Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 24320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato a TARANTO il 23/10/1974
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
NOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
– Presidente –
GLYPH Ord. n. sez. 1114/2024
CC – 21/05/2024
R.G.N. 13325/2024
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a TARANTO il 23/10/1974
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano
2 4 320-24
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Appeso NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che ha
confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta all’imputato dal Tribunale di
Taranto, in ordine al reato di cui agli artt. 633, 639-bis, 99, comma 4, cod. pen.
La difesa deduce l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità
ed il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità e alla procedibilità dell’azione penale.
2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio che si è proceduto nei confronti di imputato libero- assente e che non risulta depositata, unitamente al ricorso, la dichiarazione e/o
elezione di domicilio.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti – a pena di inammissibilità – dai
commi
1-ter
e
1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33, comma
1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell’ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l’impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285984 – 01; in termini, Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01).
3. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (tui
Così deciso, il 21 maggio 2024