Difensore non legittimato: quando il ricorso è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso presentato da un difensore non legittimato è inesorabilmente destinato all’inammissibilità. Questo caso specifico chiarisce le conseguenze che derivano dalla successione tra un difensore d’ufficio e uno di fiducia, delineando nettamente i confini del mandato difensivo e della legittimazione a impugnare.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da una condannata. La decisione era motivata dall’assenza della donna dal territorio nazionale e dalla sua irreperibilità.
Contro tale provvedimento, un avvocato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di notifica. Tuttavia, emergeva un dettaglio processuale decisivo: l’avvocato che aveva presentato il ricorso era stato nominato d’ufficio, ma successivamente la condannata aveva nominato un proprio difensore di fiducia. Tale nomina aveva di fatto privato il legale d’ufficio di ogni potere rappresentativo.
La Questione Giuridica: Il ruolo del difensore non legittimato
Il nodo centrale della questione risiede nella perdita di legittimazione del primo avvocato. Nel nostro ordinamento, la nomina di un difensore di fiducia da parte dell’imputato o del condannato comporta l’immediata e automatica cessazione dell’incarico del difensore d’ufficio precedentemente nominato.
Quest’ultimo, pertanto, perde la “legittimazione”, ovvero il potere conferitogli dalla legge di compiere atti processuali in nome e per conto del suo assistito. Agire senza tale potere equivale a compiere un atto giuridicamente nullo o, come in questo caso, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in modo netto e inequivocabile, basandosi sull’articolo 591, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale. Questa norma sancisce, appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione quando è proposta da un soggetto non legittimato.
I giudici hanno chiarito che, al momento della presentazione del ricorso, l’avvocato non possedeva più il mandato difensivo. La nomina successiva di un legale di fiducia aveva comportato la cessazione “ex lege” (cioè per effetto diretto della legge) delle sue funzioni. Di conseguenza, il ricorso era stato proposto da un difensore non legittimato, un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha avuto due conseguenze principali per la ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, tuttavia, la Corte ha escluso la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come di solito avviene in questi casi.
La motivazione di questa seconda decisione risiede nel principio, sancito anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui tale sanzione non si applica se la causa di inammissibilità non è attribuibile a una colpa del ricorrente. In questo caso, l’errore era del legale, non della sua assistita. Questa decisione sottolinea l’importanza per gli avvocati di verificare scrupolosamente la propria legittimazione prima di intraprendere qualsiasi azione legale, per evitare di invalidare l’atto e arrecare un potenziale pregiudizio, anche solo economico, al cliente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto da un avvocato che non aveva più la legittimazione per farlo. La nomina di un difensore di fiducia da parte della condannata aveva automaticamente fatto cessare il mandato del precedente difensore d’ufficio.
Cosa succede quando un imputato nomina un difensore di fiducia dopo averne avuto uno d’ufficio?
Secondo la legge, la nomina di un difensore di fiducia causa l’immediata cessazione delle funzioni del difensore d’ufficio. Da quel momento, solo il difensore di fiducia è legittimato a compiere atti processuali per conto dell’assistito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del procedimento. Tuttavia, non è stata condannata a versare una somma alla Cassa delle ammende, poiché la Corte ha ritenuto che la causa dell’inammissibilità non fosse dovuta a una sua colpa, ma a un errore del suo ex difensore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5318 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME natq il 03/04/1957
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Con provvedimento del 18/06/2024, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOMECOGNOME stante l’assenza dal territorio nazionale della condannata e la sua attuale irreperibilità.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’avv. NOME COGNOME deducendo di avere ricevuto la notificazione del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, anche quale dorniciliatario della condannata, e lamentando la nullità di detta notifica, essendo egli cessato ex lege dalla funzione, avendo l condannata nominato, successivamente alla sua nomina d’ufficio, un difensore di fiducia, poi rinunciante.
Con nota successiva l’Avv. COGNOME ricevuta comunicazione dalla cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Brescia, dell’avvenuta regolarizzazione della notifica, correttamente effettuata in favore del difensore della condannata, rilevava, pur prendendo atto del venir meno delle ragioni sottese al ricorso, di non potervi rinunciare in difetto di procura speciale rilasciata dall’interessata.
Il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato: al momento della presentazione dell’impugnazione (12/07/2024), l’Avv. NOME COGNOME non era legittimato a presentare ricorso, in quanto sprovvisto del mandato fiduciario: ed infatti l successiva nomina da parte della condannata di un difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME ha comportato la cessazione delle funzioni del difensore di ufficio.
Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; non ravvisandosi profili di colpa in capo alla NOME nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), non segue la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/11/2024
DEPOSITATA