Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a San Giuseppe Vesuviano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dall’annullamento disposto dalla Cassazione con sentenza del 22 marzo 2023, rigettava la richiesta con la quale NOME COGNOME, per il tramite del suo procuratore speciale, aveva chiesto la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza dell’8 gennaio 2016, divenuta irrevocabile, con la quale il Tribunale
di Firenze lo aveva condannato con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il decreto di citazione diretta al giudizio fosse stato regolarmente notificato all’imputato ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., mediante consegna di copia all’AVV_NOTAIO presso la quale lo stesso COGNOME aveva eletto domicilio: tenuto conto che gli atti del procedimento avevano comprovato che l’AVV_NOTAIO era stata designata come difensore di ufficio, e che l’COGNOME non aveva avuto alcun contatto con tale patrocinatore (come la stessa AVV_NOTAIO aveva attestato) ed aveva appreso della esistenza di quel processo e della sentenza di condanna emessa nei suoi riguardi solo quando gli era stato notificato l’ordine di carcerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre in parte generico.
La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiv instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Tuttavia, tale principio di diritto – che, pur riferibile alla disciplina codicistica vigente in epoca anterio alle modifiche apportate all’istituto dalla legge n. 103 del 2017, è tuttora valido è stato enunciato con riferimento all’ipotesi della elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, sul presupposto che solo in tale caso non vi è alcuna certezza che il rapporto tra l’imputato e il suo patrocinatore sia stato effettivo.
Tale criterio, dunque, non è riferibile al processo svoltosi a carico dell’COGNOME, quale, nella fase delle indagini, aveva nominato l’AVV_NOTAIO come proprio difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso il relativo studio professionale: come risulta in maniera inequivoca dal testo del verbale redatto 1’8 novembre 2013 dal personale della polizia di Stato del compartimento della
polizia ferroviaria di Firenze S.M. Novella, di cui vi è copia in atti. In seguito, pu sapendo dell’esistenza di quel procedimento avviato a suo carico, l’COGNOME non si era preoccupato di modificare l’elezione di domicilio ovvero di indicare altro destinatario, ed aveva sostanzialmente accettato che il giudizio si svolgesse in sua assenza, perché, in presenza di una relazione professionale fiduciaria, la presunzione della effettiva esistenza di un rapporto tra il cliente e il suo patrocinatore trova giustificazione nell’id quod plerumque accidit.
Ed infatti, nel caso di presentazione di una richiesta di rescissione del giudicato è possibile mettere in discussione la legittimità della decisione del giudice della cognizione di procedere in assenza dell’imputato, a condizione che questi riesca a dimostrare che la dichiarazione ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. era avvenuta in mancanza dei presupposti ivi previsti, cioè in presenza di indici sintomatici di una possibile mancata conoscenza effettiva, da parte dell’imputato, della pendenza del processo: cosa che, nella fattispecie, è stata correttamente esclusa dai giudici di merito perché per l’COGNOME la notificazione degli att introduttivi del giudizio era avvenuta con consegna delle relative copie al difensore nominato di fiducia – solo erroneamente indicato come difensore di ufficio nei verbali di udienza e nell’intestazione della sentenza -; mentre il prevenuto non era riuscito a dimostrare di non essere stato in condizioni, senza sua colpa, di impugnare la sentenza di condanna, essendosi limitato a sostenere, in maniera generica, di non avere avuto alcun contatto con il proprio difensore.
In tale ottica, è possibile riaffermare la regula iuris per la quale, in tema di processo in assenza, la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e, in mancanza di allegazione di specifiche circostanze di fatto che consentano di ritenere l’incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, legittima il giudizio in assenza (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, COGNOME, Rv. 283889).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2024