Difensore non abilitato: la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un requisito fondamentale per l’accesso alla giustizia di ultima istanza: l’abilitazione speciale del legale. Quando un ricorso viene presentato da un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, l’esito è inevitabilmente una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per l’assistito. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
Il caso in esame: un’istanza respinta per un vizio di forma
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di un soggetto per ottenere una misura alternativa alla detenzione, nello specifico l’affidamento ai servizi sociali. Contro questa decisione, il difensore dell’interessato proponeva ricorso per cassazione.
Tuttavia, un controllo formale ha rivelato un vizio insanabile: l’avvocato che ha firmato e depositato il ricorso non risultava iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
L’importanza del difensore non abilitato in Cassazione
In Italia, per poter rappresentare un cliente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere un avvocato. È necessaria un’abilitazione specifica, che si ottiene dopo un certo numero di anni di professione e il superamento di un esame o per anzianità di iscrizione. Questa regola è posta a garanzia della qualità della difesa in un grado di giudizio molto tecnico, dove non si discutono i fatti, ma solo la corretta applicazione del diritto.
La presentazione di un ricorso da parte di un difensore non abilitato costituisce una violazione delle norme procedurali che regolano il giudizio di legittimità, privando l’atto di qualsiasi validità giuridica.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’analizzare il caso, ha agito in modo quasi automatico. Ha rilevato che il difensore proponente era sprovvisto di legittimazione processuale. La mancanza di questo requisito fondamentale impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione si fonda sul combinato disposto di due articoli chiave del codice di procedura penale:
1. Art. 613 c.p.p.: Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
2. Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.: Prevede l’inammissibilità dell’impugnazione quando è proposta da chi non è legittimato.
L’assenza dell’abilitazione speciale del difensore rende l’atto di impugnazione radicalmente nullo, impedendo alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. La Corte non ha potuto, quindi, valutare se la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse giusta o sbagliata, ma si è dovuta fermare al rilievo del vizio procedurale.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
L’ordinanza si conclude con una duplice condanna per il ricorrente. Oltre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea una lezione fondamentale per chiunque si approcci a un procedimento legale: la scelta del difensore è cruciale, ed è onere dell’assistito, ma soprattutto dovere del legale, verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per ogni specifico grado di giudizio. Un errore formale, come la mancanza di un’abilitazione, può precludere l’accesso alla giustizia e comportare ulteriori costi, vanificando le ragioni di merito che si intendevano far valere.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto da un avvocato che non era in possesso dell’abilitazione speciale per esercitare il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali norme regolano l’inammissibilità del ricorso per cassazione in questo caso?
La decisione si basa sul combinato disposto degli articoli 591, comma 1, lettera a), e 613 del codice di procedura penale, che sanciscono l’inammissibilità degli atti presentati da un difensore privo di legittimazione processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37778 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
Farò avviso al re parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza in data 18/04/2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, avanzata nel suo interesse;
Ritenuto che l’impugnazione è stata proposta dall’AVV_NOTAIO, che, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione, non era abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Ritenuto che il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaM1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024.