Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38517 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 del TRIBUNALE di Nola Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 maggio 2025, il Giudice monocratico del Tribunale di Nola rigettava l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 18 febbraio 2024 da COGNOME NOME in relazione al procedimento penale N. 33/23 R.G.N.R. – 2378/23 R.G.T., ritenendo che il reddito complessivo percepito nell’anno 2023 dal nucleo familiare RAGIONE_SOCIALE richiedente, s econdo gli accertamenti svolti dalla RAGIONE_SOCIALE, fossero superiori ai limiti di legge.
1.1. Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 99 D.P.R. 115/2002 rappresentando l’estraneità sostanziale al nucleo familiare RAGIONE_SOCIALE richiedente del padre NOME COGNOME, i cui redditi erano stati erroneamente computati. L’opposizione veniva rigettata dal Giudice monocratico del Tribunale di Nola, con ordinanza , emessa in data 23/05/2025, sul presupposto che non fossero stati prospettati elementi nuovi rispetto a quelli accertati dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza, in data 24/05/2025, NOME NOME, tramite il proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, depositava, presso il Tribunale di Nola, ‘ricorso straordinario ai sensi dell’art. 669 sexiesdecies c.p.c. e dell’artt. 325 e segg. c.p.c.’ , diretto alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con cui chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. L’atto di impugnazione veniva trasmesso dal Tribunale di Nola a questa Corte, che fissava udienza camerale, ai sensi dell’art. 99, comma 4, D.P.R. 115/2002, nominando alla COGNOME un difensore di ufficio, non essendo l’AVV_NOTAIO iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in RAGIONE_SOCIALEzione.
Con l’atto di impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi: violazione dell’art. 92 d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio di motivazione in quanto il Tribunale, con argomentazioni carenti e contraddittorie ha incluso nel calcolo del reddito familiare le somme percepite dal padre dell’istante (COGNOME COGNOME) nonostante risultasse dagli atti del procedimento (sentenza emessa all’esito del procedimento e relazione svolta dal perito) che il padre si era allontanato da tempo dal nucleo familiare RAGIONE_SOCIALE figlia e conviveva con altra persona. Si lamenta, inoltre, che il giudice avrebbe omesso di valutare l’ISEE 2024 prodotto dall’istante in cui risultava un indicatore sintetico equivalente pari ad € 4.913,73, al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglia di ammissibilità prevista dalla legge, tanto più che la ricorrente era già stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in altro procedimento per lo stesso anno di riferimento. Si lamenta, altresì, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per aver negato il diritto di difesa ad una persona in condizione di vulnerabilità psichica accertata.
2.2. In data 02/10/2025 COGNOME NOME si costituiva in giudizio, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in RAGIONE_SOCIALEzione. il quale depositava memoria con cui faceva propri i motivi formulati nel ricorso straordinario dall’AVV_NOTAIO e articolava un motivo nuovo con cui deduceva la nullità del provvedimento impugnato, emesso, de plano , in violazione del diritto di difesa, senza osservare la procedura prevista dalla legge (che stabilisce la previa fissazione di un’udienza camerale con partecipazione del difensore , del P.M. e dell’RAGIONE_SOCIALE ).
Chiedeva , pertanto, l’annullamento , senza rinvio, del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
1.1 Deve, infatti, rilevarsi che l’atto di impugnazione, depositato presso il Tribunale di Nola, diretto alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, trasmesso a questa Corte dal Tribunale nolano, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto proposto dall’AVV_NOTAIO, non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte.
1.2. Giova ricordare che, secondo l’ orientamento ormai consolidato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, in materia di patrocinio a spese dello Stato, nelle controversie aventi ad oggetto l’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ovvero la revoca di tali atti, a differenza di quelle sui compensi, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, assume peso maggiore il fatto che il diritto di cui si discute si riverberi in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, si è affermato, con argomentazioni ampiamente condivisibili, che ‘ il carattere accessorio RAGIONE_SOCIALE controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale” (così Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Rv. 250134; più recentemente, v. Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Rv. 273254; v. altresì Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, non mass.). Competente a decidere l’opposizione, in siffatte ipotesi, è , quindi, il giudice penale ed il procedimento previsto dall’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato , stante l’espresso richiamo a tale disciplina, contenuto nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, Rv. 274901; Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, non mass.).
1.3. Interamente disciplinata dal codice di rito penale è, invece, la fase successiva del ricorso alla Corte di cassazione, la cui corretta instaurazione presuppone il rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni stabilite, a pena di inammissibilità, dall’art. 591 cod. proc. pen.
Al riguardo, viene in rilievo la disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione: ne consegue che il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, come nel caso in esame, è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, che ha affermato la portata generale RAGIONE_SOCIALE norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecnico, richiesto per la redazione del ricorso).
1.4. La successiva trasmissione dell’atto d’impugnazione a questa Corte non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente.
Va rilevato, in merito, che, nel caso in esame, non si è in presenza di una conversione in ricorso per cassazione operata dal giudice di merito, ma di una trasmissione dell’atto di impugnazione , disposta direttamente dal Tribunale di Nola, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE scansione procedimentale prevista dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Va, comunque, ricordato che questa Corte ha ripetutamente evidenziato, anche in caso di conversione, l’impossibilità di realizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208). Si è puntualizzato, infatti, che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell’istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo RAGIONE_SOCIALE conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame.
1.5 Siffatta conclusione resta ferma pur a seguito RAGIONE_SOCIALE nomina a difensore e procuratore speciale, rilasciata in favore dell’AVV_NOTAIO il 2/10/2025.
Tale nomina, infatti, non assume rilievo, dovendosi avere riguardo alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv. 269690; Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, Rv. 285990 – 01).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 28/10/2025
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