Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18730 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 22/09/1958
avverso la sentenza emessa il 14/01/2025 dal Giudice di Pace di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 14 gennaio 2025 il Giudice di Pace di Massa condannava NOME COGNOME alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 26 luglio 1986, n. 286.
Deve precisarsi che, nel caso di specie, i fatti di reato, così come descritti in rubrica, non sono controversi, atteso che la difesa del ricorrente censurava la sentenza impugnata esclusivamente per la violazione del diritto di difesa del suo assistito.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza, in particolare, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 24 Cost., 97, 178 e 179 cod. proc. pen., conseguente al fatto che, nel giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace di Massa, il ricorrente era assistito da un difensore nominato d’ufficio, l’avv. NOME COGNOME che si era cancellato dall’Albo degli Avvocati di Massa prima dell’udienza fissata per lo svolgimento del giudizio conclusosi con la condanna dell’imputato, che aveva luogo il 14 maggio 2025, nella quale si era provveduto alla sostituzione dello stesso difensore, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impougnata.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che nel giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace di Massa, che si concludeva con la decisione censurata, NOME COGNOME era assistito da un difensore d’ufficio, l’avv. NOME COGNOME che si era cancellato dall’Albo degli Avvocati di Massa prima della celebrazione dell’udienza fissata per lo svolgimento del processo, che aveva luogo il 14 maggio 2025.
All’udienza del 14 maggio 2025, quindi, il Giudice di Pace di Massa procedeva alla sostituzione dell’avv. NOME COGNOME ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con un altro difensore d’ufficio, individuato nell’avv. NOME COGNOME
Nella stessa udienza del 14 maggio 2025, il procedimento instaurato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE veniva definito, con la deliberazione della sentenza di condanna oggetto d’impugnazione.
In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, che l’assistenza dell’imputato deve essere effettiva e presuppone l’iscrizione del difensore nel suo albo professionale, con la conseguenza che alla sua, eventuale, cancellazione non si può sopperire con una nomina effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Tale disposizione, infatti, Ł finalizzata a consentire l’assistenza temporanea dell’imputato, necessitata dall’assenza del suo difensore, ma Ł inidonea a produrre effetti processuali nelle ipotesi di cancellazione del difensore dell’imputato dal suo albo professionale, che, essendo caratterizzate da definitività, risultano prive di quelle connotazioni di temporaneità che legittimano l’attivazione dello strumento di cui all’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, pertanto, occorreva procedere alla sostituzione del difensore d’ufficio di Said Obeidat con le forme previste dall’art. 97, commi 2 e 3, cod. proc. pen., che prevede una sequenza procedimentale diversa da quella prefigurata dall’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che riguarda i casi in cui «Ł richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non Ł stato reperito, non Ł comparso o ha abbandonato la difesa».
Non Ł, invero, controverso che l’avv. NOME COGNOME al momento della celebrazione dell’udienza del 14 maggio 2025, era privo dei requisiti necessari per assicurare la difesa tecnica di RAGIONE_SOCIALE, essendosi cancellato dall’Albo degli Avvocati di Massa. Ne consegue che, nel caso in esame, in assenza di un difensore in possesso dei requisiti professionali necessari ad assicurare la difesa tecnica dell’imputato, non si poteva procedere alla sua sostituzione con le forme previste dall’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che riguarda le ipotesi sopra richiamate.
Non può, in proposito, non rilevarsi che, per esercitare la professione di avvocato e assumere validamente la difesa nel processo penale di un imputato Ł necessaria l’iscrizione nell’albo professionale previsto dall’art. 1 r.d. 27 novembre 1933, n. 11578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che garantisce lo svolgimento di un’attività di assistenza tecnica da parte di un professionista qualificato.
Ne deriva che, attesa la natura dell’attività di assistenza del difensore, quella prestata in giudizio da un soggetto non iscritto nell’apposito albo – in quanto cancellatosi, sospeso o radiato comporta l’assenza di una difesa tecnica dell’imputato, che determina una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si perfeziona nel momento in cui viene meno l’iscrizione professionale dell’avvocato, sul quale deve essere compiuto un accertamento di merito estraneo ai poteri di questa Corte.
A sostegno di tali conclusioni occorre richiamare il principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. 6, n. 9730 del 16/06/2000, COGNOME, Rv. 217664 – 01, secondo cui: «L’assistenza
dell’imputato nel processo penale, per il suo carattere tecnico, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato radiato dall’albo medesimo. Pertanto, se l’imputato sia stato assistito da avvocato colpito da tale sanzione, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179 primo comma, cod. proc. pen.».
Nella stessa direzione ermeneutica, si muove da Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Navarra, Rv. 285102 – 01, che afferma: «L’assistenza dell’imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicchØ, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Massa per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Massa
Così deciso il 08/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME