Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 52107 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 6 Num. 52107 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto dan
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 26/08/1976
avverso la sentenza del 01/02/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio perch il reato è estinto per prescrizione; udito il difensore, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME
COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenz in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenz emessa il 14 ottobre 2013 dal Tribunale di Latina, che aveva dichiara l’imputato colpevole del reato di evasione e, ritenuta ed applicata la rec contestata, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione.
Ne chiede l’annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite pena di nullità, in particolare, per violazione degli artt. 178 lett. c) e
proc. pen. per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello ai difensori di fiducia nominati, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME.
Deduce che detti difensori, nominati sin dal primo grado e mai revocati, non hanno avuto notizia della fissazione del giudizio di appello, svoltosi in loro assenza, né l’imputato ha mai nominato l’avv. COGNOME difensore di fiducia, a differenza di quanto indicato in sentenza, essendo egli soltanto difensore d’ufficio, nominato in udienza nel corso dei giudizio di primo grado, che ha assistito l’imputato in tale grado, ha redatto l’atto di appello e partecipato al giudizio di secondo grado. In mancanza di revoca della nomina fiduciaria, l’omessa notifica ai difensori dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello integra una nullità assoluta ed insanabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, ma la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione formulata, risulta che in vista della prima udienza dibattimentale l’imputato aveva nominato difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME che aveva partecipato all’udienza del 25 settembre 2012; con successiva dichiarazione dal carcere in data 27 ottobre 2012 l’imputato aveva nominato difensore di fiducia anche l’avv. NOME COGNOME ma all’udienza del 21 marzo 2013, stante l’assenza di entrambi i difensori di fiducia era stato nominato, ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen., quale sostituto l’avv. COGNOME presente anche alla successiva udienza di discussione del 14 ottobre 2013, assistendo alla lettura del dispositivo, assente l’imputato, rinunciante a comparire.
Risulta altresì, che l’avv. COGNOME propose appello avverso la sentenza di primo grado e che l’avviso di fissazione del giudizio di appello fu notificato solo a detto difensore, erroneamente indicato come difensore di fiducia e non d’ufficio, nonostante non fosse intervenuta alcuna revoca dei difensori di fiducia nominati, sicché al giudizio di appello partecipò unicamente il difensore “sostituto”, che ha proposto anche il ricorso per cassazione.
Rilevato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, al difensore nominato per l’ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato di ufficio – a norma dell’art. 97, quarto comma, cod. proc. pen. – va riconosciuta la qualifica di “sostituto”, al quale si applicano le disposizioni dell’art 102, per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che
pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente, ne consegue che anche alle eventuali impugnazioni è legittimato il “difensore sostituto”.
Tuttavia, al difensore designato dal giudice, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. spetta una legittimazione a proporre impugnazione in sostituzione di quello non comparso, di carattere aggiuntivo e non sostitutivo (Sez. 5, n. 28530 del 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247907); pertanto, la legittimazione del sostituto, limitata a funzioni defensionali attive a garanzia dell’imputato, non può consentire una completa estromissione del sostituito, che conserva la sua qualifica e rimane l’unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa, a meno che non si versi nell’ipotesi di abbandono di difesa (Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262666 – 01; Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269772 01; Sez. 1, n. 4928 del 19/12/2012 – dep. 2013, COGNOME, Rv. 254606).
Ne discende la fondatezza dell’eccezione di nullità del giudizio e della sentenza di appello alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598- 01), secondo il quale l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
Nondimeno, come anticipato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, in quanto la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269810 – 01) e, in ogni caso, il giudice del rinvio non potrebbe che dichiarare immediatamente la causa estintiva.
Considerato infatti, che il reato di evasione risulta commesso il 13 maggio 2010 e che per effetto della recidiva infraquinquennale, contestata ritenuta e applicata, ai sensi dell’art. 161, ultimo comma, cod. pen. non può essere superato l’aumento di metà del periodo di prescrizione per i casi di cui all’art.99, comma 2, cod. pen., il termine massimo è maturato il 13 maggio 2019.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 15/11/2019.