Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43933 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43933 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di AVV_NOTAIO.NOME.NOME COGNOME, che ha chiesto una
dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia revocava il beneficio della pena sospesa concesso con la sentenza n. 359 del 2013, emessa in data 7/5/2013 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Padova nei confronti di NOME COGNOME.
COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo.
Con detto motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, comma 5, e 666, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia nominato nella fase di cognizione.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il Presidente, sentito il collegio, visto l’art. 615, primo comma, cod. proc. pen., riserva la deliberazione all’udienza del 13 dicembre 2022 ore 8,45 in collegamento da remoto via teams.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, inammissibile.
Dall’esame degli atti del procedimènto, consultabili in virtù della deduzione della violazione della legge processuale, emerge che il difensore era stato nominato solo per la fase di cognizione, senza che risulti alcuna nomina riferibile specificamente alla fase esecutiva.
Va quindi su detto punto ribadito il principio di diritto, affermato in fattispeci analoga alla presente, secondo cui “la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione” (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Rv. 279443).
In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1 dicembre 2022, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/12/2022