Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 38190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
Sent.n.sez.1452/2025
CC – 19/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
-Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 14 luglio 2025 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta presentata da NOME RAGIONE_SOCIALE di revoca dell’ordine di demolizione.
La ricorrente lamenta la violazione di legge perchØ i muri di contenimento realizzati non necessitavano di autorizzazioni edilizie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1.Il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen., Ł inammissibile, perchØ presentato dal difensore, AVV_NOTAIO, non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, in spregio dell’art. 613 cod. proc. pen.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via
equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME