Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49073 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49073 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
TUYtW r à-v n – /iso alle parti; i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto reso in data V03/2023, il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria dichiarava inammissibile il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso il provvedimento disciplinare elevato nei suoi confronti il 09/02/2023.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificato i reclamo) l’interessato per il tramite del difensore di fiducia, che chiedeva revocars sanzioni disciplinari inflitte al detenuto.
Si osserva che l’impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023