Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1451 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1451 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo nel procedimento instaurato su impulso della Procura della Repubblica di Lamezia Terme ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. riguardo a NOME COGNOME, ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare per essere la pena residua superiore a due anni.
Tenuto conto di plurime e recenti violazioni delle prescrizioni imposte a COGNOME, ritenute indicative della sua incapacità itd; attenersi al rispetto delle regole e della sua pericolosità sociale, oltre che di numerosi controlli di polizia eseguiti mentre si trovava in compagnia di pregiudicati nel periodo 2016 – 2021, il Tribunale ha rigettato le istanze di concessione delle altre misure alternative.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la nullità del provvedimento per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza.
Il ricorrente ha evidenziato come il decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale catanzarese, in esito alla trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Lamezia Terme a norma dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non sia stato notificato al difensore del condannato nella fase del giudizio, AVV_NOTAIO (destinatario anche della notifica dell’ordine di carcerazione) ma ad altro difensore designato d’ufficio.
La mancata partecipazione del difensore che avrebbe dovuto essere destinatario della notifica dell’avviso di udienza ha determinato la nullità eccepita in quanto, in assenza di nomina di altro difensore per la fase esecutiva, il condannato doveva ritenersi assistito dal difensore della fase di merito.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, anche in conformità alle conclusioni dei Procuratore generale, deve essere accolto.
Dalla verifica del fascicolo processuale risulta, in effetti, che la notifica del decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza è stata effettuata nei confronti del solo AVV_NOTAIO, designato quale difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., mentre risulta che nella fase del giudizio COGNOME è stato assistito dall’AVV_NOTAIO al quale è stato notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lannezia Terme il 10 giugno 2021.
Deve trovare applicazione e deve essere ribadito quanto deciso da Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Gasnni, Rv. 278467, ossia che «l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell’interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione».
Si tratta di orientamento conforme a Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, COGNOME, Rv. 262306.
La notifica eseguita nei confronti dell’AVV_NOTAIO è avvenuta in difformità a tale orientamento e ha determinato la mancata regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata esecutività dell’ordinanza emessa all’esito del procedimento.
A seguito dell’istanza derivante dall’ordine di esecuzione sospeso, l’art. 656, commi 1, 5 e 6, cod. proc. pen. stabiliscono, in combinato disposto, che il provvedimento è notificato al condannato e al difensore nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
Ne consegue che, in mancanza di nomina di altro difensore da parte dell’interessato, legittimato alla proposizione dell’istanza è il difensore (tanto più, se di fiducia) del giudizio di merito dal quale è derivato l’ordine di esecuzione sospeso.
In assenza di nomina di altro difensore, quindi, la notifica dell’udienza del procedimento di sorveglianza deve essere effettuata al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di merito, essendo inammissibile la sostituzione del difensore che è abilitato a dare impulso al procedimento con altro nominato d’ufficio nel contesto della medesima procedura.
La situazione non è diversa nel caso di procedimento di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. ove si ravvisano le medesime esigenze di continuità ed effettività della difesa tecnica.
Il difensore legittimato a partecipare al procedimento di sorveglianza, anche in questo caso ed in mancanza di diversa nomina da parte del condannato, deve ritenersi quello che ha assistito il medesimo nella fase di merito sussistendo, anche in questo caso, l’esigenza che non si verifichino cesure o ritardi nell’assistenza del condannato.
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la corretta instaurazione del contraddittorio camerale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso il 17/11/2022