Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34659 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34659  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI COGNOME) nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Venezia; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss.  cod. proc. pen.
Il  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  concludeva  per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia rigettava l’istanza di rescissione giudicato proposta nei confronti della sentenza di condanna pronunciata il 5 ottobre 2023 nei confronti di NOME COGNOME. La Corte ha ritenuto che la mancata conoscenza del processo d a parte dell’istante fosse dipesa da un suo ‘ colpevole disinteresse ‘, tenuto conto che lo stesso aveva nominato un difensore di fiducia che aveva partecipato al processo e nulla rilevando la rinuncia al mandato che il difensore aveva effettuato dopo la celebrazione di due udienze dibattimentali.
 Ricorreva  per cassazione  il  difensore  di  NOME  COGNOME  che  deduceva l’illegittimità  del  provvedimento  impugnato,  rilevando che  in  data  25  agosto 2014 l’AVV_NOTAIO, primo difensore di fiducia (poi revocato) aveva inoltrato in
Procura la dichiarazione di non accettazione dell’elezione di domicilio; il processo si era dunque svolto con un altro difensore di fiducia (AVV_NOTAIO) presso il quale il COGNOME non aveva eletto domicilio.
Si allegava inoltre: (a) che l’istante non avrebbe mai ricevuto personalmente alcun atto del procedimento; (b) che lo stesso non avrebbe dichiarato o eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia nominato all’epoca della celebrazione del dibattimento di primo grado; (c) che tale difensore avrebbe rinunciato al mandato prima dell’udienza del 12 dicembre 2019; (d) che, nel corso del giudizio di primo grado, successivamente alla rinuncia, l’istante sarebbe stato assistito da un difensore di ufficio. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il Collegio riafferma che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 – 01; Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493 – 01).
La  nomina  di  un  difensore  di  fiducia  è,  infatti,  elemento  che,  ai  sensi dell’art. 420 -bis , comma 2, cod. proc. pen.  indica -seppur presuntivamente -che chi effettua la nomina abbia conoscenza della pendenza del processo, salva l’allegazione di persuasivi elementi che indichino il contrario.
Si riafferma, quindi, che l’investitura di un difensore di fiducia, nella misura in  cui  esprime  la  chiara  volontà  di  affidare  la  propria  difesa  tecnica  ad  un professionista, manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la chiara volontà di prendervi parte attraverso l’assistenza di un legale di propria fiducia.
Peraltro,  la  nomina  fiduciaria,  a  differenza  di  quella  di  ufficio,  presume  un rapporto  di  reale  conoscenza  e  collaborazione  tra  l’assistito  ed  il  difensore, ragionevolmente  incompatibile  con  l’asserita ignoranza  della  pendenza  del processo.
Tale presunzione, tuttavia, è di natura relativa e può essere vinta attraverso la  allegazione  di  elementi  di  segno  contrario  che  indichino  con  chiarezza  e persuasività che chi ha effettuato la nomina ignori la progressione del processo.
Sul  punto  è stato  chiarito che grava sull’imputato un “onere di allegazione” che,  pur  non  coincidendo  con  l’onere  della  prova,  offra  un  “principio”  di  prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere  credibile  la  mancata  conoscenza  incolpevole  del  processo  (Sez.  5,  n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 – 01).
1.2.  Nel  caso  in  esame,  il  ricorrente  ha  ricevuto  la  notifica  del  decreto  di citazione a giudizio presso il domicilio che aveva consapevolmente eletto, ovvero presso  l’AVV_NOTAIO (notifica  la  cui  legittimità  non  è  stata  contestata);  in seguito il processo era proseguito con la partecipazione dell’AVV_NOTAIO, altro difensore di fiducia, che aveva rinunciato al mandato solo dopo la celebrazione di alcune udienze dibattimentali.
1.3.  Il  Collegio -quanto alla elezione di domicilio presso l’AVV_NOTAIO  riafferma che, poiché l’elezione di domicilio dell’imputato conserva il suo valore finché  non  venga  espressamente  revocata  nelle  forme  prescritte,  qualora  il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia  ad  esso  o  la  sostituzione  del  difensore  non  comporta la  revoca dell’elezione ab origine effettuata (Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, Moltisanti, Rv. 235297 – 01).
Dunque, non vi sono ragioni per ritenere che il COGNOME non fosse stato edotto della  pendenza  del  processo,  avendo  ricevuto  una  regolare  notifica  presso  il domicilio  eletto,  ed  avendo  nominato  un  difensore  di  fiducia  che  ha  svolto regolare attività processuale prima di rinunciare al mandato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali  e  della  somma  di  euro  tremila  in  favore  della  Cassa  delle ammende.
Così deciso, il giorno 7 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore                                  Il Presidente NOME COGNOME                                  NOME COGNOME