Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31313 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/06/1989
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Milanov NOMECOGNOME a mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 20/2/2025 dal Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, depositata il 7/4/2025, con la quale veniva confermata l’ordinanza emessa in data 5/2/2025 dal GIP del Tribunale di Castrovillari” che aveva disposto nei suoi confronti la misur cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di cui all’art. 416 commi 1 e 2 cod. pen. e all’art. 628 commi 1, 2 e 3 cod. pen.
Il ricorso si fonda su tre motivi di impugnazione.
1.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzio della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non avendo il tribu del riesame in alcun modo considerato la documentazione prodotta dalla difesa attestante la specifica disponibilità di domicilio da parte del coindagato COGNOME;
1.2. GLYPH Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’individuazione de indagati per rapina COGNOME NOME e COGNOME NOME, effettuata dalle persone offese con individuazione fotografica effettuata otto mesi dopo i fatti, in termini nemmeno di certezza, da persone offese sulla base di fotografie risalenti nel tempo:
1.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo della teste NOME COGNOME le cui dichiarazioni sono state ritenute dall’ordinanza utilizzabili nonostante avesse avu pacificamente una relazione con un ragazzo slavo, “COGNOME“, ed avesse riferito anche della prole nata dalla medesima e della fine della relazione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato da difensore non legittimato, non risultando iscritto l’avv. NOME COGNOME all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa
Considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi dev essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C cassazione, il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile (Sez. U, n. 8 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di eserc del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell’albo speciale in ragion livello tecnico, richiesto per la redazione del ricorso).
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – apparendo evidente la proposizione del ricorso aver determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di questa – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
L’estensore
Il Presidente