Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25741 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/02/1987
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, proposta da NOME COGNOME intesa all’ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva di tre anni, cinque mesi e due giorni di reclusione, indicata nell’ordine di esecuzione emesso a suo carico dalla Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, e rigettato quella concernente l’affidamento in prova al servizio sociale.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare il decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia, che non ha avuto modo di partecipare al giudizio, conclusosi con l’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più rappresentativa, ha chiarito, con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, che «L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 – 01).
Nel caso di specie, risulta dall’esame degli atti trasmessi, accessibili al giudice di legittimità in ragione della natura processuale del vizio e, comunque, allegati al ricorso, che il condannato si era avvalso, per la proposizione dell’istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, dell’assistenza del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOMEvedi, in atti, l’atto di nomina del 30 marzo 2020 e la precedente dichiarazione resa da Chelbi, il 17 marzo 2020, al momento della notificazione dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di
sospensione), il quale, però non è stato avvisato della fissazione dell’udie camerale, essendo stato, in tale sede, erroneamente indicato, nel decreto del
agosto 2024, quale professionista di fiducia del condannato, l’avv. NOME
NOME COGNOME che però, al tempo, non era più incaricato della difesa.
L’udienza camerale, peraltro, si è svolta, non essendo comparso l’avv. COGNOME alla presenza di un difensore d’ufficio, che nulla ha eccepito in merito all’omissi
del menzionato adempimento.
Tanto premesso, non resta che prendere atto del vizio testé rilevato, che h inficiato la legittimità dell’intero procedimento e del provvedimento emesso al su
esito.
3. Il rilievo che precede impone, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame
dell’istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, libero nell’esito preceduto dalla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti d
condannato e del suo difensore.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso il 03/06/2025.