Ricorso Inammissibile per Difetto di Interesse: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Nel complesso mondo della procedura penale, uno dei principi cardine per poter agire in giudizio è l’avere un interesse concreto e attuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza questo concetto, dichiarando inammissibile un ricorso a causa del palese difetto di interesse del proponente. La vicenda offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione, anche se formalmente corretta, non può essere esaminata nel merito dai giudici.
Il caso in esame: un ricorso contro una decisione favorevole
La vicenda trae origine dalla decisione di un condannato di presentare ricorso per cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Paradossalmente, il provvedimento impugnato era del tutto favorevole al ricorrente. Il Tribunale, infatti, aveva accolto l’istanza dell’interessato, concedendogli la misura più ampia e vantaggiosa che potesse ottenere, ovvero l’affidamento in prova al servizio sociale. Nonostante ciò, il condannato decideva di impugnare tale decisione, sollevando un’ulteriore questione relativa all’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 del codice penale.
La valutazione della Cassazione sul difetto di interesse
La Suprema Corte, investita della questione, ha risolto il caso in modo netto e lineare, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: il difetto di interesse a ricorrere e l’errata individuazione dell’autorità giudiziaria competente.
L’accoglimento dell’istanza originaria
Il punto centrale della motivazione risiede nel fatto che il Tribunale di Sorveglianza aveva provveduto proprio sull’istanza presentata dal condannato, accogliendola pienamente. Avendo concesso la misura dell’affidamento in prova, cioè il massimo che l’interessato potesse sperare in quella sede, veniva a mancare qualsiasi interesse giuridicamente rilevante a impugnare quella stessa decisione. In altre parole, non si può contestare un provvedimento che ha dato pienamente ragione.
La competenza errata per l’estinzione della pena
Per quanto riguarda l’ulteriore motivo di ricorso, relativo alla richiesta di estinzione della pena, la Cassazione ha evidenziato un errore procedurale. La dichiarazione di estinzione della pena non rientra nelle competenze del Tribunale di Sorveglianza, bensì in quelle del giudice dell’esecuzione. Pertanto, la richiesta era stata rivolta all’organo giudiziario sbagliato, rendendo anche sotto questo profilo il ricorso non accoglibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare: l’interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto, personale e attuale. Non può sussistere quando la parte ha già ottenuto il risultato utile a cui aspirava. Ricorrere contro una decisione favorevole costituisce un’azione priva di scopo, che non può trovare accoglimento nel sistema processuale. La Corte ribadisce che il processo non è un luogo per dibattiti accademici, ma per la risoluzione di controversie reali. Inoltre, il rispetto delle competenze funzionali dei diversi organi giudiziari è un principio inderogabile: ogni richiesta deve essere indirizzata al giudice che la legge individua come competente a deciderla.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Cassazione insegna due importanti lezioni pratiche. Primo, prima di impugnare un provvedimento, è essenziale valutare se si abbia un reale e concreto interesse a farlo, ovvero se dall’accoglimento del ricorso possa derivare un vantaggio effettivo. Secondo, è fondamentale indirizzare le proprie istanze all’autorità giudiziaria corretta, poiché un errore di competenza può portare all’inammissibilità della richiesta. La decisione, oltre a sanzionare il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, riafferma i principi di economia processuale e di corretta amministrazione della giustizia.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per difetto di interesse?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente ha già ottenuto dal giudice precedente la decisione più favorevole possibile e, di conseguenza, non ha alcun vantaggio concreto da ottenere dall’impugnazione.
Chi è il giudice competente a dichiarare l’estinzione della pena?
Secondo quanto specificato dalla Corte, la competenza a dichiarare l’estinzione della pena spetta al giudice dell’esecuzione e non al Tribunale di Sorveglianza.
È possibile impugnare una decisione che ha accolto pienamente la propria richiesta?
No, la Corte ha stabilito che non sussiste interesse a ricorrere contro un provvedimento che ha già accolto l’istanza originaria, concedendo la misura più ampia che si poteva ottenere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36458 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36458 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di interesse, in quanto il Tribuna sorveglianza ha provveduto su istanza dell’interessato ed ha concesso la misura più ampia che poteva concedere, ovvero l’affidamento in prova, contro cui, pertanto, il condannato non ha interesse a ricorrere, essendo stata accolta un’istanza che egli stesso aveva proposto; l’estinzione della pena ex art. 172 cod. pen., che il ricorrente invoca con l’unico motivo di ric non può, d’altronde, essere pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, essendo competenza del giudice dell’esecuzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
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