Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42890 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TULNICI (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di GELA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24 giugno 2024 il Tribunale di Gela ha applicato, nei confronti di NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 5 di arresto ed euro 1.600 di ammenda, nulla indicando quanto alla sospensione condizionale della pena, che pure era stata oggetto dell’accordo con il pubblico ministero. Il Tribunale ha inoltre disposto, per quanto di interesse, la confisca del veicolo in sequestro, di proprietà dell’imputato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale, per avere il giudice disposto la confisca del veicolo di proprietà del ricorrente nonostante non si sia proceduto per l’ipotesi di reato di cui alla lettera c) dell’articolo 186, comma 2, cod. strada.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stato oggetto della concorde richiesta delle parti.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorrente, con il secondo motivo, denuncia il mancato riconoscimento della sospensione condizionale, a fronte dell’accordo intervenuto tra le parti.
Questa doglianza è fondata.
Dall’accesso agli atti da parte del Collegio (consentito, atteso il tipo di vizi denunziato) risulta che NOME aveva chiesto l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., condizionalmente sospesa, ottenendo il consenso del pubblico ministero.
Nel provvedimento impugnato, invece, il Tribunale ha recepito l’accordo delle parti, ritenendo corretta la qualificazione del fatto e congrua la pena, mentre non ha espresso alcuna valutazione specifica in ordine alla richiesta sospensione condizionale, neppure indicandola in dispositivo.
Al riguardo il Collegio intende dare continuità all’orientamento, ribadito anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale (emendabile da parte della Corte di cassazione) è consentito quando, dalla lettura combinata del dispositivo e della motivazione, possa ritenersi che l’omessa menzione nella parte
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dispositiva della sospensione condizionale della pena sia frutto di una mera svista del giudicante; il quale, dopo avere nella parte motiva menzionato e ritenuto concedibile il beneficio della sospensione condizionale richiesto dalle parti, abbia poi omesso di menzionarlo nella parte dispositiva (cfr., anche Sez. 6, n. 12516 del 20/3/2008, Zangrando, Rv. 239331).
Conseguentemente, il ricorso al procedimento di correzione è ammissibile nel solo caso in cui il giudice, dopo avere preso atto in motivazione della congruità dell’accordo raggiunto, ometta per mera dimenticanza di menzionare il beneficio nella parte dispositiva; dovendosi invece ritenere che, in caso di omessa menzione dell’accordo tanto nella parte motiva quanto in quella dispositiva ci si trovi al cospetto di un difetto di correlazione tra accordo raggiunto e sentenza, censurabile ai sensi dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Nella specie, nella parte motiva del provvedimento impugnato il giudicante ha trascritto le richieste concordate senza peraltro fare alcun riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena, invece menzionato nella richiesta allegata al verbale di udienza ed oggetto dell’accordo tra le parti.
L’omissione non può quindi essere ricondotta ad una mera svista, configurando invece un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, denunciabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio.
La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina del primo motivo di ricorso.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolar complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gela per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024
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