Difensore non Cassazionista: Quando un Errore Formale Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, i requisiti formali non sono semplici dettagli burocratici, ma pilastri che garantiscono la correttezza del procedimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda in modo netto: un ricorso presentato da un difensore non cassazionista è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per l’assistito. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a un professionista abilitato per il grado di giudizio specifico.
I Fatti del Caso: Un Appello Nato Sotto una Cattiva Stella
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due individui per il reato di ricettazione, confermata sia dal Tribunale di Arezzo in primo grado sia dalla Corte di Appello di Firenze. Ritenendo ingiusta la mancata concessione delle attenuanti generiche, gli imputati, tramite il loro legale, decidevano di tentare l’ultima via possibile: il ricorso per cassazione.
L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza d’appello per un presunto vizio di motivazione. Tuttavia, l’esito del ricorso non è dipeso dalla fondatezza o meno delle argomentazioni, ma da un errore procedurale preliminare.
Il Ruolo del Difensore non Cassazionista e la Normativa
Il cuore della questione risiede in una regola fondamentale della procedura penale, sancita dall’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, il cosiddetto “albo dei cassazionisti”.
Questa previsione non è un mero formalismo. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge. Tale funzione richiede una competenza tecnica e una specializzazione che la legge riconosce solo agli avvocati iscritti in questo albo speciale. Nel caso di specie, il legale che ha firmato il ricorso, pur essendo un avvocato regolarmente iscritto all’albo ordinario, non possedeva la qualifica di cassazionista.
Le Motivazioni della Decisione: Inammissibilità per Vizio Radicale
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato d’ufficio questo vizio. La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e inequivocabile: la presentazione dell’impugnazione da parte di un difensore non cassazionista costituisce un “vizio radicale dell’impugnazione che non consente sanatorie”.
In altre parole, si tratta di un errore così grave da non poter essere corretto in alcun modo. La conseguenza, automatica e inevitabile, è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze relative alle attenuanti generiche, poiché l’ostacolo procedurale ha precluso ogni ulteriore esame.
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte li ha condannati anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: L’Importanza della Scelta del Legale
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel sistema giudiziario, la forma è sostanza. La scelta del difensore deve essere ponderata non solo in base alla fiducia e alla competenza nella materia, ma anche verificando scrupolosamente le sue abilitazioni specifiche per ogni grado di giudizio.
Un errore come quello di affidarsi a un difensore non abilitato per il giudizio di legittimità vanifica ogni sforzo e ogni speranza di vedere esaminate le proprie ragioni, indipendentemente dalla loro fondatezza. Il caso serve da monito per cittadini e avvocati, sottolineando che la diligenza nella verifica dei presupposti processuali è il primo, indispensabile passo per un’efficace tutela dei propri diritti.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato e sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, un requisito obbligatorio previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nel determinare la causa di inammissibilità.
Il difetto di sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista è un errore che si può correggere?
No, la Corte di Cassazione ha specificato che la mancanza di tale requisito costituisce un “vizio radicale dell’impugnazione che non consente sanatorie”, ovvero un difetto fondamentale e insanabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 837/2025
NOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE
N. 9757/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME Roberto
nato a Catania il 28/02/2001
NOME
nato a Castel Volturno il 06/12/2002
avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.
Nell’interesse degli imputati ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. NOME COGNOME chiedendo l’annullamento della sentenza per vizio della motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche .
I ricorsi sono inammissibili in quanto presentati da un difensore ( l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Napoli, con studio in Villaricca INDIRIZZO) che non risulta iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti , bensì (a far data dal 07/01/2014), nel solo albo ordinario degli avvocati.
Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l ‘ atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell ‘ albo speciale della Corte di cassazione, cosicché i ricorsi sottoscritti da difensore non abilitato sono inammissibil i, vizio radicale dell’impugnazione che non consente sanatorie.
All’inammissibilità dell e impugnazioni proposte segue, ai sensi d ell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.