Difensore d’ufficio: quando è legittima una nuova nomina?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42849/2024, ha affrontato un’importante questione procedurale riguardante la figura del difensore d’ufficio e il principio di immutabilità della difesa. La decisione chiarisce in quali circostanze è possibile procedere a una nuova nomina senza incorrere in una nullità del giudizio, specialmente quando un procedimento penale subisce una trasformazione sostanziale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un episodio avvenuto in un supermercato, inizialmente qualificato come furto di generi alimentari. L’imputata veniva quindi processata per tale reato. Tuttavia, nel corso del primo giudizio, il Tribunale monocratico ha ritenuto che i fatti costituissero il più grave reato di rapina impropria. Poiché la rapina è di competenza del Tribunale in composizione collegiale, il giudice ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché procedesse per il reato corretto, come previsto dall’art. 521 del codice di procedura penale.
Di conseguenza, il primo procedimento per furto si è concluso. Successivamente, il Pubblico ministero ha esercitato una nuova azione penale, questa volta per il delitto di rapina impropria, dando vita a un secondo e distinto procedimento. In questa nuova fase, all’imputata è stato nominato un nuovo difensore d’ufficio.
La questione giuridica: la nomina del difensore d’ufficio
L’imputata, condannata in primo e secondo grado, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di nullità. A suo avviso, la nomina di un nuovo legale avrebbe violato il principio di immutabilità della difesa, sancito dall’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che, essendo i fatti sostanzialmente gli stessi, si sarebbe dovuto mantenere il legale originariamente nominato nel primo procedimento, notificandogli tutti gli atti successivi, inclusa la conclusione delle indagini preliminari per il nuovo reato.
La questione centrale, quindi, era stabilire se la transizione da un’imputazione di furto a una di rapina, con la conseguente chiusura di un procedimento e l’apertura di un altro, giustificasse la nomina di un nuovo difensore d’ufficio o se, al contrario, dovesse prevalere la continuità della difesa tecnica già instaurata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che il primo procedimento, relativo al reato di furto, si era definitivamente concluso con la sentenza che restituiva gli atti al Pubblico ministero. L’esercizio dell’azione penale per il reato di rapina ha dato origine a un procedimento completamente nuovo e autonomo, distinto dal precedente anche per il numero di ruolo.
Questa autonomia procedurale è il fulcro della decisione. Il principio di immutabilità della difesa, invocato dalla ricorrente, opera all’interno di un singolo procedimento (endoprocedimentale). Non può, invece, estendersi a un procedimento successivo e distinto, avviato per un reato differente. La Corte ha sottolineato che, una volta esauritosi il primo procedimento, non vi era alcun obbligo di mantenere il precedente difensore d’ufficio.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che la ricorrente non ha dimostrato alcuna concreta lesione del suo diritto di difesa. La nomina di un nuovo legale per il nuovo procedimento è avvenuta nel pieno rispetto delle norme, garantendo all’imputata un’adeguata assistenza tecnica per la nuova e più grave accusa.
Le conclusioni
La sentenza stabilisce un principio procedurale chiaro: quando un procedimento penale si chiude a seguito di una diversa qualificazione del reato e ne viene instaurato uno nuovo, è pienamente legittima la nomina di un nuovo difensore d’ufficio. Il principio di immutabilità non si applica tra procedimenti distinti e separati. Questa decisione rafforza la distinzione formale e sostanziale tra procedimenti diversi, anche se scaturiti dal medesimo fatto storico, e conferma che i diritti procedurali, come la continuità della difesa, trovano il loro limite nell’ambito del singolo giudizio cui si riferiscono.
È possibile nominare un nuovo difensore d’ufficio se un procedimento si chiude e ne viene iniziato uno nuovo per un reato diverso?
Sì, secondo la Corte è legittimo. Il primo procedimento si era concluso e quello successivo per il diverso reato di rapina costituiva un procedimento nuovo e autonomo, nel quale era corretta la nomina di un nuovo difensore.
La nomina di un nuovo avvocato ha violato il principio di immutabilità della difesa?
No. La Corte ha chiarito che il principio di immutabilità della difesa opera all’interno di un singolo procedimento. Poiché si trattava di due procedimenti distinti (il primo per furto, il secondo per rapina), tale principio non è stato violato.
Perché il primo giudice ha restituito gli atti al Pubblico ministero?
Perché ha riqualificato il reato da furto a rapina. La rapina è di competenza di un giudice in composizione collegiale, mentre il furto era stato contestato dinanzi a un giudice monocratico. La restituzione degli atti era necessaria per consentire al Pubblico ministero di procedere correttamente per il reato più grave dinanzi al giudice competente, come previsto dall’art. 521 c.p.p.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Scafati il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, emessa il 14 luglio 2016, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria di generi alimentari custoditi all’interno di un supermercato.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità del giudizio dovuta alla omessa notifica al difensore di ufficio in allora nominato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari essendosi illegittimamente proceduto, contro il principio della immutabilità della difesa, alla nomina di un nuovo difensore di ufficio, fuori dai casi previsti dall’a 97, comma 4, cod. proc. pen. e dopo che il Tribunale aveva restituito gli atti al Pubblico ministero affinché procedesse per il delitto di rapina anziché di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato io jlianifes-ternerrato.
Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura processuale della questione, risulta che era stato instaurato un primo procedimento a carico della ricorrente per il reato di furto.
Tale procedimento si è concluso con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano del 17.5.2011, con la quale era stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico ministero “per le determinazioni di competenza” (affinchè procedesse per il reato di rapina anziché di furto, di competenza del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica) ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen..
Dunque, il primo procedimento si era così ultimato ed il successivo esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico ministero – per nulla obbligatorio, a conferma della diversità dei procedimenti anche a prescindere ed a monte della differenza dei numeri di ruolo – aveva dato luogo ad un altro, nuovo procedimento per un differente reato, nel quale era stato nominato un nuovo difensore di ufficio rispetto al vecchio pregresso procedimento, senza incorrere in alcuna nullità.
Peraltro, il ricorrente non manifesta alcuna concreta lesione del diritto di difesa (argomenta da Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937, laddove la regressione era stata endoprocedimentale in quanto non si era trattato di procedere nei confronti dell’imputato per un altro reato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.10.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME