Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17096 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DIAMANTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro confermava quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato NOME COGNOME, in relazione a vari semestri di pena espiata.
Osservava il Tribunale come, nel periodo di libertà trascorso tra i due periodi di detenzione con riferimento ai quali si invocava il beneficio, COGNOME avesse perpetrato il reato di furto aggravato, sicché la pur corretta condotta detentiva serbata era stata valutata come mera adesione formale alle regole e l’adesione all’opera rieducativa contraddetta dalla ricaduta nel reato; di qui i giudizio della sua mancata partecipazione effettiva al percorso risocializzante nel periodo di riferimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, e deduce due motivi.
2.1 Con il primo, eccepisce la violazione degli artt. 178, 179, 678 e 666 cod. proc. pen. in punto di mancata comunicazione al difensore di fiducia dell’avviso per l’udienza del 18 maggio 2023.
Richiamata la natura di mezzo d’impugnazione del reclamo di cui all’art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), lamenta che il Tribunale avrebbe provveduto sul reclamo senza comunicare l’avviso per l’udienza avente ad oggetto la trattazione del reclamo e provvedendo, invece, esclusivamente alla comunicazione del provvedimento finale, così incorrendo in una violazione di legge sanzionata a pena di nullità.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del beneficio.
Il Tribunale avrebbe omesso di rendere ragione dell’incidenza della commissione del fatto costituente reato sull’opera rieclucativa intrapresa, pervenendo a un diniego in virtù di un mero automatismo. Il reato di furto aggravato, invece, sarebbe un fatto del tutto ininfluente sul giudizio de quo, sol che si consideri che esso si pone a distanza di cinque anni dalla custodia cautelare computata quale “presofferto” e di cinque anni dalla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare cui egli è stato successivamente ammesso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 4 dicembre 2023, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
Giova premettere che la situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del c vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2004, Policastro, Rv. 220092), è perfettamente rispondente alla descrizione fatta dalla difesa nel ricorso e, segnatamente, non risulta che sia stata dato al difensore l’avviso dell’udienza fissata per la trattazione del reclamo.
Ciò posto, il Collegio osserva che l’omissione dell’avviso dell’udienza camerale al difensore di fiducia nominato comporta la nullità generale del procedimento camerale e del relativo provvedimento conclusivo, in quanto l’art. 666 cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen.) prevede ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal comma 2) il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con l’avviso dell’udienza all parti e ai difensori e con l’ulteriore requisito dell’intervento necessario d difensore e del pubblico ministero.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, le comminatorie di nullità di ordine generale e quelle di carattere assoluto, rilevabili d’uffici ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., trovano applicazione anche nei procedimenti camerali partecipati di esecuzione e sorveglianza per effetto della estensiva interpretazione delle suddette disposizioni generali, concernenti l’intervento e l’assistenza dell’imputato ovvero l’assenza del suo difensore.
Sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 ha stabilito che «L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. Proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata a difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente a
designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputat “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo)».
E, d’altro canto, Sez. U n. 12581 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 280736 hanno chiarito la natura del reclamo ex 69-bis Ord. pen. quale mezzo d’impugnazione che, come tale, è assoggettato alle regole generali che disciplinano le impugnazioni, tanto che: i) deve essere sostenuto, a pena di inammissibilità, da motivi (Sez.1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Parisi, R. 251678; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, COGNOME, Rv. 242655); ii) rispetto ad esso trovano applicazione le norme relative alle modalità di presentazione (Sez. 1, n. 23371 del 15/05/2015, COGNOME, Rv. 263614, in tema di presentazione del reclamo presso la cancelleria del tribunale dove si trovava il difensore; Sez. 1, n. 2150 del 11/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276384, in tema di presentazione del reclamo per il tramite del servizio postale); iii) al tribunale di sorveglian spettino poteri istruttori integrativi (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, COGNOME, Rv 256142).
L’intero procedimento – si è osservato da parte del massimo Consesso – si struttura come procedimento bifasico ed è «la seconda fase, introdotta dal reclamo della parte che intenda censurare la decisione del magistrato di sorveglianza, a garantire la tenuta complessiva del procedimento bifasico delineato dal legislatore del 2002 sotto il profilo del principio del contraddittori del diritto di difesa» (Sez. U COGNOME, in motivazione). Dunque «nel procedimento di sorveglianza, la mancata notifica al difensore di fiducia – del quale necessaria la partecipazione e, perciò, obbligatoria la presenza – dell’avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell’udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d’ufficio, e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto la nomina fiduciaria non può essere surrogata dalla designazione ex officio da parte del giudice di un altro avvocato, di cui è irrilevante l’assistenza effettiva» (Sez. U COGNOME, cit)
Per le esposte ragioni l’ordinanza dev’essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per l’ulteriore corso.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degl atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per l’ulteriore corso. Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente