Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7197 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto la revoca, nei confronti di NOME COGNOME, della misura alternativa della detenzione domiciliare, cui egli era stato ammesso in relazione all’espiazione della condanna alla pena di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugNOME in esito ad un’udienza camerale non preceduta da rituale avviso al difensore di fiducia del condanNOME.
Lamenta, al riguardo, che, avendo il legale proposto, in sede di udienza, apposita eccezione di nullità, il Tribunale di sorveglianza la abbia disattesa sulla scorta di argomentazioni incongrue e contrarie al vigente quadro normativo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Il Tribunale di sorveglianza – dopo avere dato atto che il condanNOME ha sollevato, all’udienza camerale dell’i luglio 2022, fissata per la decisione in ordine alla revoca della detenzione domiciliare, eccezione di nullità relativa all’omessa citazione del suo unico difensore di fiducia, AVV_NOTAIO – la ha rigettata sul preliminare rilievo che la nomina di quel legale, effettuata da COGNOME nella fase di sospensione della misura alternativa, conseguita alle trasgressioni del condanNOME alle prescrizioni impostegli, coesiste con quella dell’AVV_NOTAIO, ritualmente avvisato per l’udienza dell’i luglio 2022, il quale lo ha assistito nel procedimento finalizzato all’ammissione alla misura alternativa e non risulta essere stato revocato.
Ha, ulteriormente, osservato: che la nomina dell’AVV_NOTAIO è allegata al verbale di arresto ma non consacrata in «valida e regolare procura, sottoscritta dal legale»; che l’eccezione di nullità è stata sollevata oltre il termin di cinque giorni liberi antecedenti alla celebrazione dell’udienza ed è, dunque, tardiva; che l’AVV_NOTAIO ha avuto, comunque, la possibilità di svolgere compiuta attività difensiva, come attestato dalla circostanza che il
sostituto da lui desigNOME per l’udienza, oltre ad insistere nella proposta eccezione di nullità, ha formulato le conclusioni nel merito, opponendosi alla revoca della misura alternativa alla detenzione; che, in ogni caso, il procedimento non avrebbe potuto essere differito, pena la scadenza del termine di trenta giorni, spirato il quale la sospensione avrebbe inesorabilmente perso efficacia.
3. Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata non persuade.
Deve, in primo luogo, escludersi la persistente validità della nomina dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME nel procedimento concluso con l’ammissione alla detenzione domiciliare poi revocata in forza del provvedimento impugNOME, avuto riguardo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa (così, tra le altre, Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 276867 – 01; Sez. 1, n. 24938 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 262131 – 01; Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009, COGNOME, Rv. 243561 – 01).
Pienamente efficace era, per contro, la nomina dell’AVV_NOTAIO, avvenuta all’atto della sospensione della misura alternativa, come chiarito, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che «La nomina del difensore di fiducia, effettuata dal condanNOME a seguito del provvedimento di sospensione della misura alternativa, adottato, a titolo cautelativo e provvisorio, dal magistrato di sorveglianza ex art. 51-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, dispiega effetti anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell’organo collegiale sulla revoca della misura alternativa» (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 – 03).
Considerato, poi, che la nomina dell’AVV_NOTAIO è stata effettuata, secondo quanto indicato dallo stesso Tribunale di sorveglianza, con dichiarazione resa all’autorità procedente (precisamente, ai Carabinieri della Stazione RAGIONE_SOCIALE Roma San Basilio, ove egli, il 3 giugno 2022, venne condotto all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza di sospensione della misura alternativa alla detenzione), ovvero secondo modalità conformi al dettato degli artt. 96 e 123 cod. proc. pen., improprio si palesa il richiamo alla necessità che il condanNOME rilasci formale procura, corredata dalla sottoscrizione, per autentica, del legale, adempimento che non è richiesto al cospetto di situazioni quali quella che viene qui in rilievo.
Acclarato che, all’atto della fissazione e, poscia, della celebrazione dell’udienza camerale dell’i luglio 2022, NOME COGNOME era difeso dal solo AVV_NOTAIO, tangibile appare il vizio nell’instaurazione del contraddittorio, che ha radicalmente inficiato la validità dell’udienza e del provvedimento emesso al suo esito, che – ha statuito, proprio con riferimento al procedimento di sorveglianza, il massimo organo nomofilattico (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01) – deve ritenersi affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen..
Né, per pervenire a conclusioni di segno opposto, vale porre l’accento sul momento in cui è stata depositata la memoria contenente l’eccezione di nullità, patologia evidentemente sottratta, in quanto assoluta ed incidente sulle prerogative difensive della parte, a qualsivoglia preclusione, o, ancora, sull’atteggiamento serbato in udienza dal sostituto del legale non avvisato il quale, dopo avere nuovamente segnalato il vizio, formulò, nell’adempimento del dovere difensivo e senza recedere dalla preliminare eccezione, le conclusioni sull’oggetto del procedimento.
Del tutto ultronee si rivelano, infine, le considerazioni dedicate alle conseguenze che il rilievo della nullità – che avrebbe richiesto il differimento dell’udienza, funzionale ad assicurare all’unico difensore di fiducia del condanNOME la possibilità di intervenire causa cognita, fruendo del termine di dieci giorni previsto dagli artt. 127, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen., e di esercitare appieno il mandato conferitogli dall’assistito – avrebbe prodotto sull’efficacia della sospensione della misura alternativa, effetto dipendente da disguido non imputabile alla parte, per evitare il quale non può, comunque, avallarsi il compimento di attività processuale e l’adozione di provvedimenti affetti, l’una e gli altri, da gravi vizi nell’instaurazione e nel dispiegamento del contraddittorio e del diritto di difesa.
4. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio (sul punto, cfr. Sez. 1, n. 14568 del 21/1272021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283306, nonché Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280524, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugNOME sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combiNOME disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc.
pen.») al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dal riscontrato vizio procedurale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 30/11/2022.