Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5308  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Viterbo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni del difensore ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 12 ottobre 2010, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i reati di rapina e di lesioni personali.
Con un unico motivo, il ricorso eccepisce la nullità della sentenza, per l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione del processo d’appello all’unico difensore di
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fiducia dell’imputato, essendo stato quell’atto notificato ad un precedente difensore poi revocato. A conforto di tale deduzione, il ricorso reca in allegato copia degli atti di riferimento.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’annullamento della sentenza con rinvio.
 Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il motivo di ricorso è fondato.
4.1. Dalla verifica del fascicolo processuale – consentita alla Corte di cassazione per la natura procedurale della questione devolutale – si ha riscontro della situazione di fatto rappresentata dal ricorrente.
4.2. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore, e pur se in udienza sia stato presente un sostituto, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché comunque risulta leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo, lett. c), CEDU (così, per tutte, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
Nello specifico, peraltro, avendo la Corte d’appello proceduto secondo il rito c.d. “cartolare” ex art. 23-bis, legge n. 176 del 2020, l’imputato non è stato neppure assistito da un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cit..
 La sentenza impugnata dev’essere, dunque, annullata, con rinvio del processo al giudice di merito, per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.