Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5241  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
k dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza cii L’Aquila è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;
rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile;
considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al qua l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il   ‘3~2023