Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19564 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a San Giovanni Incarico avverso la sentenza del 12/05/2023 della Corte di appello di Roma.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME che ha concluso chiedendo dichiararsi
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 maggio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente quella del Tribunale di Cassino, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 651 e 337 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi otto e giorni cinque di reclusione. La Corte dichiarava la prescrizione in relazione al reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identi
personale e rideterminava la pena per il delitto di resistenza in mesi sette di reclusione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo:
2.1. alla omessa comunicazione dei provvedimenti di rinvio del processo, da cui è derivata la mancata partecipazione della Difesa alle udienze del 21 maggio 2020 e successive. La Corte ha ritenuto che i rinvii disposti nelle udienze del 25 ottobre 2018 e 21 maggio 2020 avrebbero dovuto essere comunicati al difensore di fiducia da quelli di ufficio, senza indicare in quale norma di legge sia prevista detta incombenza. Inoltre, con provvedimento emesso fuori udienza e rinvenuto in atti il Giudice aveva rinviato i procedimenti previsti per 1’11 marzo 2020 (oggetto di rinvio dall’udienza del 31 ottobre 2019) a causa delle problematiche connesse alla pandemia Covid ad altre date “come da ruolo” e “per gli stessi incombenti”, disponendo “si comunichi”. In realtà, nessuna comunicazione sarebbe stata effettuata;
2.2. alla nullità della sentenza, in quanto non vi è in atti la prova dell designazione del Giudice onorario che ha deciso il processo, essendo lo stesso subentrato alla udienza del 31 ottobre 2019 al magistrato titolare del procedimento, impedito per quella udienza. La Corte fa riferimento al contenuto di un decreto che non è in atti. Si tratta dunque di una nullità ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di processo assegnato in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’imputato è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, trattasi di censura manifestamente infondata, dal momento che il difensore, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non aveva diritto ad alcuna comunicazione della data di rinvio. È vero che i rinvii disposti dal Tribunale con provvedimenti del 25 ottobre 2018 e del 21 maggio 2020 non sono stati comunicati dalla Cancelleria al difensore di fiducia dell’imputato, ma a tale comunicazione non si doveva provvedere, atteso
che al difensore designato come sostituto dal giudice, ai sensi dell’art. 97, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 cod. proc. pen., per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore, con conseguente obbligo di comunicare al difensore di fiducia, da lui sostituito, la data di rinv dell’udienza.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio per cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio (è il caso del c.d. “rinvio a nuovo ruolo”), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputat contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza (Sez. U n. 8285 del 28/2/2006, COGNOME, Rv. 232906; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264159). Si è inoltre ribadito che l’omessa notifica – al difensore di fiducia impedito – del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (Sez. 5, n. 26168 del 11/05/2010, COGNOME, Rv. 247897; Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258065), specificando anche che a nulla rileva che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza (Sez. 5, n. 20863 del 24/02/2011, Sechi, Rv. 250451). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Affatto aspecifico e invero confuso, oltre che sprovvisto di alcun supporto giustificativo – perciò inammissibile – si palesa l’ulteriore profilo della doglianz concernente la comunicazione asseritamente omessa del rinvio ad altra data del procedimento fissato per I’ll marzo 2020 (già oggetto di rinvio dall’udienza del 31 ottobre 2019) a causa della pandemia Covid.
Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo alla dedotta incapacità del giudice. Si osserva che la designazione del magistrato a trattare i procedimenti non riveste natura costitUrva della specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza
3 GLYPH
delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazion dei provvedimenti (Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 263079; Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, COGNOME, Rv. 257087). Al riguardo, pertanto, rilevano esclusivamente atti o comportamenti volti ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge attraverso assegnazioni extra ordinem, perché effettuate del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare. Occorre, pertant che si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffic l’obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, COGNOME, Rv. 254284): evenienze procedimentali, queste, non emergenti neppure dalle allegazioni difensive, né rilevabili dagli atti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024