Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31312 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 18/12/1993 COGNOME nato a NAPOLI il 27/09/2000
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo del comune difensore avv. NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 17/4/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino in data 7/5/2024, con la conseguente condanna alle pene ritenute di giustizia.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, hanno dedotto il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato da difensore non legittimato, non risultando iscritta l’avv. NOME COGNOME all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi questa Corte.
Considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecn richiesto per la redazione del ricorso).
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e apparendo evidente la proposizione dei ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di questa – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
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Il Presidente