Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8060  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 15/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 15/12/2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione agli artt. 512 c.p.p., 111, co. 3, 4, e 5 Cost., 6, co.3, CEDU avendo la Corte di appello acquisito ai sensi dell’art. 512 c.p.p., le dichiarazioni di NOME senza procedere alle ricerche della donna all’estero sul presupposto che mancava ogni riferimento su una sua possibile residenza in Romania.
Sostiene la difesa che tale motivazione non giustificherebbe l’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa in quanto l’irreperibilità sopravvenuta della teste, non era oggettiva non essendo esclusa la possibilità di rintracciarla.
L’illegittima acquisizione avrebbe dato luogo alla violazione del principio del giusto processo stante l’assenza di contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Osserva il collegio che i giudici di merito hanno rigorosamente vagliato la sussistenza dei presupposti per procedere alla acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona offesa NOME ai sensi dell’art. 512 c.p.p., sicchè non si ravvisa alcuna lesione del principio del giusto processo. Sul punto questa Corte ha, di recente, condivisibilmente affermato: “Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, Rv. 283129).
A tale principio si è conformata la Corte di merito che ha dato conto delle ricerche della p.o. Monolache NOME, effettuate in Italia presso le due residenze della donna e presso gli Istituti penitenziari, ritenendole complete ed esaustive precisando che le ricerche all’estero non erano state effettuate in quanto “mancava ogni riferimento su una possibile residenza della donna in Romania”. Ed invero, il solo dato della origine rumena della NOME in assenza di ulteriori elementi dai quali desumere il suo collegamento con il paese di origine,
ha correttamente condotto la Corte di merito ad escludere la possibilità di u ricerche in Romania, posto che l’obbligo di svolgere ricerche anche nel paese d origine del cittadino straniero, in ossequio alle indicazioni provenienti dalle sovranazionali, non può svolgersi “al buio”, ma deve essere correlato al esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il suo paes origine, in assenza dei quali le ricerche avrebbero carattere meramen esplorativo.
3.Alla luce delle osservazioni che precedono, ritenuta legittima l’acquisizi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla p.o., deve escludersi la violazi del principio del giusto processo e del diritto al contraddittorio, princip genericamente evocati dalla difesa.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va dichia inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 26/1/2024