Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di CHIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 08 aprile 2024 il Tribunale di Chieti, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da NOME COGNOME di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti in data 06 luglio 2023, divenuta irrevocabile in data 05 dicembre 2023.
Il decreto di fissazione dell’udienza preliminare di quel processo era stato emesso in data 22/09/2022 e notificato in data 27/09/2022, al difensore di ufficio, mancando in atti la nomina di un difensore di fiducia, nonché notificato personalmente all’istante, all’epoca detenuto. All’udienza preliminare, presente detto difensore, il COGNOME veniva rinviato a giudizio per l’udienza del 02 febbraio 2023. Solo in data 29/09/2022 perveniva l’atto di nomina del difensore di fiducia, datato 28/09/2022. Inoltre nel corso dell’intero procedimento l’esecutato è stato assistito dal difensore di ufficio, sempre presente personalmente o per mezzo di un sostituto. Pertanto l’esecutato era a conoscenza della pendenza del procedimento e della data fissata per la sua trattazione, così come ne era informato il difensore di fiducia che, però, non si è mai presentato. L’esecutato, comunque, non è stato privato del diritto di difesa, essendo stato sempre assistito da un difensore.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
E’ stato violato il diritto di difesa del ricorrente, perché la sua volontà di essere assistito da un difensore di fiducia è stata del tutto ignorata. Già in data 22/08/2022, quindi prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, egli aveva manifestato la volontà di essere assistito da un difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, come da indicazione riportata nella relata di notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415-bis cod.proc.pen., redatta dal carcere e pervenuta al pubblico ministero. Inoltre, poiché, nonostante la nomina fiduciaria trasmessa dall’AVV_NOTAIO in data 28/09/2022, il ricorrente è stato sempre indicato, a verbale, come difeso da un difensore di ufficio, è evidente che tutte le sue nomine fiduciarie sono state ignorate.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
In primo luogo deve ribadirsi che, secondo il principio dettato da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931-01, «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». Nel presente caso, peraltro, il ricorrente era a conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico, avendo ricevuto personalmente la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, ed ha volontariamente scelto di non partecipare né a questa né alle successive udienze di trattazione del processo.
In applicazione dell’indicato principio, pertanto, qualora si dovesse ritenere che l’omessa citazione del difensore di fiducia costituisca, in questo caso, una nullità assoluta e insanabile, essa doveva essere eccepita in udienza, essendo la data di questa nota all’imputato, onerato di informarne il proprio difensore, e non è in ogni caso deducibile nelle forme dell’incidente di esecuzione.
In secondo luogo, la doglianza è infondata, in quanto non risulta essersi verificata alcuna nullità, né alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente.
Dall’esame degli atti, consentito al giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni di natura procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092), risulta che, come riportato nell’ordinanza impugnata, il provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare è stato emesso in data 22/09/2022 indicando che l’imputato era assistito da un difensore di ufficio, tale AVV_NOTAIO, ed è stato notificato a quest’ultimo in data 27/09/2022, mentre solo in data 28/09/2022 è stata formalizzata la nomina fiduciaria all’AVV_NOTAIO, con apposito atto comunicato all’autorità giudiziaria il giorno successivo. La nomina che il ricorrente asserisce di avere effettuato all’atto della notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod.proc.pen. del tutto priva non solo dei requisiti richiesti dall’art. 96 cod.proc.pen., ma anche dei requisiti formali previsti dall’art. 123 cod.proc.pen., e non ha, pertanto, l’efficacia immediata, come se fosse presentata all’autorità giudiziaria, stabilita
dalla norma stessa. GLYPH Si tratta, infatti, di una mera affermazione raccolta dall’ufficiale notificatore dell’avviso stesso, che in calce alla relata di notifica h riportato la manifestazione, da parte del detenuto, della intenzione di nominare l’AVV_NOTAIO quale proprio difensore di fiducia. Tale dichiarazione non equivale, però, alla nomina effettuata con atto ricevuto dal direttore del carcere, come prescritto dall’art. 123 cod.proc.pen., ed infatti la nomina è stata poi effettivamente formalizzata, con autonomo atto, solo in data successiva.
Il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, pertanto, è stato legittimamente emesso indicando quale difensore dell’imputato un legale nominato d’ufficio, ed è legittima la sua notifica solo a quest’ultimo, dal momento che la nomina di un legale di fiducia è intervenuta solo dopo tale notifica. E’ infatti onere dell’imputato informare il difensore di fiducia della pendenza del procedimento e della data di fissazione dell’udienza, quando la nomina intervenga durante la pendenza dello stesso (Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Rv. 239381)
L’avvenuta nomina fiduciaria, peraltro, è stata comunicata all’autorità procedente ed era nota ad essa, dal momento che nel verbale dell’udienza preliminare, svoltasi in data 26 ottobre 2022, è indicato che l’imputato è difeso di fiducia dall’AVV_NOTAIO, ma si dà atto della sua assenza, e della presenza del difensore d’ufficio, AVV_NOTAIO. Il difensore di fiducia, pertanto, pur essendo formalmente a conoscenza della pendenza del procedimento, dovendo esserne informato dal proprio assistito, non ha partecipato alla relativa udienza, senza dichiarare alcun impedimento.
All’udienza indicata il giudice ha disposto il rinvio a giudizio, indicando la data di udienza del 02 febbraio 2023. Il decreto che dispone il giudizio, in verità, riporta erroneamente il nome del difensore di ufficio anziché di quello di fiducia, ma tale errore è irrilevante in quanto tale provvedimento, ai sensi dell’art. 424 cod.proc.pen., viene immediatamente letto in udienza, e tale lettura equivale alla sua notificazione per tutte le parti che sono o devono essere considerate presenti, e quindi anche del difensore di fiducia indicato nel verbale, non presente per propria scelta.
Il difensore di fiducia, pertanto, era formalmente a conoscenza della data di celebrazione del dibattimento, ma non ha mai partecipato ad alcuna udienza, così come l’imputato, rimasto sempre assente. Questi, però, non è rimasto privo dell’assistenza difensiva, perché il difensore di ufficio, l’AVV_NOTAIO, è stata sempre presente, personalmente o a mezzo di un sostituto. Il procedimento, quindi, si è svolto legittimamente con la presenza del legale d’ufficio, non avendo il difensore di fiducia mai dichiarato un proprio impedimento a comparire.
In questo caso, pertanto, il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non è stato violato, dal momento che il ricorrente ha nominato un proprio difensore di fiducia e l’autorità giudiziaria ne ha preso atto, ma questi, pur essendo formalmente a conoscenza del procedimento in corso, essendo onere dell’assistito informarlo della data di fissazione dell’udienza preliminare, non vi ha partecipato, imponendo pertanto la sua sostituzione, ad ogni udienza, con un difensore di ufficio.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 giugno 2024