Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 619 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 619 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Roma il 29/10/1982
avverso l’ordinanza del 19/07/2024 del Tribunale di Roma;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME in sostituzione dell’Avvocata NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in adesione alla giurisprudenza di legittimità citata, ha ritenuto inammissibile la richiesta di
riesame, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in quanto proposta dal difensore nominato dalla madre dell’indagato e non da questi dichiarato latitante.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale contesta il provvedimento impugnato per non avere applicato, in via analogica, l’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. in forza del quale i prossimi congiunti del soggetto in vinculis possono nominare un difensore di fiducia nell’interesse di questi.
Osserva, infatti, il ricorso che, ai sensi dell’art. 296 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara la latitanza il giudice designa un difensore di ufficio al soggetto che ne sia privo cosicché non può che prevalere la nomina fiduciaria eventualmente preesistente anche quando proveniente da un prossimo congiunto.
Il provvedimento impugnato nel ritenere l’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. una norma eccezionale, non soltanto non tiene conto che l’art. 14 delle disposizioni generali è antecedente all’art. 24 Cost., ma incide su un diritto di rango costituzionale perché impone la designazione di un difensore di ufficio a fronte della nomina di un difensore di fiducia legittimamente nominato da un prossimo congiunto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
La questione posta dal ricorso è se il difensore nominato da un prossimo congiunto dell’indagato latitante – nella specie la madre – sia legittimato alla presentazione di istanza di riesame cautelare.
La disciplina ordinaria, prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 96 cod. proc. pen., stabilisce che la nomina è atto di competenza dell’imputato (ovvero dell’indagato) da redigere con dichiarazione di questi; mentre l’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. riserva ai soli stretti congiunti di chi sia privato della libertà personale («persona che sia stata fermata, arrestata o comunque sottoposta a custodia cautelare») la facoltà di provvedervi.
L’orientamento prevalente di questa Corte (da ultimo Sez. 3, n. 16140 del 22/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv.284365) ritiene la nomina fiduciaria del difensore dell’indagato/imputato da parte dei prossimi congiunti una disposizione derogatoria non suscettibile di applicazione analogica, secondo i principi generali (sull’ inammissibilità dell’interpretazione analogica di una disposizione avente
contenuto derogatorio di una regola generale, anche in materia penale, si veda Sez. 1, n. 25387 del 03/05/2018 (dep. 2019), Rv. 276485) e sull’inammissibilità di interpretazione estensiva si veda Sez. 1, n. 1456 del 09/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258405) secondo quanto previsto dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge ir generale, tanto da non applicarsi ai latitanti.
L’univoco dato testuale della disposizione, non consente di condividere il diverso indirizzo giurisprudenziale, rimasto isolato, che valorizza la ratio della norma, ovverosia agevolare l’intervento di un difensore di fiducia rispetto a quello d’ufficio, quando l’interessato non possa provvedere all’incombente personalmente (Sez. 2, 13 maggio 2014, n. 19619, Rv. 259930). Peraltro, la posizione giurisprudenziale prevalente, cui si aderisce, non appare in contrasto con la tutela del diritto di difesa, come sostiene il ricorso, in quanto un soggetto che si sottrae volontariamente all’esecuzione di un provvedimento che lo priva della libertà personale, di cui sono a conoscenza i parenti prossimi, difficilmente è ignaro dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico e non è in condizioni di nominare un proprio difensore di fiducia (Sez. 3, n. 16140 del 22/12/2023, dep. 2024, Bahbah, cit.).
Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp se processuali.
Così deciso il 5 dicembre 2024
La Consigliera estensora nte