invalidare l’intero percorso giudiziario successivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo ‘manifestamente infondato’. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, offre importanti chiarimenti sulla gestione dei vizi procedurali nel nostro ordinamento.
Le Motivazioni della Decisione e il Difetto di Motivazione
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione del ruolo del giudice di secondo grado di fronte a un difetto di motivazione della sentenza impugnata. La Corte Suprema ha sottolineato che tale vizio non rientra nell’elenco tassativo dei casi di nullità che impongono la regressione del processo, come previsto dall’articolo 604 del codice di procedura penale. Questo significa che il giudice d’appello non può semplicemente annullare la sentenza e ‘rimandare indietro gli atti’ al primo giudice affinché la riscriva.
Al contrario, il giudice d’appello ha il potere e il dovere di sanare il vizio. Egli deve esaminare il caso nel merito e, se ritiene di confermare o riformare la decisione, deve integrare la motivazione mancante o correggere quella insufficiente. In pratica, il secondo grado di giudizio funge da ‘filtro’ e da ‘correttivo’, assicurando che la decisione finale sia supportata da un apparato argomentativo completo e logico. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che il tribunale d’appello aveva agito correttamente, superando il vizio della prima sentenza.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il sistema processuale è orientato al principio di economia e di ragionevole durata del processo. Annullare una sentenza e far regredire il procedimento per un difetto di motivazione sanabile in appello comporterebbe un’inutile dilatazione dei tempi della giustizia. La decisione insegna che il vizio di motivazione deve essere sollevato e affrontato in appello, dove il giudice ha tutti gli strumenti per porvi rimedio. Proporre un ricorso per Cassazione basato unicamente su questo motivo, già sanato in secondo grado, si rivela una strategia processuale inefficace e destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
Un difetto di motivazione nella sentenza di primo grado la rende automaticamente nulla e causa la regressione del processo?
No, secondo la Corte, il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen. che comportano la nullità e la regressione del processo al primo giudice.
Cosa deve fare il giudice d’appello se rileva un difetto di motivazione nella sentenza impugnata?
Il giudice d’appello non può far regredire il processo. È invece tenuto a decidere nel merito e a confermare o riformare la decisione, integrando o sostituendo la motivazione mancante o carente riscontrata nella sentenza di primo grado.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (difetto di motivazione della sentenza di primo grado) è manifestamente infondato, in quanto tale vizio deve essere sanato dal giudice d’appello e non costituisce una causa di nullità che possa essere fatta valere dinanzi alla Corte di Cassazione dopo che il giudice di secondo grado ha già provveduto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza Tribunale di Torre Annunziata che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’artt. 582 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che si duole della violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. in quanto la sentenza emessa dal giudice di primo grado era priva di una reale motivazione, è manifestamente infondato il viizo di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi tassativamente previsti di nullità e di regressione del processo ex art. 604 cod. proc. pen., sicché il giudice di secondo grado (e di conseguenza la corte di cassazione investita della eccezione) non può far regredire il processo al primo giudice al fine di eliminare i difetti di motivazione della prima sentenza ma è tenuto a confermare o a riformare tale decisione, integrando, eventualmente, la motivazione mancante, come accaduto nella specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024