Difensore non abilitato: il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: un ricorso presentato da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è irrimediabilmente nullo. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta Sanitaria al Ricorso
La vicenda ha origine dall’istanza di un detenuto, sottoposto a un regime detentivo speciale, che aveva richiesto al Magistrato di Sorveglianza l’autorizzazione a utilizzare specifici farmaci per l’apparato respiratorio e per l’igiene orale. A seguito del rigetto di tale richiesta, il detenuto, tramite il suo legale, ha presentato impugnazione.
L’atto, qualificato come reclamo dal Tribunale di Sorveglianza, è infine giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esame preliminare ha immediatamente rivelato un vizio insanabile.
La Decisione della Cassazione e il ruolo del difensore non abilitato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della richiesta del detenuto, che non è stata nemmeno esaminata, ma in un requisito formale, eppure sostanziale, mancante: la qualifica del difensore. L’avvocato che ha firmato e presentato il ricorso non risultava iscritto, al momento della presentazione, nell’apposito albo speciale che abilita al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo ha reso l’avvocato un difensore non abilitato per quel specifico grado di giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su precise disposizioni del codice di procedura penale. L’articolo 613, comma 1, del codice stabilisce inequivocabilmente che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che questa mancanza costituisce un “vizio originario dell’atto”, un difetto che lo rende inidoneo a raggiungere il suo scopo processuale, ovvero l’instaurazione di un valido giudizio di impugnazione. Non si tratta di una mera irregolarità sanabile, ma di un difetto strutturale che inficia l’atto fin dalla sua nascita. Di conseguenza, l’inammissibilità è stata dichiarata senza ulteriori formalità procedurali, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. A questa dichiarazione, la legge fa seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da importante monito. Per il cittadino, evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per il grado di giudizio specifico. Per gli avvocati, riafferma la necessità di una scrupolosa verifica dei propri requisiti formali prima di intraprendere un’azione legale, specialmente dinanzi alle giurisdizioni superiori. Un errore procedurale, come quello di un difensore non abilitato che presenta un ricorso, non solo impedisce la disamina della questione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per l’assistito, che si vede negata la giustizia e condannato al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha presentato non era iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, risultando quindi un difensore non abilitato per quel grado di giudizio.
Quale norma del codice di procedura penale regola questo requisito?
L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31010 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31010 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORRE DEL GRECO il 29/11/1981
avverso il decreto del 17/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto l’istanza, nell’interesse di NOME COGNOME sottoposto a regime detentivo differenziato, di poter utilizzare determinati farmaci per l’apparato respiratorio e l’igiene orale.
Considerato che l’impugnazione proposta, qualificata dal Tribunale di sorveglianza come reclamo proviene da difensore, avv. NOME COGNOME indicato dall’Ufficio preposto all’esame preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell’impugnazione.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale con vizio originario dell’atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pfsidente