Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41830 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nata ad Avezzano il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 7.11.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 11.7.2022, il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile
del delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen. e, esclusa la pur contestata recidiva l’aveva condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 51 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
ricorre per cassazione la COGNOME deducendo, a mezzo del difensore, la nullità della sentenza per inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva, infatti, che la difesa, con i motivi aggiunti in appello aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado in quanto il difensore di ufficio nominato, cui erano stati notificati tutti gli atti, risultava cancellato dall’ prima dell’inizio del processo; segnala il carattere elusivo, superficiale e, comunque, la erroneità, in diritto, della risposta fornita dalla Corte d’appello al rilievo difensivo;
la Procura Generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
4.1 Questa Corte, infatti, ha costantemente ribadito che l’assistenza dell’imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile RAGIONE_SOCIALE atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 4 , n. 33374 del 20/06/2023, Navarra, Rv. 285102 – 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 20533 del 23/1/2024, COGNOME, che ha ravvisato tale nullità nella notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore che, in quel momento, era già stato cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE; Sez. 5, n. 19198 del 7/3/2024, COGNOME che, in un caso simile, ha ritenuto inidonea la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. a superare il dato dell’inesistenza del difensore perché cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE; conf., ancora, Sez. 6, n. 27679 del 9(6/2021, Concone, secondo non rileva che l’imputato non abbia verificato che il difensore sia regolarmente e costantemente iscritto all’albo, perché la carente necessaria legittimazione della persona nominata a svolgere il ruolo di difensore determina la nullità assoluta della notificazione a norma dell’art. 179 cod. proc. pen.). Cu
4.2 Dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti, cui questo Collegio ha avuto accesso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. su cui la Corte è giudice anche del fatto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME e altri, Rv. 220092 – 01), si rileva che l’AVV_NOTAIO, nominata d’ufficio e sempre assente nel corso del processo, era stata
cancellata dall’RAGIONE_SOCIALE il 18.11.2020 ovvero in data antecedente la stessa emissione del decreto di citazione a giudizio che reca la data del 17.12.2020 ed era stato spedito per la notifica il successivo 30.12.2020.
4.3 Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con conseguente restituzione RAGIONE_SOCIALE atti al Tribunale di Rimini che provvederà, ai sensi dell’art. 143 disp. att. cod. proc. pen., provvedere alla rinnovazione della fase di costituzione delle parti previa nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma primo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Rt Tribunale di Rimini ‘dell 1.7.2022 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 2.10.2024