Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24399 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CANICATTI’ il 10/05/1981 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio lette le conclusioni del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento emessa il 20 settembre 2023.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale eccepisce l’inosservanza delle norme processuali, in relazione agli artt. 601, comma 5, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al nuovo difensore di fiducia.
Il ricorrente evidenzia che, nonostante il deposito presso la Corte di appello di Palermo, in data 4 dicembre 2023, della dichiarazione di nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME con contestuale revoca del precedente, il decreto di citazione a giudizio del 21 febbraio 2024 non Ł stato notificato al nuovo difensore con conseguente nullità del conseguente giudizio ed anche della sentenza di appello.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Dalla consultazione degli atti (giustificata dalla natura della questione sollevata con il motivo di ricorso, Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge la pina rispondenza della sequenza descritta in ricorso all’effettivo svolgimento del procedimento.
Risulta, infatti, che, in data 4 dicembre 2023, NOME COGNOME ha nominato quale difensore di fiducia l’avvocato NOME COGNOME per ogni fase, stato e grado del procedimento, con contestuale revoca di ogni difensore precedentemente nominato.
Il predetto difensore ha depositato la nomina presso la Corte di appello di Palermo mediante il portale telematico in data 27 dicembre 2023; esiste agli atti ricevuta di accettazione di tale inoltro.
Ciò nonostante, in vista dell’udienza del 17 settembre 2024, Ł stata pretermessa ogni notifica del decreto di citazione al difensore nominato, mentre l’adempimento Ł stato eseguito nei confronti del precedente difensore, ormai privo di alcun incarico.
Il decreto di citazione del 21 febbraio 2024 Ł stato notificato al precedente difensore, avvocato COGNOME in data 22 febbraio 2024.
Alla predetta udienza di discussione risulta che, a ragione della rilevata assenza dell’avvocato COGNOME (non piø difensore dell’imputato) Ł stato designato un difensore d’ufficio.
Costituisce orientamento pacifico quello per cui «l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc. pen., quando di esso Ł obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo)» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritain, Rv. 263598-01).
In applicazione di tale pacifico orientamento, deve trovare accoglimento la censura proposta avverso la sentenza impugnata.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così Ł deciso, 15/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME