Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della PG, dott.ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, proposta da NOME COGNOME, intesa all’ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva di quattro di reclusione, indicata nell’ordine di esecuzione emesso a suo carico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, e rigettato quella concernente l’affidamento in prova al servizio sociale.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare il decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia, che non ha avuto modo di partecipare al giudizio, conclusosi con l’ordinanza impugnata, pure mai ritualmente portata a conoscenza del legale.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La giurisprudenza di COGNOME legittimità, COGNOME nella sua COGNOME espressione COGNOME più rappresentativa, ha chiarito, con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, che «L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nomiNOME dall’imputato o dal condanNOME, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nomiNOME ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 – 01).
Nel caso di specie, risulta dall’esame degli atti trasmessi, accessibili al giudice di legittimità in ragione della natura processuale del vizio, che il condanNOME si era avvalso, per la proposizione dell’istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, dell’assistenza del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale, però non è stato avvisato della fissazione dell’udienza camerale né di quelle successive, che si sono svolte alla presenza di
difensori d’ufficio che nulla hanno eccepito in merito all’omissione del menzioNOME adempimento e, l’ultima, del sostituto processuale di un legale, indicato (presumibilmente in forza di un mero refuso) quale difensore di fiducia, del quale, però, non consta, nel fascicolo, la nomina da parte del condanNOME.
Considerato, ulteriormente, che neanche l’ordinanza qui impugnata è stata portata a conoscenza dell’AVV_NOTAIO, nei cui confronti non è dunque decorso il termine per proporre la prevista impugnazione, non resta che prendere atto, in questa sede, del vizio testé rilevato, che ha inficiato la legittimità dell’inter procedimento e del provvedimento emesso al suo esito.
Il rilievo che precede impone, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per un nuovo esame dell’istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, libero nell’esito ma preceduto dalla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del condanNOME e del suo difensore.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il 18/04/2024.