Notifica errata al difensore: la Cassazione annulla la condanna
Il diritto di difesa è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema giudiziario, e la scelta di un difensore di fiducia ne è la massima espressione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, annullando una condanna in appello a causa di un errore apparentemente formale ma sostanzialmente gravissimo: la notifica del giudizio all’avvocato sbagliato. Questo caso dimostra come il rispetto delle regole procedurali non sia un mero formalismo, ma una garanzia essenziale per un processo giusto.
I Fatti del Processo
Un uomo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ai danni di alcuni agenti della Polizia ferroviaria. Secondo l’accusa, l’imputato si era opposto agli agenti che lo invitavano a scendere da un treno giunto al capolinea, procurando loro delle lesioni.
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna. Tuttavia, nel corso del procedimento d’appello si era verificato un errore cruciale. L’imputato, dopo la condanna di primo grado, aveva nominato un proprio difensore di fiducia. Nonostante ciò, il decreto di citazione per il giudizio d’appello non era stato notificato a quest’ultimo, bensì a un difensore d’ufficio.
È importante sottolineare che la Corte d’appello era pienamente a conoscenza della nomina, poiché la sua stessa cancelleria aveva correttamente notificato al legale di fiducia altri atti relativi al medesimo procedimento, come l’ammissione al gratuito patrocinio e il rigetto di una richiesta di revoca di misura cautelare.
La violazione del diritto di difesa e il ruolo del difensore di fiducia
Il ricorso in Cassazione si è basato interamente su questo vizio procedurale. La difesa ha sostenuto che la mancata notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia nominato dall’imputato costituisse una violazione insanabile del diritto di difesa.
Il diritto di un imputato di essere assistito da un legale di sua scelta è sancito non solo dal nostro codice di procedura penale, ma anche da normative sovranazionali come la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Privare l’imputato di questa facoltà, notificando gli atti a un legale che non gode della sua fiducia, equivale a menomare gravemente le sue possibilità di difendersi efficacemente.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni della difesa, ritenendo il ricorso fondato. I giudici hanno stabilito che l’omessa notificazione dell’avviso per il giudizio d’appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una “nullità d’ordine generale insanabile”.
Questo significa che l’errore commesso è così grave da non poter essere sanato o ignorato. La notifica effettuata al difensore d’ufficio è irrilevante, poiché l’imputato non può essere privato del suo diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali consolidati, sia delle Sezioni Unite che di altre sezioni, che confermano questo principio.
La motivazione della sentenza è chiara: il rapporto fiduciario tra assistito e difensore è un elemento centrale e irrinunciabile del diritto di difesa. Qualsiasi atto che comprometta questo rapporto, come una notifica errata, inficia la validità dell’intero procedimento successivo.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte per la celebrazione di un nuovo giudizio. Questo significa che il processo d’appello dovrà essere rifatto da capo, partendo da una corretta notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia regolarmente nominato.
La decisione riafferma un principio cardine: nel processo penale, la forma è sostanza. Il rispetto meticoloso delle norme procedurali, in particolare quelle che tutelano il diritto di difesa, non è un optional, ma la condizione necessaria per la legittimità di qualsiasi pronuncia di condanna.
Cosa succede se la notifica per il processo d’appello viene inviata al difensore d’ufficio invece che al difensore di fiducia nominato dall’imputato?
La sentenza d’appello è nulla. L’omessa notificazione al difensore di fiducia costituisce una nullità d’ordine generale insanabile che viola il diritto di difesa dell’imputato.
Il fatto che la Corte d’appello fosse a conoscenza della nomina del difensore di fiducia ha avuto un peso nella decisione?
Sì, la sentenza sottolinea che la qualità di difensore di fiducia era nota alla cancelleria della Corte, che aveva già notificato altri atti allo stesso avvocato, rendendo l’errore ancora più evidente e ingiustificabile.
Qual è la conseguenza pratica dell’annullamento della sentenza da parte della Cassazione in questo caso?
La sentenza della Corte di appello viene cancellata e gli atti vengono restituiti alla stessa Corte. Quest’ultima dovrà celebrare un nuovo giudizio d’appello, assicurandosi questa volta di notificare correttamente tutti gli atti al difensore di fiducia scelto dall’imputato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso la sentenza del 19/09/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta ex artt. 337 (capo A) e 582 e 585 (capo B) cod. pen. dal Tribunale di Napoli a NOME COGNOME, per essersi opposto, anche procurando loro lesioni, agli agenti della Polizia ferroviaria, che lo invitavano a scendere dal treno giunto a fine corsa, nei modi descritti nei capi di imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge, perché il decreto di citazione in appello non è stato notificato all’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato, ma al difensore di ufficio AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Si precisa che: la nomina dell’AVV_NOTAIO COGNOME come difensore di fiducia è avvenuta il 2 maggio
2023; lo stesso AVV_NOTAIO nello stesso giorno ha avanzato richiesta di revoca della misura cautelare e – essendo stata questa rigettata – richiesta di riesame (accolta) mentre, il 30 maggio 2023, ha presentato istanza di ammissione dell’imputato al gratuito patrocinio. Si osserva che la qualità di difensore di fiducia in capo all’AVV_NOTAIO COGNOME era nota alla Sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, poiché la sua cancelleria ha notificato proprio all’AVV_NOTAIO COGNOME il decreto di ammissione al gratuito patrocino e l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, il decreto di citazione in appello, emesso il 13 luglio 2023, è stato notificato al difensore di ufficio, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, quando già risultava la nomina, avvenuta il 2 maggio 2023, dell’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO come difensore di fiducia, il quale nello stesso giorno avanzò richiesta di revoca della misura cautelare e – essendo stata questa rigettata – la richiesta di riesame (accolta) e, successivamente, il 30 maggio 2023, ha presentato istanza di ammissione dell’imputato al gratuito patrocinio. Inoltre, la qualità di difensore di fiducia dell’AVV_NOTAIO COGNOME era nota alla Sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, poiché la sua cancelleria ha notificato proprio all’AVV_NOTAIO COGNOME il decreto di ammissione al gratuito patrocino e l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare.
L’omessa notificazione dell’avviso per il giudizio d’appello) al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità d’ordine AVV_NOTAIO insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, perchè l’imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199). Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata affinché si proceda per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 12/09/2024