Dichiarazioni Spontanee: La Cassazione Chiarisce la Loro Utilizzabilità
Le dichiarazioni spontanee rese da una persona indagata rappresentano un elemento probatorio delicato nel processo penale. La loro utilizzabilità è spesso oggetto di dibattito e di precise distinzioni normative. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna sull’argomento, fornendo un chiarimento fondamentale circa la loro validità quando inserite in un verbale sottoscritto dall’imputato, specialmente nel contesto del rito abbreviato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo da parte del Tribunale, successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La pena inflitta era di 21 mesi e 10 giorni di reclusione. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi.
Con il primo, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che le sue dichiarazioni spontanee, rese nell’immediatezza dei fatti, non fossero state validamente utilizzate dai giudici di merito. Con il secondo motivo, denunciava la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, senza tuttavia articolare critiche specifiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, apparentemente netta, si fonda su un’analisi rigorosa dei presupposti processuali e dei principi che governano l’acquisizione della prova nel rito abbreviato.
Le Motivazioni: Il Valore delle Dichiarazioni Spontanee Sottoscritte
Il cuore della pronuncia risiede nella valutazione del primo motivo di ricorso. La Cassazione ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato. I giudici hanno richiamato un principio consolidato secondo cui le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non sono utilizzabili se non vengono inserite in un atto scritto e sottoscritto dal dichiarante.
Nel caso specifico, tuttavia, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato due elementi cruciali:
1. Il procedimento si era svolto con rito abbreviato, una scelta che implica l’accettazione del giudizio sulla base degli atti raccolti fino a quel momento.
2. Le dichiarazioni confessorie dell’imputato erano state verbalizzate e, soprattutto, sottoscritte da lui stesso.
Questi due fattori rendono le dichiarazioni pienamente ammissibili e utilizzabili, distinguendo nettamente la fattispecie da quelle in cui le dichiarazioni rimangono puramente orali o non formalizzate. La firma dell’imputato sul verbale funge da garanzia di paternità e consapevolezza, sanando ogni potenziale vizio procedurale.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha liquidato come inammissibile per la sua ‘eccessiva genericità’. L’appellante si era infatti limitato a criticare in modo astratto la logicità della sentenza, senza individuare passaggi specifici o argomentazioni precise da confutare. Un ricorso per cassazione, per essere accolto, deve invece contenere critiche puntuali e circostanziate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica: la forma è sostanza. Le dichiarazioni spontanee di un imputato possono assumere un peso probatorio decisivo, ma la loro utilizzabilità è strettamente legata al rispetto delle forme procedurali. La sottoscrizione di un verbale che le contiene, specialmente in un rito a prove contratte come l’abbreviato, le cristallizza come prova pienamente legittima. Inoltre, la decisione sottolinea l’onere per chi impugna una sentenza di formulare censure specifiche e dettagliate, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità. Chi intende contestare la logicità di una motivazione deve farlo ‘smontandola’ pezzo per pezzo, non con una critica generica.
Quando sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia?
Secondo questa ordinanza, sono pienamente utilizzabili come prova quando sono versate in un verbale sottoscritto dal dichiarante, specialmente se il processo si svolge con rito abbreviato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché le dichiarazioni erano state legittimamente acquisite tramite verbale firmato. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per eccessiva genericità, in quanto non conteneva critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38523 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 3 agosto 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente decisione del 26 ottobre 2021 con cui il / Tribunale di Termini I e ese .v. va condannato NOME alla pena di et , tds ‘DATA_NASCITA,-4R (mesi 21 e giorni 10 di reclusion avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l’annullamento di predetta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la decisione della Corte territoriale nella patte In cui i Giudici del merito avevano ritenuto validamente utilizzabili le dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza del fatto;
che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione lamentando la contraddittorietà e la illogicità del provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che, mostrando di fare buon governo del principio statuito da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Cfr. Corte cassazione, Sez. I penale, n. 37676 del 3 maggio 2022), la Corte di appello siciliana ha ritenuto pienamente ammissibili ed utilizzabili le spontanee dichiarazioni confessorie dell’imputato in quanto rese da questi nell’ambito dì un procedimento che si è svolto con rito abbreviato ed in quanto versate in un verbale sottoscritto dal COGNOME;
che il secondo motivo risulta inammissible in quanto affetto da eccessiva genericità posto che con esso il ricorrente si è limitato a censurare la illogic della motivazione del provvedimento impugnato omettendo di articolare alcuna specifica critica in ordine ad essa;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la part abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, it I. marzo 2024