Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20106 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, – ex art. 23, comma 8, decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
– le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ric (riportandosi pure a quanto rappresentato nella requisitoria del Procuratore generale) e la condanna dell’imputata alle spese del presente giudizio di legittimità, come da nota;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia resa in data 11 novembre 2019 dal Tribunale di Napoli, assolvendo NOME COGNOME dall’imputazione di lesioni personali (art. 582 cod. pen.), perché il fatto non sussist confermandone la responsabilità per il reato aggravato di minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.) con conseguente rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza di appello il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen., adducendo la nullità sentenza di primo grado e rappresentando che – nonostante all’atto della notifica dell’avviso d conclusioni delle indagini preliminari, l’imputata avesse nominato difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO – al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio è stato nominato un difensore d’ufficio, cui è stato notificato il tale ultimo provvedimento.
2.2. Con il secondo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc pen. – è stata dedotta la violazione dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in ragi dell’erronea dichiarazione dell’assenza nel giudizio di appello della ricorrente, la quale avreb ricevuto la notifica del decreto di citazione per esso (a mani della sorella), segnatamente p l’udienza del 24 giugno 2022 (poi differita per astensione del difensore), in luogo diverso d domicilio eletto all’atto della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini.
2.3. Con il terzo motivo sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. – è stata prospettata la violazione del diritto alla difesa con riferimento all’art. 585, com cod. proc. pen., in quanto – tenuto conto della cadenze processuali sopra indicate – non s sarebbe permesso al difensore di fiducia di articolare motivi nuovi di appello nel termine di ri
2.4. Con il quarto e il quinto motivo, esposti congiuntamente, sono stati assunti l violazione della penale e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità il delitto aggravato di minaccia e alla mancata esclusione dell’ipotesi aggravata prevista dall’a art. 612, comma 2, cod. pen. nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione particolare con riferimento all’erronea valutazione della prova (art. 606, comma 1, lett. b) ed cod. proc. pen.).
In data 29 gennaio 2024 il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha avanzato richiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata poiché tardiva (cfr. provvedimento del Presidente titolare della Sezione in data 31 gennaio 2024).
Il 1° febbraio 2024 il medesimo difensore ha reiterato la richiesta di trattazione oral assumendone la tempestività poiché presentata nel termine di venti giorni prima dell’udienza, in conformità della disciplina posta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (pur ten
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conto del disposto dell’art. 17 decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75). Con provvedimento del 5 febbraio 2024, la Presidente titolare, impregiudicata ogni diversa determinazione del Collegio di udienza, ha confermato il rigetto della detta istanza di trattazione orale, poiché present ventidue giorni liberi prima dell’udienza del 21 febbraio 2024, e dunque oltre il maggior termin di venticinque giorni liberi, dovendosi applicare a tutte le impugnazioni proposte sino al giugno 2024 (ai sensi dell’art. 94, comma 2, d. Igs. 150/2022, nel testo modificato dal decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215), per quel che qui rileva, le disposizioni di cui agli articol commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, e deve essere accolto, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
In primo luogo, il Collegio intende ribadire la tardività della richiesta di trattazione presentata dal difensore dell’imputato il 29 gennaio 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di venticinque giorni liberi prima dell’udienza posto dall’art. 23, comma 8, quinto perio («La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o d difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termi perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di post elettronica certificata, alla cancelleria»).
Come esposto nel richiamato provvedimento in data 5 febbraio 2024, l’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito con modificazioni, dopo la deliberazione della presente sentenza, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), vigente allorché è stata avanzata la richiesta difensiva, ha modificato l’art. 94, comma 2, d. Igs. 150/2022, che dunque prevede l’applicazione anche in parte qua dell’art. 23, comma 8, cit., «a tutte le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024», come la presente; e di tale dato normativo la difesa dell’imputato non ha tenuto conto.
Tanto premesso, risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del viz denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613 – 01) che:
all’atto della sua identificazione, contestualmente alla notifica dell’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen., l’imputata – per quel che qui rileva – ha nominato proprio difensore fiducia l’AVV_NOTAIO (cfr. verbale del 25 settembre 2018, specificamente indicato ne ricorso, oltre che ad esso compiegato, il che impone di escludere il difetto di specific dell’allegazione del fatto processuale a sostegno della censura, che la parte civile ha inte prospettare nella propria memoria);
il decreto di citazione diretta a giudizio (ex art. 550 cod. proc. pen.) è stato, invece, indirizzato e notificato in data 24 marzo 2021 all’AVV_NOTAIO, quale difensore d’ufficio dell’imputata, e non all’AVV_NOTAIO COGNOME, che in effetti non è stato citato e è comparso nel giudizio di primo grado (tanto che l’appello è stato interposto dall’AVV_NOTAIO, difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., a seguito della mancata comparizione del difensore d’ufficio, e l’AVV_NOTAIO è comparso solo dopo la rinnovazione della citazione dell’imputata per il giudizio di appello);
a cagione dell’omessa citazione del difensore per il giudizio di primo grado ricorre dedotta nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 – 01: «l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difen d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.»; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, COGNOME, Rv. 279722 – 01).
In senso contrario non può derivare la mancata denuncia, in precedenza, del vizio qui addotto (evidenziata dalla parte civile), trattandosi di una nullità assoluta.
Devono, dunque, essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli per l’ull:eriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21/02/2024.