Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22411 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EBOLI il 03/04/1994
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di COGNOME NOME e le memorie sopravvenuta;
ritenuto che l’unico motivo oggetto di ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., avendo il giudice di primo grado illegittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di denuncia-querela, i verbali di s.i.t. e di riconoscimento fotografico in assenza di ricerche della persona offesa, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) che correttamente ha applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 – 01);
considerato che, nel caso di specie, entrambi i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria – e solo in questi termini sindacabile dalla Corte di legittimità dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante considerando, da un lato, i tentativi di ricerca effettuati dal giudice di prime cure e, dall’altro, l’inutilità di ulteriori ed effica ricerche della persona offesa anche alla luce della distanza intercorrente tra il tempus commissi delicti e la pronuncia di condanna che avrebbe reso inefficace il contatto del suddetto all’utenza telefonica indicata undici anni prima;
considerato che la motivazione risulta completa anche sotto il profilo della prevedibilità della futura irreperibilità (alla pagina 3), con argomentazioni conformi al principio di diritto a mente del quale «in tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice “ex ante” e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno condotti presso una struttura di accoglienza, ove era ragionevole ipotizzare permanessero sino al momento dell’incidente probatorio richiesto dal pubblico
ministero)» (Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282492 –
01);
considerato che il motivo nuovo, oltre a manifestarsi come una valutazione delle emergenze probatorie alternativa a quella dei giudici di merito e -per ciò solo-
è inammissibile. A ciò si aggiunga che il motivo é privo di collegamento con i motivi principali del ricorso, dovendosi rimarcare che «è inammissibile il motivo nuovo di
ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall’atto di ricorso originario, operando la
preclusione prevista dall’art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. pur nell’ipotesi in cui la deduzione riguardi l’inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente,
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l’eccezione sia
proposta con l’atto di ricorso principale. (Fattispecie relativa alla inutílizzabilità di intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento in difetto dei
presupposti di legge, dedotta solo come motivo nuovo)» (Sez. 2, n. 11291 del
17/02/2023, Lanza, Rv. 284520 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.