Difensore Non Cassazionista: Quando un Errore Formale Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia penale, i requisiti formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono la correttezza del procedimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto possa essere decisivo un dettaglio apparentemente tecnico come l’iscrizione di un avvocato a un albo specifico. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile proprio a causa di un difensore non cassazionista, dimostrando come la mancanza di un requisito formale possa precludere l’accesso al più alto grado di giudizio, con conseguenze economiche per l’imputato.
I Fatti del Caso: Dall’Appello al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha inizio con una sentenza del Tribunale che applica a un imputato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, in relazione a un’ipotesi contravvenzionale. Secondo l’articolo 593 del codice di procedura penale, le sentenze di questo tipo non sono appellabili.
Tuttavia, il difensore dell’imputato proponeva comunque appello. La Corte d’Appello, correttamente, rilevava l’inappellabilità e, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione, qualificando l’impugnazione come ricorso.
L’Errore Procedurale: Il Ruolo del Difensore non Cassazionista
È a questo punto che emerge il vizio fatale. La Suprema Corte, nell’esaminare gli atti, ha verificato che l’avvocato che aveva proposto l’impugnazione, al momento della sua presentazione, non era ancora iscritto all’albo speciale che abilita al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. La documentazione ha infatti rivelato che l’iscrizione del legale era avvenuta solo in una data successiva alla trasmissione degli atti alla Suprema Corte. Questo ha creato un insuperabile difetto di legittimazione del difensore non cassazionista, che non possedeva il cosiddetto ius postulandi per questo specifico grado di giudizio.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, senza poter entrare nel merito delle questioni sollevate, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: gli atti di impugnazione devono essere presentati da soggetti a ciò legittimati. La mancanza di questo requisito essenziale rende l’atto processuale invalido e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è netta e si basa interamente sul difetto di legittimazione del difensore. La Corte ha ritenuto che il fatto che l’avvocato non fosse iscritto all’albo speciale al momento della proposizione del ricorso comportasse una carenza insanabile della sua capacità di rappresentare l’imputato dinanzi alla giurisdizione di legittimità. La successiva iscrizione non ha potuto sanare il vizio originario, poiché la validità dell’atto deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stato compiuto. La pronuncia di inammissibilità ha quindi avuto come conseguenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la professionalità e la diligenza nel processo penale passano anche attraverso la scrupolosa verifica dei requisiti formali. Per i cittadini, sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per lo specifico grado di giudizio. Per gli avvocati, rappresenta un monito a verificare sempre la propria legittimazione prima di compiere un atto processuale, per non esporre i propri assistiti a conseguenze negative, come la preclusione di un’impugnazione e la condanna a spese e sanzioni pecuniarie. Un errore formale, come quello commesso dal difensore non cassazionista, può avere effetti sostanziali e definitivi sull’esito di un procedimento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è firmato da un avvocato non iscritto all’albo speciale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per difetto di legittimazione del difensore, impedendo così l’esame nel merito della questione.
Perché un appello può essere qualificato come ricorso e trasmesso alla Cassazione?
Quando un’impugnazione viene erroneamente proposta come appello contro una sentenza che, per legge, non è appellabile (come nel caso di applicazione dell’art. 131-bis c.p. a una contravvenzione), il giudice qualifica l’atto come ricorso e lo trasmette alla Corte di Cassazione, se ne sussistono i requisiti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a causa dell’inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26715 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’atto di appello proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 14/07/2022, è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d’Appello di Messina, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stato applicato l’art. 131-bis cod. pen. ad un’ipotesi contravvenzionale punita con pena alternativa (artt. 54, 1161 cod. nav.), con conseguente inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato che l’impugnazione trasmessa è stata proposta da un difensore che, all’epoca, non era ancora iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (cfr. la documentazione in atti, da cui emerge che l’AVV_NOTAIO risulta iscritto al predetto albo speciale dal 05/05/2023, data successiva alla trasmissione degli atti da parte della Corte messinese);
ritenuto che il difetto di legittimazione del difensore imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024